- Evitare le riunioni se non strettamente indispensabili. In caso sia necessario tenere una riunione, mantenere una distanza di almeno un metro tra i partecipanti e DPI come da indicazioni dell’Autorità Sanitaria.
È necessario, inoltre, predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per le persone di altra nazionalità, per promuovere il rispetto delle misure di prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilità del lavoratore stesso.
In caso di persona che presenti sintomi da Covid 19 sul posto di lavoro devono essere isolati il lavoratore e le persone che hanno avuto contatti stretti, ed ove la positività al virus di una persona che ha frequentato gli ambienti di lavoro fosse confermata, è necessario procedere all’aereazione dei locali ed alla sanificazione dell’area secondo le vigenti disposizioni del Ministero della salute. In questo caso l’impresa avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e/o i numeri di emergenza per il Covid 19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. L’impresa inoltre collabora per la definizione degli eventuali “contatti stretti”.
1. Poiché la pratica delle attività di spettacolo dal vivo non consente nella maggior parte dei casi l’uso della mascherina individuale, si raccomanda che durante le prove la distanza interpersonale fra i partecipanti coinvolti sia sempre pari ad almeno un metro, con le seguenti eccezioni: per le produzioni di danza la distanza minima è di 2 metri, per le produzioni liriche, sinfoniche ed orchestrali e per gli spettacoli musicali devono essere garantiti 1,5 metri per gli strumenti a fiato, 2 metri tra direttore di orchestra e prima fila, 1 metro lateralmente e 2 metri frontalmente tra le eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco. Tali distanze potranno essere ridotte ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
Ogni partecipante all’attività fino al momento della pratica performativa dovrà aver coperto naso e bocca con mascherina, che toglierà subito prima dello svolgimento dell’attività, e quindi, immediatamente dopo averla conclusa, provvederà ad igienizzare le mani con gel disinfettante e coprirà bocca e naso con la mascherina.
2. L’accesso dei lavoratori di compagnie e/o degli artisti ospiti al luogo di spettacolo è regolato dal DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da interferenze) di cui all’articolo 26 del d.lgs 81/2008, con integrazione specifica relativa alle modalità procedurali adottate per il contenimento del rischio Covid-19.
Gli artisti e lo staff tecnico - amministrativo saranno informati in merito agli eventuali rischi presenti nell’ambiente di lavoro nel quale andranno ad operare (rischio rumore, rischio chimico, rischio incendio) tra cui il rischio di contagio da Covid 19 e, inoltre, verranno messi a conoscenza delle misure generali e puntuali da adottare nonché dei comportamenti da tenere all’interno del teatro/spazio ospitante e, in generale, in tutti gli spazi condivisi.
3. In caso di attività svolta da una compagnia e/o da artisti ospiti, gli stessi dovranno informare il teatro/spazio ospitante delle misure adottate ai fini del contenimento del rischio contagio da Covid 19.
4. L’accesso al luogo di spettacolo può comportare in ogni caso a carico del Gestore/Organizzatore la rilevazione della temperatura come indicato nelle regole generali ed il controllo dell’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI - mascherine chirurgiche) in tutte le parti comuni.
5. Il Gestore/Organizzatore provvede a fornire alla compagnia e/o agli artisti ospiti camerini in numero sufficiente da garantire la presenza di un singolo lavoratore per vano, ovvero concorda con la compagnia e/o con gli artisti ospiti modalità di impiego degli spazi che garantiscano comunque il distanziamento sociale o la protezione dei lavoratori.
6. Il Gestore/Organizzatore provvede a garantire l’accesso a servizi igienici ad esclusivo uso dei membri della compagnia e/o dell’artista ospite.
2) Disposizioni specifiche per artisti su palcoscenico
1. Gli artisti in scena e i tecnici che non possono agire nel rispetto delle distanze di sicurezza in ragione di condizioni imprescindibili poste dalla drammaturgia/coreografia/regia rappresentata, sono sottoposti ai test scientifici più affidabili (tampone molecolare o antigenico naso faringeo – di seguito NF – per ricerca SARS – CoV – 2 o altri testi validati) per accertarne le condizioni di salute ed escludere la positività a Covid-19 immediatamente prima dell’inizio del periodo di prova dello spettacolo in oggetto e con cadenza periodica di almeno sette giorni, in caso di attività in corso e comunque sempre all’inizio di ogni produzione, anche in assenza di sintomatologia. Tale sorveglianza sanitaria, svolta di concerto con il medico competente della compagnia, sarà adottata fino all’esaurimento del periodo di recita e/o al termine dell’eventuale tournée dello spettacolo.
2. Qualora si tratti di artisti / tecnici con contratto di scrittura il cui rapporto si conclude prima del termine previsto dei sette giorni per la ripetizione del tampone NF, lo stesso lavoratore potrà essere sottoposto ad un nuovo test. Ai fini della ripetizione del tampone NF si prevede una tolleranza di 72 ore entro la quale il test è da considerarsi utile per quanto disciplinato dal presente protocollo.
3. Resta nella piena responsabilità dell’impresa e del suo legale rappresentante, nonché del singolo artista ospite, la scelta di derogare ai principi generali di adozione delle misure minime generali per il contenimento del rischio di diffusione del Covid-19. In questo caso si attuano le misure del presente protocollo.
4. Nel caso in cui non sia possibile l’applicazione delle precedenti disposizioni, gli artisti, durante lo spettacolo, dovranno rispettare il distanziamento interpersonale previsto.
3) Interazioni tra artisti e personale
1. Gli artisti dovranno disporre di un camerino o di uno spazio adeguato, ad uso esclusivo e personale, da utilizzare nelle pause di lavorazione e come spogliatoio. Tale spazio sarà igienizzato ogni volta che verrà destinato ad un artista differente.
2. Gli artisti dovranno utilizzare mascherine adeguate quando non in scena, oppure non impegnati in attività di trucco o acconciatura.
3. Nel caso in cui non sia possibile l’applicazione delle precedenti disposizioni relative ai tamponi NF, gli artisti in scena e lo staff tecnico dovranno mantenere le distanze di sicurezza durante la performance. Tali distanze dovranno essere mantenute anche tra gli artisti stessi.
4) Costumi e oggetti di scena
Al fine di limitare il rischio di trasmissione dell’infezione i costumi e gli oggetti di scena saranno individuali e non condivisi dai singoli artisti, finché non saranno stati igienizzati.
Nel caso in cui non fosse possibile utilizzare costumi ed oggetti individuali, è possibile derogare a tale principio purché prima del rientro in scena vengano igienizzate le mani.
Dichiarazione a verbale
Le Parti concordano che agli scritturati dovrà essere garantita la consegna del contratto sottoscritto entro almeno dieci giorni precedenti l’inizio delle prove. In casi eccezionali si potrà derogare a tale limite, salvo garantire il fatto che tale obbligo sarà assolto prima dell’eventuale effettuazione del tampone.
Roma, 26 novembre 2020
SLC - CGIL
Emanuela Bizi
FISTEL – CISL
Giovanni Luigi Pezzini
UILCOM – UIL
Giovanni Di Cola
L’Ufficio di Presidenza di Federvivo
Filippo Fonsatti (Presidente)
Marco Parri (Vicepresidente)
Luciano Messi (Vicepresidente)
Ruggero Sintoni (Componente)
Lucio D’Amelio (Componente)
Danila Blasi (Tesoriere)