


Proposta 1 Emendamenti al Capo V (Norme in materia di attività culturali) art. 24 (misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali e turistiche)
comma (( 3 – bis sopprimere
Motivazione: Le disposizioni dell’art. 24 punti 1, 2, 3 sono un elemento che rendono più semplice il
raggiungimento del pareggio per le Fondazioni Lirico Sinfoniche nei tempi previsti dalla legge
112/2013. La stessa norma individuava le misure necessarie ad affrontare l’urgenza del settore,
rimandando ad un legge quadro (di cui all’art. 34 (soppresso) della legge per il cinema). Solo
inserendo in un contesto più complessivo, quello di una norma generale per lo spettacolo dal vivo,
che individui anche i compiti assegnati al settore, è corretto affrontare le criticità delle Fondazioni
Lirico Sinfoniche, affidando al Ministero effettivi strumenti di controllo della gestione.
comma 3 – ter sopprimere
comma 3 – quater : dopo “nelle more” e prima di “della revisione” inserire “della definizione di
una legge quadro sullo spettacolo dal vivo, che disciplini la revisione e il riassetto complessivo
della vigente disciplina in materia di teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti ed attività
circensi e”
Aggiungere dopo (risanamento) e prima di (:) con accordo raggiunto con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative
Motivazione: le numerose norme che disciplinano le Fondazioni Lirico Sinfoniche, emanate dopo la
legge 800/67 (legge Corona), hanno determinato la necessità di una revisione (individuata anche
dalla previsione inserita nel disegno di legge sul cinema all’art. 34 poi soppresso) che deve
necessariamente essere inserita nel contesto di una legge per lo spettacolo dal vivo. Tanto più ora
che si è deciso di sopprimere l’art. 34 dalla legge sul cinema rimandando la legge sullo spettacolo
dal vivo al normale iter parlamentare. Troppe volte questo inter non ha portato all’emanazione di
una legge fondamentale per il settore. Il riferimento all’accordo con le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative è fatto perché le previsioni delle normative precedenti, di cui anche a
quelle dell’art. 11 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito con modificazioni, dalla legge 7
ottobre 2013, n. 112 (disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle
attività culturali e del turismo), per le fondazioni lirico sinfoniche che versino nelle condizioni di
cui all’art. 21 del decreto 29 giugno 1996, n. 367 prevedono che sui temi sindacali (riduzione
integrativi e occupazione) specifici accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
Comma 3 – quater lettera b) sopprimere
Motivazione: poiché è previsto all’art. 11 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 (disposizioni urgenti per la tutela, la
valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo), per le fondazioni lirico
sinfoniche che versino nelle condizioni di cui all’art. 21 del decreto 29 giugno 1996, n. 367, di
accedere a un piano di risanamento, che deve essere inviato al Commissario nominato,
accompagnato dall’accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
per gli argomenti di cui alle previsioni di cui al comma 1, lettera c (riduzione della dotazione
organica del personale tecnico amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al 31
dicembre 2012 e una razionalizzazione del personale artistico) e lettera g (la cessazione di efficacia
dei contratti integrativi aziendali….) non si capisce la motivazione di affidare unilateralmente alla
Fondazione Lirico Sinfonica la medesima possibilità di non riconoscere al personale eventuali
contributi o premi di risultato o altri trattamenti economici previsti dalla contrattazione di secondo
livello e neppure è chiaro come, sempre unilateralmente la Fondazione Lirico Sinfonica, possa
ridurre il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale peraltro per personale assunto con
concorso ad evidenza pubblica, mentre la misura di chiusura parziale o temporanea finirebbe per
incidere sulla produzione del teatro determinando un ulteriore abbattimento delle entrate con
particolare riferimento alla quota economica connessa a tale voce (produzione) riconosciuta alla
Fondazione Lirico Sinfonica dal Fondo Unico per lo Spettacolo.
Comma 3 – quater lettera c) sopprimere
Motivazione: la norma sul trattamento delle missioni all’estero dei dipendenti delle Fondazioni
Lirico Sinfoniche è incomprensibile perché le trasferte sono autorizzate se non producono deficit e
sono in equilibrio di pareggio sui costi.
Comma 3 – quater lettera d) sopprimere
Motivazione: si chiede pertanto il ripristino della norma dell’art. 2, comma 2 del decreto 81/2015
che prevede alla lettera a) “accordi collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche
riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed
organizzative del relativo settore”, ovvero il rimando alla contrattazione.
LE SEGRETERIE NAZIONALI
SLC-CGIL FISTeL-CISL UILCOM-UIL FIALS-CISAL
E.Bizi L. Pezzini F. Benigni E. Sciarra
Fondazioni Lirico Sinfoniche - Emendamento articolo 24 legge 160 Spettacolo > Enti Lirici e Teatri