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18 Gennaio 2019 Fondazione Teatro La Fenice - Richiesta intervento istituzioni

Buongiorno

Come rappresentanti sindacali dei lavoratori del Gran Teatro La Fenice vi scriviamo in merito agli effetti che sta creando il decreto dignità all’interno del mondo delle Fondazioni Lirico Sinfoniche in abbinata agli effetti della recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 25.10.2018.

Dalla lettura della sentenza sembrerebbe che la legislazione italiana, antecedente al decreto dignità, fosse in contrasto con la clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.05.99.

Di fatto le fondazioni lirico sinfoniche da tempo hanno avuto un regime particolare, che purtroppo ha incrementato il precariato. L'articolo 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426 - Provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali (GU n. 206, del 28 luglio 1977), vieta, a pena di nullità, «i rinnovi dei rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato». L'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 - Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES prevede, al suo comma 1, che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisca la forma comune di rapporto di lavoro, che un termine possa essere stabilito per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo e, al comma 2, che tali ragioni debbano essere specificate per iscritto. L'articolo 4 del decreto legislativo n. 368/2001 prevede che il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. La proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività. L'onere della prova delle ragioni oggettive è a carico del datore di lavoro. Conformemente all'articolo 5 del decreto legislativo n. 368/2001, qualora, per effetto di una successione di contratti, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, lo stesso si considera a tempo indeterminato. In forza dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 368/2001, le norme di cui agli articoli 4 e 5 di

quest'ultimo non si applicano al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale. L'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64 - disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali (GU n. 100, del 30 aprile 2010), convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 2010, n. 100 (GU n. 150, del 30 giugno 2010), dispone, da un lato, che l'articolo 3, quarto e quinto comma, della legge 22 luglio 1977, n. 426, relativa a provvedimenti straordinari a sostegno delle attività musicali, continua ad applicarsi alle fondazioni lirico-sinfoniche, nonostante la loro trasformazione in soggetti di diritto privato, e, dall'altro, che le disposizioni dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 368/2001 non si applicano alle fondazioni lirico-sinfoniche. Inoltre, l'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 - disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo (GU n. 186, del 9 agosto 2013), convertito, con modificazioni, in legge 7 ottobre 2013, n. 112 (GU n. 236, dell'8 ottobre 2013), intitolato «Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza», dispone, al comma 19, che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di procedure selettive pubbliche. Infine nel decreto legislativo 81 del 2015 all’art. 29 viene confermata la specialità del personale tecnico artistico delle fondazioni musicali a cui non si applicano le norme standard del tempo determinato.

Il susseguirsi di norme speciali senza limiti di tempo dell’utilizzo dei contratti a tempo determinato per il personale tecnico artistico delle fondazioni musicali ha comportato un costante utilizzo della precarietà per anni dello stesso personale. Con l’entrata in vigore del decreto dignità, che non prevede alcuna differenza tra le fondazioni lirico sinfoniche ed il resto del mondo si stanno creando problemi per il personale che da anni è stato utilizzato a termine all’interno dei teatri lirici italiani.

Ci sono due soluzioni la prima è quella di non rinnovare più i contratti al personale che ha lavorato per anni e che ha permesso la realizzazione degli spettacoli, come precario, perché adesso c’è il rischio della stabilizzazione, la seconda scelta potrebbe essere quella di non privarsi delle professionalità che nel tempo si sono create e continuare ad assumere a tempo determinato sperando che il dipendente non faccia causa e che alla Corte dei Conti sfugga come già accaduto la complessità di quello che sta avvenendo. In questo secondo caso il rischio viene scaricato sui singoli sovrintendenti. In realtà ci sarebbe un ulteriore soluzione che l’Anfols ha provato a far passare che sarebbe il contratto di prossimità o accordo in deroga un ulteriore anno di precarietà, che a livello locale non ha trovato accoglimento da parte della maggioranza della RSU.

Nel Veneto abbiamo due Fondazioni lirico sinfoniche importanti, senza un intervento deciso da parte dei Sindaci delle città che li ospitano e del presidente della Regione difficilmente si potranno risolvere i problemi.

Serve un decreto, una linea di indirizzo precisa, non serve a nulla agire da Ponzio Pilato e far finta che il problema non ci sia.

Auspichiamo un intervento da parte Vostra nei confronti del responsabile del Mibac affinché venga emanata una norma che tenendo conto dell’accordo quadro sul tempo determinato permetta di mantenere le professionalità che con tanti anni di lavoro precario hanno dato lustro agli spettacoli che sono andati in scena in tutti questi anni e non si costringano i Sovrintendenti a scelte spiacevoli.

Mestre li 18.01.2019

I Segretari Territoriali di SLC FISTEL UILCOM FIALS USB

( Marco Dauria, Mauro Vianello, Enrico De Giuli, Marco Trentin, Alberto Cancian)

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