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13 Giugno 2014 Digital News Gathering - Atti e comportamenti scorretti

Le scriventi OO.SS., a seguito di una serie di vostri atti e comportamenti scorretti sia dal punto di vista relazionale che legale intendono chiarire alcuni punti fondamentali.

1) Non è a nostro avviso legittimo il prelievo, da parte della società DNG, delle somme relative alla Una Tantum prevista dal rinnovo del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti di imprese radio televisive private, sottoscritto il 25 marzo 2014 che si sarebbero dovute erogare con le competenze di maggio 2014. Su tale questione nessuna comunicazione preventiva è pervenuta alle OO.SS. firmatarie il Contratto Nazionale di Lavoro.

2) Non ci convince la modalità con cui l’azienda ha operato, sempre relativamente alle somme dovute per l'incremento dei minimi salariali (cosi come previsto nel rinnovo del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti di imprese radio televisive private, sottoscritto in data 25 marzo 2014) per assorbire il valore economico nell’ambito dei superminimi a partire dal mese di maggio 2014. Su tale questione nessuna comunicazione preventiva è pervenuta alle OO.SS. firmatarie il Contratto Nazionale di Lavoro.

3) Non sono a nostro avviso legittime le procedure adottate da D.N.G. srl, relativamente ai licenziamenti individuali dei cinque coordinatori di sede (ottavo livello quadro), presenti su Cagliari, Napoli, Bari, Ascoli Piceno e Venezia, configurandosi per i numeri dei lavoratori interessati alla procedure da voi avviata unilateralmente, così come stabilito dalle norme, un licenziamento collettivo.

Inoltre, tale atto, per quanto sottoscritto tra le parti, Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Rsu Videotime, la società Videotime spa e la società DNG srl in data 1 agosto 2012, relativamente all’armonizzazione a conclusione della procedura avviata da Videotime spa in data 10 luglio 2012, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 e successive modifiche, vi vede contravvenire a quanto stabilito al punto 5. GARANZIE.

"Nel caso in cui in futuro sorgessero problematiche(…)o comunque venissero attuati licenziamenti collettivi nei confronti delle persone interessate al trasferimento del Ramo d’Azienda, cedente e cessionario si impegna sin d’ora, per i prossimi 5 (cinque) anni, ad individuare con le OO.SS. firmatarie soluzioni finalizzate alla salvaguardia dell’occupazione del personale appartenente al Ramo d’Azienda, non escludendo la possibilità di ricollocazione nell’ambito di Videotime e/o di altre società controllate dall’attuale Amministratore Unico di D.N.G. srl."

4) Riteniamo forzata la vostra comunicazione del 12 giugno a noi recapitata, relativamente a possibili sanzioni in difetto di prestazioni richiesta ai lavoratori durante una azione di sciopero a voi comunicata nel rispetto della normativa vigente.

5) Infine, consideriamo l'ennesima comunicazione di ferie forzate (direttamente ai lavoratori attraverso affissione degli orari di lavoro) un atto grave nei confronti dei lavoratori che, per l'ennesima volta, vedono comunicarsi tale scelta aziendale senza che questa sia stata concordata col sindacato o attraverso la creazione di un piano ferie. Ricordiamo comunque che l'azienda non può obbligare a ferie, durante l'anno solare, per più di 15 giorni (10 lavorativi), condizione che comunque presuppone che le successive ferie siano i singoli lavoratori a collocarle dove desidera nel corso dell'anno.

Inutile dire che non accetteremo nessuna limitazione del diritto di sciopero.

Vi chiediamo di rivedere le vostre scelte rispettando i termini di legge e le corrette relazioni sindacali, in caso contrario ci vedremo costretti ad agire con tutti i mezzi a nostra disposizione.

Distinti Saluti,

Le Segreterie Nazionali

Slc-Cgil, Fistel-Cisl , Uilcom-Uil.

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