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01 Febbraio 2014 Rai - Ferie lavoratori tempi determinati

Ci riferiamo a un improvviso intensificarsi di richieste di delucidazione in tema di ferie da parte di lavoratori con contratti di lavoro a termine, da una prima ricostruzione della situazione, sembrerebbe che in simultanea diversi uffici preposti alla gestione del personale abbiano comunicato ai lavoratori che per le ferie non godute non sarà corrisposta la relativa indennità sostitutiva.

Nel ritenere che il quadro di riferimento normativo nazionale ed europeo sia ampiamente conosciuto e presidiato dalle aree funzionali aziendali competenti, evitiamo di fare il puntuale richiamo delle normative vigenti, mentre siamo orientati a rimarcare e precisare con determinazione il disgregato contesto gestionale, caratterizzato da regole applicate ad-personam nel quale le disposizioni aziendali generali diventano pretesto per i "prepotenti di turno" per perpetrare quotidiane azioni di prevaricazione sui lavoratori come nel caso dei TD, non escludendo anche l’ipotesi di un preordinato indirizzo aziendale teso a ridurre i diritti dei lavoratori, dando continuità alla linea di condotta della precedente gestione del personale.

Al riguardo, si rammenta che:

 la responsabilità della mancata fruizione delle ferie è direttamente ascrivibile al datore di lavoro, il quale, è tenuto al riconoscimento dell’indennità sostituiva delle ferie non godute, avente natura retributiva, in favore del lavoratore, tenuto al pagamento della sanzione amministrativa, esposto ad una azione di risarcimento del danno per la lesione di un bene giuridico costituzionalmente garantito da parte del lavoratore;

 l’omessa fruizione delle ferie costituisce un inadempimento degli obblighi del datore di lavoro, violazione alle disposizioni poste a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;

 Il diritto alle ferie soddisfa le esigenze psicofisiche fondamentali del lavoratore, consentendo di partecipare più incisivamente nella vita di relazione, familiare e sociale, tutelando il suo diritto alla salute, nell’interesse dello stesso datore di lavoro.

Premesso ciò, la scrivente intende in primo luogo garantire concretamente i diritti costituzionali dei lavoratori che, nella fattispecie in argomento, si trovano in una condizione di rapporto di lavoro debole, non intende avvallare, di fatto, pratiche gestionali contrarie a norme imperative, anche di rilievo costituzionale, finalizzate alla tutela della persona, della personalità e della dignità del lavoratore e a garantire un giusto equilibrio tra i tempi di lavoro e di vita.

Il susseguirsi di condotte aziendali che investono la sfera dei diritti dei lavoratori, originano perplessità e inquietudini tra i lavoratori e non possono essere trascurate dal sindacato, quindi si raccomanda l’Azienda di intervenire in modo sistemico, adottando soluzioni che consentano l’effettiva fruizione delle ferie, scongiurino erronee interpretazioni da parte delle strutture periferiche.

Anticipiamo che la reiterazione nel tempo di tali indecifrabili comportamenti non potrà essere più tollerata dalla scrivente organizzazione a tutela dei propri iscritti e dei lavoratori.

Segreteria Nazionale FISTel CISL

Walter D’Avack

Coordinatore Nazionale RAI

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