Le parti concordano di avviare un sistema di relazioni industriali strutturato. Attraverso il rafforzamento della rappresentanza sindacale territoriale e/o nazionale (nel rispetto delle regole e delle scelte operative di ogni singola O.S stipulante il contratto) s’intende superare l’esperienza del delegato di troupe che ha mostrato la sua inefficacia, attribuendo quella funzione direttamente alle OOSS stipulanti il contratto, per non esporre i lavorator*. Il rafforzamento della rappresentanza sindacale consentirà la praticabilità della contrattazione di secondo livello e contribuirà a rendere esigibile il contratto. Verranno inoltre costituite rappresentanze sindacali dei lavoratori per la sicurezza secondo le regole del T.U 81.
Nella costituzione delle rappresentanze sindacali si procederà con le regole esistenti, in applicazione degli accordi e protocolli interconfederali e nel rispetto delle indicazioni statutarie per ogni singola O. S. firmataria del CCNL.
Verrà determinato di conseguenza il costo contrattuale di questo istituto.
Nel rispetto della composizione dei reparti verra ’dato massimo sviluppo alla formazione anche attraverso le varie forme di apprendistato previste dalla normativa in vigore. Ai fini del computo degli anni previsti dalla normativa vigente per il percorso formativo, utili al raggiungimento del livello di preparazione adeguato, si terrà come riferimento il numero di contributi previsti per legge per raggiungere l’annualità contributiva per il settore Spettacolo (90).
Si ribadisce che l’apprendista non può in nessun caso sostituire il professionista per le mansioni relative al suo percorso di apprendistato.
Come da previsioni di legge, l’apprendista dovrà essere assistito da un tutor.
Asforcinema viene individuato quale Ente Bilaterale di formazione di tutto il settore comparto cine-audiovisivo, ed opererà al fine di ottenere i necessari accreditamenti.
Le parti convengono di determinare altresì i criteri per il riconoscimento della attestazione di qualificazione di cui alla legge 4/13 e del regolamento 13/13 oltre a quanto previsto dall’art. 35 della L. 122/16 in materia di certificazione professionale.
La presenza dei servizi igienici previsti dalle norme sui luoghi di lavoro, sarà predisposta in misura adeguata al personale quotidianamente impegnato e con indicazione per tutta la troupe della loro localizzazione. I luoghi di lavoro dovranno essere attrezzati con opportune strutture per garantire la refezione e il consumo dei pasti in ambienti igienici e decorosi.
Ai lavoratori dovrà essere distribuito il pasto a carico della produzione, per tutti i giorni del rapporto contrattuale e per tutte le fasi di lavorazione. L’eventuale difficoltà a provvedere sul luogo di lavoro potrà prevedere altre forme compensative (ticket) della stessa entità economica per tutti.
Si fa riferimento per quanto sopra alle previsioni del T.U, 81/08 e succ. integrazioni.
Ai lavoratori giornalieri verrà applicata una maggiorazione da computarsi tenuto conto dell'effettiva paga di fatto dei lavoratori della troupe del prodotto in lavorazione di analogo inquadramento. La maggiorazione sarà pari al 25% di quanto sopra e dovrà essere calcolata su tutte le voci componenti la retribuzione compresi il superminimo.
È utile ricordare che, ai sensi del T.U. 81/08 e succ. integrazioni, il set è catalogato come “Cantiere mobile” e che in post-produzione i lavoratori impegnati nei reparti video-audio o di grafica sono da considerarsi a tutti gli effetti dei “videoterminalisti”.
Le case di produzione ed i lavoratori sono tenuti al rispetto delle norme in materia di sicurezza e dall’utilizzo delle singole professionalità necessarie e connesse all’esigenza del prodotto. In tal senso, anche nell’ambito delle Relazioni industriali, il settore si doterà di RLS e RLST che coadiuveranno RSPP, Preposto e Medico Competente nella compilazione dei DVR e DUVRI e nel loro rispetto.
Il periodo di carenza previsto dall’INPS relativo alla corresponsione dell’indennità di malattia, è a carico della produzione.
18 - Integrazione per agevolazioni tariffarie sui viaggi per votazioni
In applicazione delle norme di legge previste per consentire il voto da parte d* lavorator* in regime di trasferta, per i lavorator* in trasferta che si recano a votare nel proprio comune di iscrizione elettorale, per cui sono già previste tariffe agevolate per i viaggi ferroviari, via mare, autostradali e aerei, con percentuali stabilite e applicate da enti o società che gestiscono i relativi servizi di trasporto. La Produzione provvederà ad integrare la percentuale residua di costo, per completare la totalità della spesa, al fine di agevolare il diritto/dovere per la partecipazione democratica al voto, prevista dalla Costituzione.
19 - Entrata in vigore e periodo transitorio
Viste le innovazioni organizzative introdotte dal contratto, che impatteranno anche significativamente sulla parte amministrativa della gestione del rapporto di lavoro, premesso l'obbligo dalla stipula del CCNL dell’entrata in vigore del sistema di certificazione oraria, le parti fissano un periodo di almeno…………. dalla sottoscrizione della ipotesi di accordo per l'adeguamento e la implementazione dei sistemi informatici necessari.
