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25 Ottobre 2022 Siae - Avvio procedura cessione ramo di azienda direzione copia privata a fondazione copia privata italia

Sommario
A) PREMESSA; ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
B) I MOTIVI DEL PROGRAMMATO TRASFERIMENTO D'AZIENDA; …………………………………………………………. 4
C) LA DATA PROPOSTA DEL TRASFERIMENTO; ………………………………………………….…………………………………. 5
D) CONSEGUENZE GIURIDICHE, ECONOMICHE E SOCIALI PER I LAVORATORI; …………………………………..…. 5
E) LE EVENTUALI MISURE PREVISTE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI; ………………………………………………. 6
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A) PREMESSA;
La c.d. “Copia Privata” è il compenso che si applica sui supporti vergini, apparecchi di registrazione e memorie in cambio della possibilità di effettuare registrazioni di opere protette dal diritto d’autore. In questo modo ognuno può effettuare una copia con grande risparmio rispetto all’acquisto di un altro originale oltre a quello di cui si è già in possesso. Prima dell’introduzione della copia privata, non era possibile registrare copie di opere tutelate. In Italia, come nella maggior parte dell’Unione europea è stata concessa questa possibilità, a fronte di un pagamento forfetario per compensare gli autori e tutta la filiera dell’industria culturale della riduzione dei loro proventi dovuta alle riproduzioni private di opere protette dal diritto d’autore realizzate con idonei dispositivi o apparecchi. L’entità del compenso tiene conto del fatto che sui supporti si possa registrare anche materiale non protetto dal diritto d’autore.
Il compenso per “copia privata” è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, allo scopo di trarne profitto, gli apparecchi di registrazione e i supporti vergini idonei alla riproduzione in copia delle opere originali.
Per fabbricante obbligato alla corresponsione del compenso, si intende chiunque produca in territorio italiano apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso di copia privata, anche se commercializzati con marchi di terzi.
Per importatore obbligato alla corresponsione del compenso, si intende chiunque in territorio italiano sia destinatario di apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso per copia privata, quale che sia il paese di provenienza degli apparecchi, supporti o memorie stesse. In caso di operazioni commerciali effettuate anche da soggetti residenti all’estero verso un consumatore finale, importatore è il soggetto che effettua la vendita o offre la disponibilità del prodotto.
Nel caso in cui il fabbricante e l’importatore non corrispondano il compenso dovuto, la legge prevede la responsabilità solidale del distributore degli apparecchi di registrazione e dei supporti vergini.
Per distributore si intende chiunque distribuisca, sia all’ingrosso che al dettaglio, in territorio italiano, apparecchi, supporti o memorie assoggettati al compenso per copia privata.
Con provvedimento 18 gennaio 2017 la Corte di Giustizia (C-37/2016) ha dichiarato fuori dal campo di applicazione dell’IVA i compensi pagati dai soggetti che producono o commercializzano dispositivi ed apparecchi idonei alla riproduzione privata per uso personale di fonogrammi e videogrammi. Resta inteso che, per il principio dell’alternatività dell’imposta (iva e imposta di bollo), l’obbligato al pagamento sarà tenuto al versamento di 2 euro a titolo di marca da bollo (che si applica sulle fatture o sulle ricevute fiscali di importo superiore a euro 77,47, dove non viene addebitata l’IVA), ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa fiscale.
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68 - intitolato “Attuazione della Direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione” – ha introdotto modifiche alla disciplina in materia di compenso per la riproduzione privata per uso personale di fonogrammi e videogrammi (“copia privata”). Tali modifiche sono contenute negli articoli 9 e 41 del Decreto.
Le modifiche sono contenute nell’articolo 9 (con il quale sono stati introdotti nella Legge 22 aprile 1941, n. 633 gli articoli 71-sexies, 71-septies e 71-octies), nell’articolo 31 (con il quale è stato sostituito il comma 3 dell’articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633), e nell'art. 41 del decreto.
