


PREMESSA
Lo spettacolo dal vivo rappresenta un patrimonio dell’Italia e più in generale dell’Europa e contribuisce, con gli altri settori culturali e creativi, all’evoluzione delle nostre società e a generare crescita e occupazione.
Il settore dello spettacolo è un sistema complesso dove accanto alla storicità e alla tradizione coesistono forme quali il teatro, la danza e il circo contemporanei, le performing arts, la multidisciplinarietà.
L’Europa riconosce il valore delle espressioni culturali, il valore duale, intrinseco ed economico della cultura, chiede la valorizzazione del ruolo degli artisti e dei creativi e il rispetto delle diversità culturali.
L’Italia deve dotarsi di un sistema dello spettacolo dal vivo, di cui integrare i diversi operatori, a cui va assegnato un ruolo sociale e formativo, garantendo un finanziamento pubblico certo ed adeguato, superando l’attuale modello che prevede che la sovvenzione pubblica vada a coprire il deficit di bilancio, individuando invece una logica di investimento, prendendo a modello la progettualità europea. Questo per evitare che, per garantire la sopravvivenza, i teatri sbilancino la propria programmazione a favore del solo intrattenimento. E’ necessario mettere in rapporto la produzione con la distribuzione degli spettacoli. Ovvero è necessario evitare che gli spettacoli prodotti non abbiano la possibilità di circuitare. Il finanziamento pubblico nazionale deve comunque garantire un’adeguata copertura sul territorio nazionale modificando l’attuale erogazione che, escludendo alcune regioni e provincie, ci pone in contrasto con il dettato costituzionale.
La storica difficoltà che ha interessato il settore impone la necessità di istituire un fondo di rotazione per la ristrutturazione e l’adeguamento tecnologico delle sale teatrali.
Una leva economica importante è costituita dal possibile utilizzo dei fondi derivanti da bandi europei pertanto le imprese culturali devono avere un riconoscimento sul modello dell’impresa sociale.
Senza ulteriori costi va istituita una sezione presso la Direzione dello Spettacolo da Vivo del MIBACT che provvede a censire e a creare un data base di tutte le scenografie e dei costumi delle Fondazioni Lirico Sinfoniche e dei teatri nazionali, per metterli a disposizione dei teatri per la loro attività, salvaguardando il materiale di interesse storico, che potrebbe diventare oggetto da esposizione.
La danza deve ritrovare adeguate coperture economiche e il proprio ruolo all’interno delle arti performative. Va individuata una soluzione circa i corpi di ballo dipendenti dalle Fondazioni Liriche, istituendo uno o più corpi di ballo sostenuti economicamente e utilizzati da più teatri lirici. In carico alle Fondazioni liriche va istituita un’Accademia di danza.
E’ indispensabile dare adeguato sostegno e diffusione alle numerose realtà produttive e agli interpreti della coreografia contemporanea.
Per il circo di tradizione va trovato e condiviso con la categoria un sistema di svecchiamento artistico e una formazione alle nuove forme e progettualità, individuando anche una apposita legislazione per gli spazi da riservare per le aree attrezzate mentre per il circo contemporaneo vanno individuati centri di produzione, di residenza e festival.
Va recuperato il forte scollamento tra il settore della formazione musicale e artistica e quello della produzione promuovendo un più efficace e strutturale insegnamento della musica e del teatro, che deve riguardare tutti gli ordini scolastici a partire dalla prima infanzia, individuando, di concerto con il MIUR un criterio di professionalità dei soggetti che avranno il compito di promuovere queste attività.
Anche se la stabilità dell’organico artistico e tecnico per la lirica e la sinfonica è condizione per la qualità dell’offerta e più in generale garantisce il consolidamento e la crescita di poli di produzione culturale, una grande parte dei lavoratori dello spettacolo è necessariamente soggetto a prestazioni intermittenti.
E’ per questo necessario istituire il Fondo per lo Sviluppo dello Spettacolo dal vivo, prevedendo eventualmente un apposito Fondo destinato ai territori in cui mancano soggetti produttivi.
