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03 Giugno 2020 Doppiaggio - Prestazioni di minorenni

Con la presente siamo a comunicare che, per quanto concerne le autorizzazioni al lavoro dei minori nello spettacolo, nulla è mutato anche rispetto ai DPCM che si sono succeduti durante la pandemia da Covid-19. La normativa di riferimento è sempre la L. 977/67, l’art. 6 co. 2 del Dlgs. n. 345/99 contenente norme sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti e il D.P.R. 20/4/94 n. 365 -artt. 2 e 3- “Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione all’impiego di minori nei lavori dello spettacolo”. Nel rispetto dunque dei protocolli di legge (DPCM - circolari - istruzioni Inail ecc), l'Ispettorato Territoriale del Lavoro non ci risulta che richieda documentazioni nuove ed ultronee rispetto a quelle già previste dalla legislazione suddetta.
Pertanto invitiamo le aziende interessate a prestazioni di doppiaggio di attori minorenni a inoltrare le regolari richieste di autorizzazione all’I.T.L. e qualora, in caso di regolarità documentale (assenso scritto degli esercenti la potestà genitoriale), potendo ritenere che l’attività non pregiudichi l’integrità psico-fisica e lo sviluppo del minore, tale autorizzazione venisse concessa, ad applicare con scrupolo quanto previsto dal DVR aziendale, in particolare in materia di misure per la riduzione del rischio di contagio da coronavirus.
Anche questa, come la corretta compilazione dei DVR, rientrerà tra le procedure spesso disattese che dovranno vedere l’adeguato rispetto della norma di legge, a tutela di tutti, minori, genitori e aziende.
Roma, 3 giugno 2020
Le Segreterie Nazionali
SLC-CGIL FISTEL-CISL UILCOM-UIL

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