Tali norme si basano sugli stessi principi della precedente Legge 5 febbraio 1992, n. 93, che aveva introdotto per la prima volta in Italia il compenso per la “copia privata”, e cioè:
- è prevista un’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione spettante ad autori, artisti e produttori;
- in virtù di tale eccezione, al consumatore persona fisica è consentito di riprodurre legalmente, per uso esclusivamente personale, fonogrammi e videogrammi;
- a fronte del beneficio che il consumatore persona fisica trae dalla facoltà di “copia privata” è previsto un compenso a favore di autori, artisti e produttori;
- tale compenso è corrisposto sugli apparecchi di registrazione e sui supporti vergini.
La legge 21 maggio 2004 n. 128, modificando il 4° comma dell'art. 71-septies, ha introdotto la previsione di sanzioni amministrative a carico di coloro che non adempiano agli obblighi di legge.
Possono usufruire dell’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione spettante ad autori, artisti e produttori, ovvero della possibilità di riprodurre copie per uso personale, solamente le persone fisiche, a condizione che la riproduzione di fonogrammi e videogrammi sia effettuata:
- per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali;
- da fonti lecite (possesso/accesso legittimo agli esemplari dell’opera);
- mediante l’utilizzazione di apparecchi di registrazione e supporti vergini per i quali sia stato corrisposto il compenso per “copia privata” previsto dalla legge.
In tutti gli altri casi, la riproduzione di fonogrammi e videogrammi - in assenza del consenso preventivo (licenza) di autori, artisti e produttori - comporta violazione del diritto esclusivo di riproduzione degli stessi autori, artisti e produttori, ed è pertanto illegale e penalmente perseguibile.
Il D.M. 30 giugno 2020 artt. 2-3 definisce la disciplina per le esenzioni e i rimborsi. Le modalità per usufruire dell’esenzione e richiedere il rimborso sono stabilite dal Decreto del Direttore Generale Biblioteche e Istituti Culturali rep. 576 del 4 settembre 2020.
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La legge affida a SIAE il compito di riscuotere il compenso per “copia privata” e di ripartirlo ai beneficiari indicati dalla legge stessa, anche tramite soggetti intermediari e associazioni di categoria maggiormente rappresentative (c.d. ripartizione primaria).
Per il settore Audio, la SIAE - secondo quanto dispone la norma - corrisponde il 50% dei compensi per copia privata, al netto delle spese, agli autori ed il 50%, diviso a sua volta in parti uguali, ai produttori di fonogrammi ed agli artisti interpreti esecutori, per il tramite dei soggetti intermediari (es.: SCF, Nuovo Imaie, etc).
Il soggetto intermediario assume piena ed esclusiva responsabilità per quanto concerne i criteri, le risultanze, i tempi e le modalità di ripartizione del compenso ai singoli aventi diritto (ripartizione secondaria).
La SIAE ha sottoscritto con i soggetti intermediari delle categorie un regolamento di ripartizione che ha il principale scopo di gestire in modo efficiente la ripartizione dei compensi e, in particolare, aggiornare i criteri generali di ripartizione del compenso per copia privata al fine di renderli rispondenti alle esigenze dell’attuale mercato di riferimento.
Per il settore Video la norma prevede che SIAE corrisponda, al netto delle spese, il 30% dei compensi per copia privata agli autori e il 70% dei compensi per copia privata, diviso in parti uguali ai produttori di videogrammi, produttori di opere audiovisive e agli artisti interpreti esecutori. Secondo quanto dispone la norma, la ripartizione dei compensi avviene anche per il tramite delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
Per il comparto dei produttori di videogrammi e dei produttori di opere audio-visive, SIAE ha adottato i seguenti regolamenti di ripartizione del compenso di copia privata:
1. regolamento di ripartizione del compenso di copia privata per la categoria dei produttori di videogrammi;
2. regolamento di ripartizione del compenso di copia privata per la categoria dei produttori originari di opere audiovisive.
La quota Video dei compensi a favore degli artisti interpreti esecutori viene ripartita dalla SIAE ai soggetti intermediari dei diritti, secondo quanto disposto dal D.M. 386 del 5.09.2018, in misura percentuale rapportata all’ammontare dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori amministrati da ciascun soggetto intermediario nel corso dell’anno di competenza, certificati dal revisore legale dei conti.