Va istituito lo Statuto Sociale Europeo dell’artista (Risoluzione europea 7 giugno 2007), individuando come tali anche gli artisti del circo, sviluppando un quadro giuridico ed istituzionale finalizzato a sostenere la creazione artistica mediante l’adozione di misure coerenti e globali che riguardino la situazione contrattuale, equiparazione del lavoro autonomo con quello subordinato o parasubordinato ai fini di un riconoscimento tra l’altro anche dei tempi di preparazione, la sicurezza sociale, l’assicurazione per malattia e l’infortunio, la tutela della maternità, la tassazione diretta ed indiretta e la conformità alla normativa europea. E’ evidente che è necessario individuare forme contrattuali specifiche per il settore, con un rimando alla necessità che vengano disciplinate nei Contratti Nazionali, ai fini del sostegno al reddito nei periodi di non lavoro, la necessità formazione e aggiornamento specifici, sul modello applicato in Francia o in Belgio per i lavoratori intermittenti. Dal settore dello spettacolo va quindi esclusa la possibilità di utilizzare i voucher, strumento assolutamente in contrasto con la normativa che obbliga, per attività dello spettacolo, a versare i contributi all’ex ENPALS, il quale, nel riconoscere l’atipicità del lavoro nel settore dello spettacolo, ha previsto diverse modalità per il conteggio ai fini della maturazione dell’annualità contributiva, per la maturazione dei requisiti pensionistici. Il voucher invece genera un piccolo contributo alla gestione separata dell’INPS. Evidenziamo anche che l’INPS, unilateralmente, ha emanato una circolare che dispone, in caso di pagamento con voucher dei lavoratori, non è più necessaria la richiesta dell’agibilità. Questa disposizione rischia di aumentare il lavoro irregolare e quello sommerso.
Tutte le figure artistiche devono essere riconosciute come mediatori culturali, produttori di cultura immateriale, e pertanto devono essere assicurate loro tutele specifiche.
Per quanto riguarda il trattamento fiscale e contributivo del diritto connesso, è necessario parificarlo a quello previsto per il diritto d’autore, essendo questi diritti vicini sul piano sostanziale.
Per la figura dell’esercente autonomo attività musicali è urgente individuare forme di tutela specifiche, tra le quali eliminare il comma 188 della legge 27 dicembre 2006, incentivare la musica dl vivo e la produzione musicale con deduzioni fiscali per organizzatori di spettacoli e pubblici esercizi verificando che gli stessi svolgano tali attività in regola, incentivare e
promuovere l’esportazione della musica, gli scambi e le collaborazioni, la circuitazione dei musicisti all’estero, abrogare l’art. 17 comma 2 delle convenzione contro le doppie posizioni degli artisti all’estero, istituire un regime fiscale specifico che sappia riconoscere le varie attività del musicista autonomo (spettacolo dal vivo, attività in studio di incisione, attività fonografica, consulenze musicali, organizzazione eventi, didattica,…), riconoscimento forfettario delle spese sostenute, revisione della disciplina di cui all’art, 659 del Codice Penale definendo specifiche per gli spettacoli dal vivo.
E’ fondamentale che per tutte le attività artistiche (comprendendo anche quelle collaterali alla professione, quali ad esempio insegnamento di danza, recitazione, musica ecc.) riconducano, per i contributi, alla gestione Enpals e non alla gestione separata.
Per incentivare la crescita di un pubblico competente, è necessario riconoscere una detrazione fiscale alle famiglie che fanno frequentare ai propri figli corsi di musica, danza e recitazione.
FONDO PER LO SVILUPPO DELLO SPETTACOLO DAL VIVO
Istituzione del "fondo per lo sviluppo degli investimenti nello spettacolo dal vivo", allo stesso modo di quanto disposto per cinema e audiovisivo, con finanziamenti certi e non discrezionali, alimentato anche dal gettito fiscale del settore, in forma di autofinanziamento e reinvestimento a salvaguardia e promozione della produzione e delle maestranze, a riconoscimento del patrimonio culturale immateriale costituito dallo spettacolo dal vivo.
