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08 Marzo 2021 Fondazioni Lirico Sinfonice - Protocollo norme contro le molestie e le violenze nei luoghi di lavoro

In data odierna, 8 marzo 2021, le Scriventi Organizzazioni Datoriali e Sindacali hanno
sottoscritto il presente protocollo.
NORME CONTRO LE MOLESTIE E LE VIOLENZE NEI LUOGHI Dl LAVORO
Preso atto dell'Accordo Quadro delle parti sociali europee del 26 aprile 2007 e dell'Accordo
Quadro sulle molestie e sulIa violenza nei luoghi di lavoro stipulato in data 25 gennaio 2016 tra
Confindustria e CGIL, CISL, UIL.
Le parti convengono che Ia dignità delle lavoratrici e dei lavoratori non può essere violata da
atti o comportamenti che si configurano come molestie o violenza. Ogni atto o
comportamento anche verbale che si configuri come molestie o violenza nei luoghi di lavoro,
secondo le definizioni del presente Accordo, è inaccettabile. Pertanto, le parti si impegnano ad
adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che pongano in essere tali
inaccettabili comportamenti. Secondo quanto definito dall'Accordo Quadro delle parti sociali
europee: "Le molestie si verificano quando uno o più individui subiscono ripetutamente e
deliberatamente abusi, minacce e/o umiliazioni in contesto di lavoro. La violenza si verifica
quando uno o più individui vengono aggrediti in contesto di lavoro. Le molestie e Ia violenza
possono essere esercitate da uno o più superiori, o da uno o più lavoratori o lavoratrici, con lo
scopo o l'effetto di violare Ia dignità della persona, di nuocere alla salute e/o di creare un
ambiente di lavoro ostile".
1. Le imprese, le lavoratrici, i lavoratori hanno il dovere di collaborare al mantenimento
di un ambiente di lavoro in cui sia rispettata Ia dignità di ognuno e siano favorite le
relazioni interpersonali basate su principi di eguaglianza e di reciproca correttezza e
rispetto;
2. Comportamenti molesti o Ia violenza subiti nei luoghi di lavoro vanno denunciati.
LE PARTI FIRMATARIE DEL PRESENTE PROTOCOLLO SI IMPEGNANO A:
comma 1: diffondere in maniera capillare il presente Accordo presso i propri associati e le
lavoratrici/lavoratori ed a promuoverne l'applicazione prendendo l'impegno di allegare tale
accordo sia alla dichiarazione di assunzione sia al contratto di lavoro;
comma 2: promuovere presso ogni luogo in cui si svolge lo spettacolo, le prove e le audizioni o
altra attività inerente, azioni volte ad incoraggiare comportamenti coerenti con gli obiettivi di
tutela della dignità delle donne e degli uomini nell'ambiente di lavoro, non escludendo Ia
possibilità di allontanamento da questi luoghi di chi compie e reitera comportamenti molesti;
comma 3: individuare e veicolare l'elenco delle strutture interne ed esterne alle imprese alle
quali Ia lavoratrice, il lavoratore vittime di molestie o di violenza possano liberamente e con
una procedura informale rivolgersi con Ia discrezione necessaria al fine di proteggere Ia dignità
e Ia riservatezza di ciascun soggetto coinvolto.
Le parti individuano, fermi restando Ia libertà di scelta della lavoratrice e del lavoratore
nonché il diritto degli stessi di farsi assistere dalle organizzazioni sindacali, le seguenti strutture
interne ed esterne all'impresa come quelle più adeguate ad assicurare un'assistenza, sia dal
punta di vista psicologico che dal punta di vista legale, a coloro che siano stati vittime di
molestie o violenza nei luoghi di lavoro:
 le consigliere o i consiglieri di parità delle Città Metropolitane, ove presenti, e le
consigliere o consiglieri regionali competenti per territorio;
 il medico competente;
 iI rappresentante dei lavoratori per Ia sicurezza;
 le reti istituzionali antiviolenza, istituite con protocolli sottoscritti da enti pubblici,
presenti sui territori delle Città Metropolitane.
lnoltre, le parti firmatarie del contratto collettivo nazionale si impegnano a diffondere tra le
lavoratrici e i lavoratori, con gli strumenti più opportuni (siti internet, bacheche, uffici di
produzione, ecc), gli indirizzi e i riferimenti dei predetti soggetti.
comma 4: a sottoscrivere e far rispettare a tutte le parti che stipulano il contratto di lavoro, il
Codice di Condotta (allegato 1).
Allegato 1 - Codice di condotta
La nostra Società/Associazione/Cooperativa/Fondazione/Compagnia ha adottato un Codice di
Condotta che con la sottoscrizione della presente Lei dichiara di aver letto e accettato.
II Codice di Condotta ha lo scopo di assicurare un ambiente di lavoro sano dove tutti sono
trattati in modo equo e con rispetto.
Non sono pertanto tollerati comportamenti vessatori, ostili, discriminatori o di molestia di
qualsiasi tipo.