I soggetti intermediari assumono piena ed esclusiva responsabilità per quanto concerne i criteri, le risultanze, i tempi e le modalità di ripartizione del compenso a favore dei singoli autori/produttori/artisti associati/mandanti dell’organizzazione intermediaria e non (c.d. ripartizione secondaria).
Per lo svolgimento delle attività di incasso del compenso per copia privata, la legge attribuisce a SIAE anche poteri di vigilanza sulle attività di fabbricazione, importazione e distribuzione in territorio italiano di apparecchi di registrazione e di supporti vergini idonei alla copia, nonché su tutte le attività di duplicazione e distribuzione di supporti preregistrati.
A tal fine, gli ispettori di SIAE possono accedere ai locali di duplicatori, fabbricanti, importatori e distributori (sia all’ingrosso che al dettaglio) e possono richiedere l’esibizione della documentazione relativa all’attività svolta.
A tali attività si aggiungono ulteriori adempimenti per SIAE, di recente introduzione.
La legge n. 106 del 23 luglio 2021, ha modificato l’art. 71-octies e al comma 3 ter prevede che la SIAE “trasmette al Ministero della Cultura il rendiconto dettagliato delle spese di cui ai commi 1 e 3 sostenute per la gestione delle attività di cui ai medesimi commi nonché l’elenco dei soggetti beneficiari del riparto con i relativi importi”.
Il comma 3 quater, pure introdotto dalla medesima legge, stabilisce inoltre che “al fine di favorire l’economicità, l’efficacia e l’efficienza delle attività di ripartizione di cui al presente articolo e di ridurre le spese di gestione, la SIAE definisce modelli e procedure, approvati dal Ministero della Cultura, relativi alle attività di ripartizione, che consentono altresì alla medesima la verifica della necessità e della congruità delle spese rendicontate e delle eventuali somme accantonate o non distribuite”.
Inoltre, lo stesso comma sopra citato prevede che “SIAE può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, per accertare la regolarità dei dati rendicontati”.
Alle attività sopra sinteticamente illustrate si aggiunge che, al fine di favorire la creatività di giovani autori, il 10% di tutti i compensi incassati ai sensi dell'art. 71-septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla SIAE ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, è destinato dalla Società ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo – oggi MIC- (art. 1, comma 335, L. 28.12.2015, n. 208 che ha introdotto il comma 3 bis dell’art. 71.octies L. 633/41).
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B) I MOTIVI DEL PROGRAMMATO TRASFERIMENTO D'AZIENDA;
Le attività sopra descritte relative alla riscossione e ripartizione dei compensi di copia privata sono attualmente svolte dalla Direzione denominata Copia Privata.
Tale Direzione è incardinata nella Divisione Licenze e Servizi Centrali.
La Direzione Copia privata ha un organico di 17 addetti.
Con le delibere del 14 giugno 2022 del Consiglio di Gestione e del 28 giugno 2022 del Consiglio di Sorveglianza (quest’ultima successiva al parere favorevole del 21 giugno 2022 del Ministero della Cultura del 21 giugno), nonché con presa d’atto dell’8 settembre del nuovo Consiglio di Sorveglianza, la SIAE ha deliberato di istituire un Ente denominato Fondazione Copia Privata Italia a cui affidare le attività d'incasso e di ripartizione primaria dei compensi di CP.
Alla suddetta Fondazione, pertanto, la SIAE conferirà (sotto forma di affitto) il ramo d'azienda costituito dalla Direzione Copia Privata.
La Fondazione svolgerà le attività relative alla Copia Privata, in particolare quelle inerenti alle attività di incasso, di gestione delle esenzioni e dei rimborsi, della ripartizione primaria e delle attività di controllo correlate, sinteticamente illustrate in premessa.