In particolare, il fondo potrebbe prevedere, analogamente a cinema e audiovisivo:
una percentuale fissa degli introiti di IRES e IVA provenienti dalle attività inerenti il settore, dall'opera alla prosa, dai concerti e dagli spettacoli di musica orchestrale e leggera al balletto, dal teatro agli spettacoli viaggianti, fino agli spettacoli di intrattenimento culturale ed artistico vari e polivalenti;
incentivi fiscali tramite il riconoscimento di crediti di imposta in considerazione di investimenti a sostegno del settore, anche di soggetti esterni, attraverso, ma non solo, l’estensione dell’art bonus;
un ammontare minimo del fondo unico dello spettacolo dal vivo, almeno non inferiore ai contributi, ad oggi, destinati complessivamente dal FUS e dagli enti locali al settore.
Inoltre, nel quadro di un meccanismo di tassazione sulla fruizione dei contenuti digitali, auspicabile anche allo scopo di tutelare il diritto d’autore, a carico dei cosiddetti over the top, i giganti del web, individuando una gestione fiscale di queste attività e non quindi di una nuova imposizione, si potrà determinare:
una quota a beneficio di tutto il settore della produzione culturale immateriale;
a caduta, una sotto quota per lo spettacolo dal vivo.
Sarebbe, in conclusione, fondamentale, al fine di puntare sulla qualità e sullo sviluppo delle professionalità e di evitarne la dispersione, collegare l’assegnazione dei finanziamenti al rispetto delle norme sul lavoro, in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di regolarità fiscale, previdenziale e sociale, prevedendo controlli e sanzioni, fino alla revoca dei contributi pubblici assegnati.
MODIFICA ORDINAMENTO GIURIDICO DELLE FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE
Stante l’evidente fallimento della legge 367 del 1996, istitutiva delle Fondazioni Lirico Sinfoniche, e le leggi successive, che hanno generato confusione ed incertezza circa il rapporto con i lavoratori e il ruolo assegnato ai Teatri Lirici esponendo il settore a continui conflitti di interpretazione, si ritiene che si debba ripensare ad un diverso modello giuridico.
Il modello individuato deve garantire un controllo effettivo sulla gestione, superando l’attuale sistema che ne prevede solo la vigilanza, che si è dimostrata inefficace.
Attualmente le Fondazioni Lirico Sinfoniche hanno come principale elemento di qualità la stabilità delle masse artistiche.
La recente legge 160/2016 all’art. 24 impone la scrittura di un regolamento, che entrerà in vigore nel 2017 e che deve disciplinare i requisiti per rimanere Fondazioni; gli altri teatri verranno declassati a teatro lirico e che "l'eventuale mantenimento della partecipazione e della vigilanza dello Stato nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente con riferimento agli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre2003, n. 310, trovi applicazione esclusivamente con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche.".
Crediamo invece che l’attuale modello della lirica, che vede la diffusione delle Fondazioni Lirico Sinfoniche su gran parte del territorio nazionale vada salvaguardata. Esiste anche un equilibrio territoriale Nord, Centro e Sud. E’ evidente che la possibilità di aumentare il pubblico, intercettare risorse dai privati e dalla azienda è strettamente legata all’economia del territorio.
Quindi un ragionamento sul comparto deve tener conto non solo dell’equilibrio finanziario legato alla possibilità di intercettare risorse private, ma anche di un corretto bilanciamento dei teatri su tutto il territorio nazionale.
Va piuttosto rivisto il sistema di controllo rispetto alle gestioni, e agire, come peraltro prevedono già le norme di riparto del FUS, con le collaborazione e la messa in comune di allestimenti, alcuni servizi e i corpi di ballo.
GESTIONE SPECIALE DEL FONDO PENSIONE DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (EX ENPALS)
Istituzione, presso l’INPS, della "gestione speciale per l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dello spettacolo".
