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23 Gennaio 2023
Apa - Indennità malattia periodo cd carenza
Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni circa la mancata corresponsione ai lavoratori dipendenti da parte delle aziende AURORA TV srl, ENDEMOL SHINE ITALY spa e BANIJAY STUDIOS ITALY srl dei tre giorni di c.d. “carenza”, non coperti dall’INPS e normalmente retribuiti dal datore di lavoro. Ritenevamo erroneamente che i suddetti datori di lavoro non ritenessero di essere più obbligati a corrispondere i tre giorni di carenza ai lavoratori dello spettacolo con i quali contraggono rapporti di lavoro a tempo determinato in forza di quanto prevede la circolare INPS 132 del 10/9/2021.
Due delle citate aziende rispondono, con lettera di pari oggetto che:
• "il diritto all'indennità di malattia decorre, per la generalità dei lavoratori, dal quarto giorno (i primi tre giorni sono di “carenza” e se previsto dal contratto di lavoro verranno indennizzati a totale carico dell'azienda) e cessa con la scadenza della prognosi (fine malattia)"
• non sfugge, dunque, che l'onere della "carenza” a totale carico dell'azienda ricorra "se previsto dal contratto": circostanza che non ritroviamo negli accordi contrattuali poiché, peraltro, non prevista dal CCNL.
Dunque le due citate aziende, legittimamente e in punta di diritto, non pagano le prime tre giornate di malattia ai lavoratori, contrariamente a quanto ci risulta facciano le altre aziende del settore, perché non è scritto nel CCNL Troupe. CCNL del 1999, scaduto da 24 anni che, come le associazioni in indirizzo sanno, fatichiamo a rinnovare.
Chiediamo alle associazioni datoriali un immediato confronto sul tema in questione per trovare una soluzione, visto che, oltre a tanti lavoratori rimasti scoperti, si è già registrato il caso di un lavoratore che non ha lasciato il set, pur febbricitante, per non perdere tre giornate di retribuzione.
Alle aziende citate faremo presente che non troviamo scritte sul CCNL Troupe tante altre norme che in questi anni sono state adottate unilateralmente nel settore, a volte unilateralmente dalle aziende. Solo a titolo di esempio, ci risulta che sempre le aziende citate usufruiscano largamente dell’orario sperimentale di 7,40 h con 20 min. di pausa, che nel CCNL Troupe non è previsto.
Per ultimo, riteniamo che la legittimità giuridica sbandierata dalle aziende citate contrasti con il necessario intervento sociale in un settore fortemente sostenuto dall’intervento pubblico, cosa che tutte le altre società di produzione fanno. E che, se in altri contratti nazionali è previsto, sarebbe un ulteriore discrimine verso i lavoratori del settore Cineaudiovisivo.
Roma, 23 gennaio 2023
Le Segreterie Nazionali
SLC-CGIL FISTEL-CISL UILCOM-UIL
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