Lei, pertanto, si impegna a rispettare, nei confronti delle persone che prenderanno parte, e/o
collaboreranno, alla realizzazione della produzione a qualunque titolo, un comportamento
idoneo ad evitare qualsiasi forma di molestia, discriminazione o bullismo di natura razziale,
sessuale, religiosa, politica e di qualsiasi altra natura.
In caso di violazione e inosservanza di quanto ivi previsto, Ia nostra Società sanzionerà con Ia
massima severità, fino alla risoluzione con effetto immediato del contratto di lavoro (per Sua
colpa grave) e avrà Ia facoltà di chiedere a lei il risarcimento di tutti i danni, anche di
reputazione e di immagine, subiti.
TOLLERANZA ZERO
La nostra Società/Associazione/Cooperativa/Fondazione/Compagnia ha adottato un codice di
condotta per assicurare tolleranza-zero verso i comportamenti inappropriati, discriminatori e
molesti nel luogo di lavoro, compresi i luoghi dove avvengono le audizioni.
Per comportamenti inappropriati si intendono tutte le condotte che in qualsiasi modo,
direttamente o indirettamente, violino la dignità dell'individuo o creino un clima intimidatorio,
ostile, denigrante, umiliante o offensivo:
 Mobbing: per tale si intendono le condotte offensive, intimidatorie, persecutorie,
vessatorie e, più in generale, qualsiasi uso improprio del potere (derivante da una  posizione di autorità, dall'uso della forza fisica e/o dall'intimidazione) che possa portare
un individuo a sentirsi denigrato, umiliato, danneggiato, minacciato o turbato;
 Molestie: per tale si intende qualsiasi comportamento indesiderato avente lo scopo o
l'effetto di violare la dignità della persona o di creare un ambiente intimidatorio, ostile,
degradante, umiliante o offensivo per la persona. Una molestia può implicare
discriminazione;
 Molestie sessuali: per tali si intende qualsiasi comportamento indesiderato a
connotazione sessuale, indipendentemente dal sesso o dall'orientamento. Le molestie
sessuali possono essere perpetrate da ogni genere e possono essere espresse in forma
fisica, scritta, verbale o in qualsiasi altra forma;
 Discriminazioni: qualsiasi molestia riferita a qualsiasi caratteristica della persona e/o
scelta di vita individuate (quali, ad esempio, età, stato civile, unione civile, aspetto
fisico, disabilità fisica o mentale, nazionalità, origini etniche o nazionali, cambiamento
di genere, gravidanza, razza, religione o credo, sesso o orientamento sessuale,
adesione a soggetti di rappresentanza politica e/o sindacale) posta in essere in forma
diretta - qualora un soggetto venga trattato con minor favore di quanta sia, o sarebbe,
stato trattato un altro soggetto in una situazione analoga - o in forma indiretta- qualora
un soggetto, o una categoria di soggetti, sia posta in una situazione di particolare
svantaggio rispetto a un altro soggetto, o categoria di soggetti, in una situazione
analoga;
 Ritorsione: per tale si intende qualsiasi comportamento indesiderato conseguente al
non aver subito, all'aver rifiutato, all'aver segnalato e/o denunciato Mobbing, Molestie,
Molestie sessuali, Discriminazioni e/o Ritorsioni nei confronti propri o di terzi.
DOVE SI APPLICA IL CODICE DI CONDOTTA
II Codice di Condotta deve essere rispettato sempre e in tutto il mondo, indipendentemente
dalla normativa del Paese in cui viene resa l'attività o posto in essere il comportamento
inappropriato. II Codice di Condotta deve essere rispettato sul luogo di lavoro (intendendosi
per tale il luogo di lavoro in cui le prestazioni lavorative sono rese, comprensivo dei luoghi
ove avvengono le audizioni) e in qualsiasi altro luogo o situazione inerenti alla produzione o
al produttore quali, a titolo meramente esemplificativo, eventi sociali, spostamenti lavorativi,
alloggi, luoghi ove sono svolte le audizioni, lo spettacolo e le prove, ecc.
A CHI SI APPLICA IL CODICE DI CONDOTTA
La nostra Società/Associazione/Cooperativa/Fondazione/Compagnia applica e obbliga al
rispetto del Codice di Condotta i propri dipendenti e collaboratori, tutti coloro che lavorano,
rendono prestazioni, forniscono servizi, clienti e fornitori.
II Codice di Condotta si applica, quindi, a titolo esemplificativo, al produttore e a tutti i
dipendenti, collaboratori, consulenti, artisti, fornitori di beni e servizi che lavorano per, o
con, il produttore e/o produttori associati, esecutivi, clienti e fornitori del produttore, ecc.
Hanno, altresì, l'obbligo di rispettare il Codice di Condotta tutti coloro che contribuiscono,
concorrono o partecipano alle audizioni, casting o provini del produttore e/o produttori
associati, esecutivi, clienti e fornitori del produttore.
Roma, 8 marzo 2021
SLC-CGIL IL PRESIDENTE A.N.FO.L.S.
Sabina Di Marco Francesco Giambrone
FISTel-CISL
Giovanni Pezzini IL VICEPRESIDENTE A.N.FO.L.S.
Fulvio Macciardi
UILCOM-UIL
Giovanni Di Cola

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