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25 Marzo 2021 Esercizi Cinematrografici - Verbale di accordo fondo integrazione salariale

1. Ambito di applicazione
Possono richiedere il F.I.S tutti i datori di lavoro del settore Esercizio Cinematografico che hanno in
forza nell’ultimo semestre una media di più 5 dipendenti e che abbiano nel cassetto previdenziale i
codici di autorizzazione I.N.P.S. 0J o 6G o 2C e che i dipendenti interessati siano in forza al datore
di lavoro alla data del 22 Marzo 2021.
Sono esclusi dall’applicazione del F.I.S. i datori di lavoro che abbiano una media, nell’ultimo
semestre, fino a 5 Lavoratori, per i quali andrà applicato quanto previsto dall’ex art.22 D.L.18/20
(CIGD) Cassa Integrazione in Deroga.
Il F.I.S è concesso a beneficio dei lavoratori dipendenti di unità produttive che siano sospesi dal
lavoro o effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività
produttiva per situazioni aziendali inerenti gli effetti diretti o indiretti del fenomeno epidemiologico
COVID19 e delle misure di contenimento previste dalle autorità preposte.
2. Durata della prestazione
Per ciascuna unità produttiva il F.I.S può essere concesso con decorrenza dal 01 Aprile 2021 fino
al 31 Dicembre 2021, per un ulteriore periodo non superiore a 28 settimane che potranno essere
richieste ed utilizzate dal datore di lavoro nel rispetto dei requisiti richiesti dalla Legge stessa.
3. Lavoratori beneficiari
Il trattamento di F.I.S ai sensi dell’art. 8 Comma 2 del decreto-legge 22 Marzo 2021, n. 41, può
essere concesso ai lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai,
impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti, che risultano in forza presso il datore di lavoro alla
data del 22 Marzo 2021, con esclusione degli Stagisti e dei Dirigenti.
4. Procedura di accesso
I datori di lavoro presentano domanda di concessione di ulteriori 28 settimane del F.I.S in via
telematica attraverso il Sistema informatico I.N.P.S. nei termini e nei modi previsti.
Il trattamento economico, su istanza del datore di lavoro, può essere concesso con la modalità di
pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS., la parte Sindacale chiede, dove possibile,
l’anticipazione della indennità mensile al lavoratore da parte del Datore di Lavoro.
5. Monitoraggio
Le OO.SS e l’A.N.E.C. si impegnano a monitorare l’andamento delle domande inviate da parte dei
datori di lavoro e la loro corretta applicazione.
6. Disposizioni finali
Le parti si incontreranno nuovamente qualora emergessero situazioni particolari non disciplinate
dal presente accordo o nuove disposizioni che cambino il contesto normativo e regolatorio di
riferimento.
7. Dichiarazione finale
Le OO.SS e l’A.N.E.C. dichiarano, con la firma del presente accordo, di aver correttamente
esaurito, per tutti gli associati A.N.E.C., quanto disposto precedentemente al c. 2 dell’art.19 D.L.
18 del 17/03/2020 ribadito dal D.L. 34 del 19/05/2020 non disdettato, dal D.L. 28/10/2020
n.137, dalla Legge 30/12/2020 n.178 e neanche dal decreto-legge 22 Marzo 2021, n. 41, a titolo di
informazione, consultazione ed esame congiunto tra le parti.
Roma, 25/03/2021

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