


A distanza di circa due anni, ci troviamo nella condizione di dover nuovamente segnalare gravi violazioni dei diritti dei lavoratori con contratto di lavoro a termine con particolare riferimento all’istituto contrattuale delle "ferie", in linea generale sembrerebbe che diversi uffici preposti alla gestione del personale continuano nel comunicare ai lavoratori che, per le ferie non godute, non sarà corrisposta la relativa indennità sostitutiva.
Rammentiamo che nella maggior parte i casi il fenomeno si manifesta in assenza di una attesa pianificazione delle ferie dei lavoratori a T.D. da parte degli uffici preposti, certamente non per dolo dei lavoratori.
Nello specifico, le lavoratrici Nicoletta CARDELLI, Deborah CIVIDINI, Annalea DELLE DONNE, Marina POLIMADEI in servizio presso l’area allestimento studi - CPTV di Roma - Direzione Produzione TV con contratto di lavoro a T.I. dal 27 marzo 2015, a seguito di una successiva verifica degli importi liquidati in busta paga nel periodo contrattuale a T.D., hanno rilevato la mancata corresponsione delle ferie non godute, in ragione di ciò è stato conferito mandato di rappresentanza alla scrivente sul tema in oggetto.
Nel ritenere che il quadro di riferimento normativo nazionale ed europeo sia ampiamente conosciuto e presidiato dalle aree funzionali aziendali competenti, evitiamo di fare il puntuale richiamo delle normative vigenti, mentre siamo orientati a rimarcare e precisare con determinazione il disgregato contesto gestionale, caratterizzato da regole applicate ad-personam nel quale le disposizioni aziendali generali diventano pretesto a livello operativo per perpetrare quotidiane azioni di "vessazione" sui lavoratori come nel caso dei TD, non escludendo anche l’ipotesi di un preordinato indirizzo aziendale teso a ridurre i diritti dei lavoratori.
Al riguardo, si rammenta che:
la responsabilità della mancata fruizione delle ferie è direttamente ascrivibile al datore di lavoro, il quale, è tenuto al riconoscimento dell’indennità sostituiva delle ferie non godute, avente natura retributiva, in favore del lavoratore, tenuto al pagamento della sanzione amministrativa, esposto ad una azione di risarcimento del danno per la lesione di un bene giuridico costituzionalmente garantito da parte del lavoratore;
l’omessa fruizione delle ferie costituisce un inadempimento degli obblighi del datore di lavoro, violazione alle disposizioni poste a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore;
Il diritto alle ferie soddisfa le esigenze psicofisiche fondamentali del lavoratore, consentendo di partecipare più incisivamente nella vita di relazione, familiare e sociale, tutelando il suo diritto alla salute, nell’interesse dello stesso datore di lavoro.
Premesso ciò, la scrivente intende in primo luogo garantire concretamente i diritti costituzionali dei lavoratori che, nella fattispecie in argomento, si sono travate in una condizione di rapporto di lavoro debole, non intende avvallare, di fatto, pratiche gestionali contrarie a norme imperative, anche di rilievo costituzionale, finalizzate alla tutela della persona, della personalità e della dignità del lavoratore e a garantire un giusto equilibrio tra i tempi di lavoro e di vita.
Il susseguirsi di condotte aziendali che investono la sfera dei diritti dei lavoratori, originano perplessità e inquietudine tra i lavoratori che non possono essere trascurate dal sindacato, pertanto si ingiunge l’Azienda di intervenire in modo sistemico, adottando soluzioni che consentano l’effettiva fruizione delle ferie e scongiurino erronee interpretazioni da parte delle strutture periferiche.
Anticipiamo che la reiterazione nel tempo di tali indecifrabili comportamenti non potrà essere più tollerata dalla scrivente a tutela dei propri iscritti e dei lavoratori, pertanto in difetto di vostre comunicazione entro 15 giorni dalla presente, agiremo a tutela delle lavoratrici, dando avvio ad una vertenza presso la DTL (Direzione Territoriale del Lavoro).
Cordiali saluti
p. Segreteria Nazionale FISTel - CISL
Walter D’Avack
Coordinatore Nazionale RAI
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