


Ci riferiamo alla nostra comunicazione del 7 ottobre del 2013 attinente, tra le altre, anche al tema in oggetto per insistere sull’arbitrarietà di tale unilaterale decisione aziendale che rammentiamo aver determinato a partire da ottobre 2013 l’abolizione dagli emolumenti della voce "GAR. MAGG. 18/7/2002" cod. 2520 erogata con cadenza mensile dal 1 gennaio 2003, quindi elemento continuativo da ritenersi retribuzione di fatto.
Ferme restando le oggettive argomentazioni fornite nella precedente missiva, riteniamo inammissibile che a oggi l’Azienda non abbia avvertito il dovere "etico", anche in ragione delle significative entità economiche decurtate, di fornire formale e puntuale nota di chiarimento ai lavoratori interessati dal provvedimento.
Premesso ciò, in relazione alle legittime e persistenti richieste inoltrateci da iscritti e lavoratori, raccomandiamo l’Azienda affinché ritorni sulle proprie decisioni e nel contempo fornisca in forma scritta e in tempi brevi alla scrivente gli elementi tecnico/contrattuali che dovrebbero motivare la regolarità del provvedimento in argomento.
Si rimane in attesa di un sollecito riscontro.
Segreteria Nazionale FISTel CISL
Walter D’Avack
Coordinatore Nazionale RAI
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