


Proposta 2 (limitazione danno) Emendamenti al Capo V (Norme in materia di attività culturali) art. 24 (misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali e turistiche)
Comma (( 3 – bis lettera sopprimere lettera e)
Motivazione: la previsione che l’eventuale mantenimento della partecipazione e della vigilanza
dello Stato riguardi solo le Fondazioni Lirico Sinfoniche riconosciute, rende di fatto impossibile per
i teatri riconosciuti ai sensi del medesimo art. ((3 lettera b il proseguimento dell’attività lirica ai
livelli attuali di qualità.
Comma 3 – quater : dopo “nelle more” e prima di “della revisione” inserire “della definizione di
una legge quadro sullo spettacolo dal vivo, che disciplini la revisione e il riassetto complessivo
della vigente disciplina in materia di teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti ed attività
circensi, anche”
Aggiungere dopo (risanamento) e prima di (:) con accordo raggiunto con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative
Motivazione: : le numerose norme che disciplinano le Fondazioni Lirico Sinfoniche, emanate dopo
la legge 800/67 (legge Corona), hanno determinato la necessità di una revisione (individuata anche
dalla previsione inserita nel disegno di legge sul cinema all’art. 34 poi soppresso) che deve
necessariamente essere inserita nel contesto di una legge per lo spettacolo dal vivo. Tanto più ora
che si è deciso di sopprimere l’art. 34 dalla legge sul cinema rimandando la legge sullo spettacolo
dal vivo al normale iter parlamentare. Troppe volte questo inter non ha portato all’emanazione di
una legge fondamentale per il settore. Per quanto riguarda la previsione di un accordo sindacale
sulle previsioni del medesimo comma lettere a) e b) poiché è previsto all’art. 11 del decreto legge 8
agosto 2013, n. 91 convertito con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 (disposizioni
urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo),
per le fondazioni lirico sinfoniche che versino nelle condizioni di cui all’art. 21 del decreto 29
giugno 1996, n. 367, di accedere a un piano di risanamento, che deve essere inviato al Commissario
nominato, accompagnato dall’accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative per gli argomenti di cui alle previsioni di cui al comma 1, lettera c (riduzione della
dotazione organica del personale tecnico amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in
essere al 31 dicembre 2012 e una razionalizzazione del personale artistico) e lettera g (la cessazione
di efficacia dei contratti integrativi aziendali….) non si capisce la motivazione di affidare
unilateralmente alla Fondazione Lirico Sinfonica la medesima possibilità di non riconoscere al
personale eventuali contributi o premi di risultato o altri trattamenti economici previsti dalla
contrattazione di secondo livello e neppure è chiaro come, sempre unilateralmente la Fondazione
Lirico Sinfonica, possa ridurre il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, peraltro per
personale assunto con concorso ad evidenza pubblica, mentre la misura di chiusura parziale o
temporanea finirebbe per incidere sulla produzione del teatro determinando un ulteriore
abbattimento delle entrate con particolare riferimento alla quota economica connessa a tale voce
(produzione) riconosciuta alla Fondazione Lirico Sinfonica dal Fondo Unico per lo Spettacolo.
Comma 3 – quater c sopprimere
Motivazione: la norma sul trattamento delle missioni all’estero dei dipendenti delle Fondazioni
Lirico Sinfoniche è incomprensibile perché le trasferte sono autorizzate solo se non producono
deficit e sono in equilibrio di pareggio sui costi.
Comma 3 – quater lettera d) sopprimere
Motivazione: si chiede pertanto il ripristino della norma dell’art. 2, comma 2 del decreto 81/2015
che prevede alla lettera a) “accordi collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche
riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed
organizzative del relativo settore”, ovvero il rimando alla contrattazione.
LE SEGRETERIE NAZIONALI
SLC-CGIL FISTeL-CISL UILCOM-UIL FIALS-CISAL
E.Bizi L. Pezzini F. Benigni E. Sciarra
Fondazioni Lirico Sinfoniche - Emendamento articolo 24 legge 160 limitazione danno Spettacolo > Enti Lirici e Teatri