MENU > HOME
Filtra Ricerca
Filtra Per Anno

Dettaglio Comunicato

Comunicati > Spettacolo > Enti Lirici e Teatri > Dettaglio
22 Settembre 2016 Fondazioni Lirico Sinfoniche - Emendamento articolo 24 legge 160 limitazione danno

Proposta 2 (limitazione danno)

Emendamenti al Capo V (Norme in materia di attività culturali)

art. 24 (misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali e turistiche)

Comma (( 3 – bis lettera sopprimere lettera e)

Motivazione: la previsione che l’eventuale mantenimento della partecipazione e della vigilanza

dello Stato riguardi solo le Fondazioni Lirico Sinfoniche riconosciute, rende di fatto impossibile per

i teatri riconosciuti ai sensi del medesimo art. ((3 lettera b il proseguimento dell’attività lirica ai

livelli attuali di qualità.

Comma 3 – quater : dopo “nelle more” e prima di “della revisione” inserire “della definizione di

una legge quadro sullo spettacolo dal vivo, che disciplini la revisione e il riassetto complessivo

della vigente disciplina in materia di teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti ed attività

circensi, anche”

Aggiungere dopo (risanamento) e prima di (:) con accordo raggiunto con le organizzazioni

sindacali maggiormente rappresentative

Motivazione: : le numerose norme che disciplinano le Fondazioni Lirico Sinfoniche, emanate dopo

la legge 800/67 (legge Corona), hanno determinato la necessità di una revisione (individuata anche

dalla previsione inserita nel disegno di legge sul cinema all’art. 34 poi soppresso) che deve

necessariamente essere inserita nel contesto di una legge per lo spettacolo dal vivo. Tanto più ora

che si è deciso di sopprimere l’art. 34 dalla legge sul cinema rimandando la legge sullo spettacolo

dal vivo al normale iter parlamentare. Troppe volte questo inter non ha portato all’emanazione di

una legge fondamentale per il settore. Per quanto riguarda la previsione di un accordo sindacale

sulle previsioni del medesimo comma lettere a) e b) poiché è previsto all’art. 11 del decreto legge 8

agosto 2013, n. 91 convertito con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 (disposizioni

urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo),

per le fondazioni lirico sinfoniche che versino nelle condizioni di cui all’art. 21 del decreto 29

giugno 1996, n. 367, di accedere a un piano di risanamento, che deve essere inviato al Commissario

nominato, accompagnato dall’accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative per gli argomenti di cui alle previsioni di cui al comma 1, lettera c (riduzione della

dotazione organica del personale tecnico amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in

essere al 31 dicembre 2012 e una razionalizzazione del personale artistico) e lettera g (la cessazione

di efficacia dei contratti integrativi aziendali….) non si capisce la motivazione di affidare

unilateralmente alla Fondazione Lirico Sinfonica la medesima possibilità di non riconoscere al

personale eventuali contributi o premi di risultato o altri trattamenti economici previsti dalla

contrattazione di secondo livello e neppure è chiaro come, sempre unilateralmente la Fondazione

Lirico Sinfonica, possa ridurre il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, peraltro per

personale assunto con concorso ad evidenza pubblica, mentre la misura di chiusura parziale o

temporanea finirebbe per incidere sulla produzione del teatro determinando un ulteriore

abbattimento delle entrate con particolare riferimento alla quota economica connessa a tale voce

(produzione) riconosciuta alla Fondazione Lirico Sinfonica dal Fondo Unico per lo Spettacolo.

Comma 3 – quater c sopprimere

Motivazione: la norma sul trattamento delle missioni all’estero dei dipendenti delle Fondazioni

Lirico Sinfoniche è incomprensibile perché le trasferte sono autorizzate solo se non producono

deficit e sono in equilibrio di pareggio sui costi.

Comma 3 – quater lettera d) sopprimere

Motivazione: si chiede pertanto il ripristino della norma dell’art. 2, comma 2 del decreto 81/2015

che prevede alla lettera a) “accordi collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche

riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed

organizzative del relativo settore”, ovvero il rimando alla contrattazione.

LE SEGRETERIE NAZIONALI

SLC-CGIL FISTeL-CISL UILCOM-UIL FIALS-CISAL

E.Bizi L. Pezzini F. Benigni E. Sciarra

Fondazioni Lirico Sinfoniche - Emendamento articolo 24 legge 160 limitazione danno Spettacolo > Enti Lirici e Teatri