Più in dettaglio, la Fondazione:
- trattandosi di uno strumento di maggiore separazione e indipendenza di attività comunque imputabili negli effetti finali a SIAE, sarà soggetta ai medesimi vincoli di vigilanza oggi applicabili a SIAE;
- opererà su procura generale di SIAE con riguardo alle attività indicate, dall'art. 71-octies, pur preservando la propria autonomia rispetto proprio a SIAE;
- garantirà, in forza della procura generale conferita dalla SIAE alla Fondazione, la continuità operativa e gestionale all'istituto della Copia Privata, preservando la conoscenza sin qui maturata;
- opererà, in forza della procura generale conferita dalla SIAE alla Fondazione, completamente in autonomia (ottimizzando criteri di internalizzazione ed esternalizzazione) per garantire totale perimetrazione e responsabilità su attività e costi;
- si occuperà delle seguenti attività:
o incasso e ripartizione primaria dei compensi di Copia Privata;
o attività istruttoria relativa alle richieste di esenzione e rimborsi;
o attività di controllo riferite alla gestione degli incassi, delle esenzioni, dei rimborsi e di cui al comma 3 quater dell’art. 71 octies (di recente introduzione);
o negoziazione per condividere i criteri di ripartizione del compenso a favore dei soggetti abilitati;
o rendicontazione delle spese sostenute per la gestione delle attività di incasso e ripartizione primaria;
o proposizione al MiC di modelli e procedure che consentono di individuare le corrette regole di rendicontazione dei soggetti abilitati;
o analisi dei rendiconti trasmessi dai soggetti abilitati, che si occupano della ripartizione secondaria;
o verifiche amministrativo-contabili nei confronti di tutti i soggetti abilitati;
o gestione della quota da destinare alla Promozione Culturale (di cui al comma 3bis dell’art. 71 octies).
Le attività di ripartizione secondaria, invece, continueranno ad essere svolte da SIAE, per il tramite delle diverse Sezioni che tutelano il repertorio autorale.
Per quanto concerne il personale interessato al trasferimento del ramo di azienda questo è costituito dalle 17 risorse che attualmente compongono la Direzione Copia Privata.
A regime, al personale attualmente addetto alla Direzione Copia Privata, si aggiungerà l’organico necessario a garantire l’autonomia contabile ed amministrativa della Fondazione.
La Fondazione potrà avvalersi di contratti stipulati da SIAE per servizi a carattere generale (es. supporto ICT, supporto per attività di comunicazione) che gli verranno pertanto imputati pro quota.
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C) LA DATA PROPOSTA DEL TRASFERIMENTO;
Il contratto di affitto avrà effetto dal 1° gennaio 2023 e quindi da tale data opererà il trasferimento del ramo di azienda da SIAE alla Fondazione.
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D) CONSEGUENZE GIURIDICHE, ECONOMICHE E SOCIALI PER I LAVORATORI;
Per quanto riguarda i riflessi giuridici sui rapporti di lavoro dei dipendenti interessati dal trasferimento questi sono quelli previsti per legge. Quindi:
- i rapporti di lavoro proseguiranno con la Fondazione ed i lavoratori conserveranno tutti i diritti già maturati presso SIAE;
- la SIAE resterà responsabile per tutti i crediti che i lavoratori abbiano maturato al momento del trasferimento; la Fondazione, per contro, assumerà i medesimi obblighi a partire dal momento dell’efficacia del trasferimento;
- la Fondazione dovrà garantire ai dipendenti tutti i diritti acquisiti inerenti all’anzianità di servizio ed eventuali riconoscimenti derivanti da accordi individuali precedenti;
- presso la Fondazione continueranno ad applicarsi i contratti collettivi attualmente vigenti in SIAE.
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E) LE EVENTUALI MISURE PREVISTE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI
Oltre a queste, che rappresentano le principali tutele previste per legge, nell’ambito del contratto di affitto di azienda verrà prevista un’ulteriore garanzia a favore dei lavoratori interessati, ovvero il diritto per costoro ad essere ripresi in servizio da SIAE qualora dovesse venire meno il rapporto con la Fondazione per ragioni di natura economica (licenziamento individuale per g.m.o., licenziamento collettivo).
Inoltre, qualora il contratto di affitto di ramo d’azienda dovesse venire meno (per volontà delle parti, provvedimento legislativo, etc.) tutto il personale della Fondazione avrà diritto ad essere ripreso in servizio da SIAE.
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Si ricorda alle OO.SS. in indirizzo che a richiesta scritta, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della presente comunicazione, si provvederà ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti.
La consultazione si intenderà esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non verranno raggiunti accordi.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gaetano Blandini

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