20 – Monitoraggio
Le parti s’impegnano nella fase di adeguamento ed implementazione dell’applicazione e messa a regime dei nuovi istituti previsti (in particolare rilevazione oraria e contrattazione di II livello) di prevedere riunioni periodiche nazionali per individuare e risolvere eventuali criticità.
(Verrà definito alla sottoscrizione del CCNL la modalità con cui procedere in un accordo specifico che definirà i soggetti coinvolti e la cadenza temporale delle riunioni con relativa documentazione)
Il CCNL entrerà in vigore, secondo gli accordi interconfederali oggi vigenti, per un triennio a decorrere dalla sottoscrizione.
Roma, 10 Marzo 2026
Allegato alla piattaforma unitaria.
Proposta per l’orario di lavoro e l’applicazione della Legge 66/03.
Premessa
Sono necessarie alcune considerazioni circa le condizioni operative tipiche del lavoro nelle troupe cinematografiche e audiovisive:
• la disponibilità h24 richiesta ai lavoratori, che di fatto li priva della possibilità di
organizzare la propria vita privata, a causa di orari e location modificabili anche
all’ultimo momento;
• la mancanza di un luogo di lavoro fisso, con il conseguente tempo di viaggio
versoi set, spesso solo parzialmente riconosciuto o forfettizzato;
• il lavoro notturno che, nella pratica, non conosce limiti effettivi;
• i tempi di preparazione e lavorazione sempre più compressi, che accentuano la pressione e la durata delle giornate lavorative.
Quadro normativo
Fermo restando che la Legge 66/03 prevede un orario con un limite massimo di 48 ore di media settimanali comprese le ore straordinarie (art. 4 comma 2), riteniamo opportuno fissare l’orario massimo individuale in 55 ore settimanali, sia nel caso di articolazione su cinque che su sei giorni lavorativi.
Sul periodo di riferimento
Stabilire il periodo di riferimento su cui calcolare la media delle 48 ore settimanali previste dalla Legge 66/03 non è un compito semplice.
La Legge 66/03, in attuazione della direttiva europea 2003/88/CE, stabilisce che la durata media dell’orario di lavoro non può superare le 48 ore settimanali, calcolate su un periodo di riferimento non superiore a quattro mesi, estendibile a sei o dodici mesi solo tramite contrattazione collettiva e per comprovate esigenze tecniche o organizzative.
Tale periodo, tuttavia, non coincide mai con l’anno solare, né può essere fissato rigidamente a una data di calendario (1 gennaio–31 dicembre), ma deve riferirsi al periodo effettivo di impiego del lavoratore o al ciclo produttivo in corso.
Perché il calcolo sull’anno solare è giuridicamente e tecnicamente errato
1. Non previsto dalla norma: il D.Lgs. 66/03 parla di “periodo di riferimento” e
non di anno solare. Quest’ultimo rappresenterebbe un’interpretazione
arbitraria e non conforme alla legge.
2. Contrario alla ratio di tutela della salute: la media annuale consentirebbe di
compensare periodi di sovraccarico lavorativo con periodi di inattività
successiva vanificando la tutela immediata della sicurezza e della salute dei
lavoratori.
3. Inadeguato alla natura del settore: le produzioni cinematografiche e
audiovisive sono per loro natura discontinue, di durata limitata e con fasi molto
diverse tra loro. L’anno solare falserebbe il calcolo della media, includendo
settimane di inattività e abbassando artificialmente le ore effettive.
4. Inapplicabile ai contratti a termine: nella quasi totalità dei casi, i rapporti di
lavoro nelle troupe non coprono l’intero anno, rendendo il calcolo su base
annuale privo di senso giuridico e operativo.
5. Difficile da controllare: un periodo così lungo renderebbe impossibile
qualsiasi verifica effettiva del rispetto dei limiti da parte delle autorità ispettive.
6. Senza fondamento contrattuale: nessun contratto collettivo di settore
vigente prevede l’anno solare come periodo di riferimento per la media delle
48 ore.
7. Rischio di discriminazione: che deriverebbe dall’adozione di un calcolo
della media oraria su base annuale, tale impostazione favorirebbe le
produzioni che iniziano a inizio anno, consentendo loro maggiori margini di
compensazione oraria, penalizzando invece le produzioni avviate in altri
periodi.
8. Impossibilità di compensare: nel nostro settore le ore straordinarie sono
difficilmente compensabili con periodi di inattività, che nel settore non sono
fisiologici ma derivano dalla natura intermittente e frammentata dei contratti.
Proposta
Dato che, riteniamo improponibile di calcolare la media sull’intero anno solare, poiché nessuna tipologia di produzione cinematografica o audiovisiva copre un arco temporale così esteso, riteniamo necessario parametrare il periodo di calcolo alla durata effettiva del contratto di produzione cinematografica o audiovisiva, o, in ogni caso, a un periodo non superiore ai quattro mesi previsti dalla legge.
La media delle ore dovrà pertanto essere calcolata per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla fase in cui operano — preparazione, set o post-produzione— esclusivamente all’interno della durata del progetto e del singolo contratto individuale.
A nostro avviso questa soluzione garantisce un equilibrio tra le esigenze produttive e la tutela dei lavoratori, assicurando la piena coerenza con lo spirito e la ratio della Legge 66/03 e con le direttive europee in materia di orario di lavoro.
Le Segreterie Nazionali
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