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22 Settembre 2016 Fondazioni Lirico Sinfoniche - Emendamento articolo 24 legge 160

Proposta 1

Emendamenti al Capo V (Norme in materia di attività culturali)

art. 24 (misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali e turistiche)

comma (( 3 – bis sopprimere

Motivazione: Le disposizioni dell’art. 24 punti 1, 2, 3 sono un elemento che rendono più semplice il

raggiungimento del pareggio per le Fondazioni Lirico Sinfoniche nei tempi previsti dalla legge

112/2013. La stessa norma individuava le misure necessarie ad affrontare l’urgenza del settore,

rimandando ad un legge quadro (di cui all’art. 34 (soppresso) della legge per il cinema). Solo

inserendo in un contesto più complessivo, quello di una norma generale per lo spettacolo dal vivo,

che individui anche i compiti assegnati al settore, è corretto affrontare le criticità delle Fondazioni

Lirico Sinfoniche, affidando al Ministero effettivi strumenti di controllo della gestione.

comma 3 – ter sopprimere

comma 3 – quater : dopo “nelle more” e prima di “della revisione” inserire “della definizione di

una legge quadro sullo spettacolo dal vivo, che disciplini la revisione e il riassetto complessivo

della vigente disciplina in materia di teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti ed attività

circensi e

Aggiungere dopo (risanamento) e prima di (:) con accordo raggiunto con le organizzazioni

sindacali maggiormente rappresentative

Motivazione: le numerose norme che disciplinano le Fondazioni Lirico Sinfoniche, emanate dopo la

legge 800/67 (legge Corona), hanno determinato la necessità di una revisione (individuata anche

dalla previsione inserita nel disegno di legge sul cinema all’art. 34 poi soppresso) che deve

necessariamente essere inserita nel contesto di una legge per lo spettacolo dal vivo. Tanto più ora

che si è deciso di sopprimere l’art. 34 dalla legge sul cinema rimandando la legge sullo spettacolo

dal vivo al normale iter parlamentare. Troppe volte questo inter non ha portato all’emanazione di

una legge fondamentale per il settore. Il riferimento all’accordo con le organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative è fatto perché le previsioni delle normative precedenti, di cui anche a

quelle dell’art. 11 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito con modificazioni, dalla legge 7

ottobre 2013, n. 112 (disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle

attività culturali e del turismo), per le fondazioni lirico sinfoniche che versino nelle condizioni di

cui all’art. 21 del decreto 29 giugno 1996, n. 367 prevedono che sui temi sindacali (riduzione

integrativi e occupazione) specifici accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative.

Comma 3 – quater lettera b) sopprimere

Motivazione: poiché è previsto all’art. 11 del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito con

modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 (disposizioni urgenti per la tutela, la

valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo), per le fondazioni lirico

sinfoniche che versino nelle condizioni di cui all’art. 21 del decreto 29 giugno 1996, n. 367, di

accedere a un piano di risanamento, che deve essere inviato al Commissario nominato,

accompagnato dall’accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

per gli argomenti di cui alle previsioni di cui al comma 1, lettera c (riduzione della dotazione

organica del personale tecnico amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al 31

dicembre 2012 e una razionalizzazione del personale artistico) e lettera g (la cessazione di efficacia

dei contratti integrativi aziendali….) non si capisce la motivazione di affidare unilateralmente alla

Fondazione Lirico Sinfonica la medesima possibilità di non riconoscere al personale eventuali

contributi o premi di risultato o altri trattamenti economici previsti dalla contrattazione di secondo

livello e neppure è chiaro come, sempre unilateralmente la Fondazione Lirico Sinfonica, possa

ridurre il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale peraltro per personale assunto con

concorso ad evidenza pubblica, mentre la misura di chiusura parziale o temporanea finirebbe per

incidere sulla produzione del teatro determinando un ulteriore abbattimento delle entrate con

particolare riferimento alla quota economica connessa a tale voce (produzione) riconosciuta alla

Fondazione Lirico Sinfonica dal Fondo Unico per lo Spettacolo.

Comma 3 – quater lettera c) sopprimere

Motivazione: la norma sul trattamento delle missioni all’estero dei dipendenti delle Fondazioni

Lirico Sinfoniche è incomprensibile perché le trasferte sono autorizzate se non producono deficit e

sono in equilibrio di pareggio sui costi.

Comma 3 – quater lettera d) sopprimere

Motivazione: si chiede pertanto il ripristino della norma dell’art. 2, comma 2 del decreto 81/2015

che prevede alla lettera a) “accordi collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche

riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed

organizzative del relativo settore”, ovvero il rimando alla contrattazione.

LE SEGRETERIE NAZIONALI

SLC-CGIL FISTeL-CISL UILCOM-UIL FIALS-CISAL

E.Bizi L. Pezzini F. Benigni E. Sciarra

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