Allo stato attuale, il fondo previdenziale dei lavoratori dello spettacolo è in costante e consistente attivo, arrivando ad un avanzo patrimoniale pari alla considerevole cifra di 4 miliardi di euro al 2014. Il tesoretto era di 3 miliardi quando fu soppresso l'ENPALS nel 2011.
E tutto ciò accade:
a fronte di una platea di 265 mila contribuenti e di un numero di beneficiari di prestazioni esiguo, sono 50 mila nel 2013 (ultimi dati disponibili INPS), e in calo continuo, meno 9 per cento dal 2008.
in applicazione, a carico del solo settore dello spettacolo, di contribuzioni aggiuntive, in misura di un’aliquota di 5 per cento sulla retribuzione annua eccedente i 100.123 euro e di 1 per cento su quella eccedente i 46.031 euro, nate a suo tempo in ottica di gestione prudenziale e carattere solidaristico dell’ENPALS, poi confluito nell’INPS.
Nello spettacolo, i rapporti di lavoro intermittenti sono molto diffusi, sono naturali e strutturali; è un settore con delle specificità, a cui non può essere applicato il modello industriale tradizionale.
Ai lavoratori intermittenti, come già detto diffusi e tipici, dello spettacolo, sono necessari 120 giorni di contribuzione per il riconoscimento dell’annualità di contribuzione, per ognuno dei 20 anni di contribuzione richiesti, dopo la legge 214/2011 (cd. Monti Fornero), per il diritto alla pensione.
Le giornate lavorate in media, per singolo:
restando nello spettacolo dal vivo, ammontano a 71 nella musica e a 78 nel teatro;
nello spettacolo in generale, sono 106.
Quindi, molti lavoratori del settore non maturano un dignitoso ed equo trattamento previdenziale, nonostante il fondo di riferimento sia in attivo e in avanzo, nonostante la contribuzione aggiuntiva con fine prudenziale e solidaristico.
FONDO BILATERALE DI SOLIDARIETÀ DELLO SPETTACOLO DAL VIVO
Costituzione fra le associazioni sindacali e imprenditoriali di settore del fondo bilaterale di solidarietà, introdotto dal d.lgs. 92/12 e regolato dal d.lgs. 148/15:
è obbligatorio nei settori, come tutto lo spettacolo, non coperti dalle integrazioni salariali previste per legge, quali cassa integrazione ordinaria e straordinaria;
in assenza di un fondo bilaterale di solidarietà di riferimento la contribuzione prevista per il suo finanziamento, in misura di un’aliquota di 0,65 per cento per aziende con più di 15 dipendenti e di 0,45 per cento per aziende fino a 15 dipendenti, è destinata all’ex residuale dell’INPS e non potrà essere, successivamente, recuperato.
Il fondo bilaterale di solidarietà può erogare prestazioni in tema di tutela sociale e di salvaguardia occupazionale e professionale, quali:
integrazione del reddito in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa;
programmi di formazione e riqualificazione professionale, nel fondo di solidarietà può confluire l’eventuale fondo interprofessionale di riferimento e la relativa contribuzione dello 0,30 per cento;
prestazione integrativa in caso di cessazione del rapporto di lavoro (aggiuntiva alla NASPI);
percorso di accompagnamento alla pensione nei casi di ristrutturazioni aziendali (incentivazione all’esodo), sostitutivo della mobilità.
Al finanziamento del fondo bilaterale di solidarietà dello spettacolo dal vivo potrebbe anche concorrere, condividendone l’originaria natura solidaristica, parte di quella contribuzione aggiuntiva (5% + 1%), a carico dei soli lavoratori del settore, una volta nel perimetro dell’ENPALS e ora destinata generalmente all’INPS.
Sarebbe, infine, lo strumento per fornire quelle tutele e possibilità d’intervento a favore di lavoratori ed imprese in un settore, come lo spettacolo dal vivo, altrimenti, a tutt’oggi, privo.
Spettacoli Dal Vivo - Proposte sul testo unico per il riordino del settore Spettacolo > Cinema e spettacoli dal vivo