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14 Gennaio 2013 Fondazioni Lirico Sinfoniche - Schema decreto nuovo assetto ordinamentale e organizzativo

In data 22 dicembre 2012 il Consiglio dei Ministri ha deliberato "schema di decreto del presidente della repubblica concernente regolamento recante nuovo assetto ordinamentale e organizzativo delle Fondazioni Lirico Sinfoniche, a norma dell’articolo 1, commi 1 e 1‐bis, del D.L. 30 aprile, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100";

Ancora una volta sulla materia ci troviamo di fronte a modalità procedurali già praticate arbitrariamente nell’emanazione del regolamento per le Fondazioni speciali (d.p.r. n.117 del 19 maggio 2011), e già dichiarato illegittimo dal competente TAR del Lazio che ha infatti annullato il citato provvedimento proprio evidenziando la violazione del disposto delle legge 100 per il non corretto coinvolgimento delle parti sociali ed istituzionali previsto.

E’ incomprensibile come a fronte della possibilità di attivare in tempo utile il previsto confronto di merito, in ragione della proroga di un anno della scadenza di legge prevista, e nonostante la nostra disponibilità e i nostri continui solleciti, il Ministro non abbia scientemente voluto procedere in tal senso nei mesi scorsi. Oggi ci troviamo tutti di fronte a un ennesimo blitz di fine legislatura ingiustificabile e discutibile nel metodo e assolutamente non condivisibile nel merito per una evidente impostazione tesa a spostare il baricentro delle responsabilità (e solo quelle) dallo stato centrale verso gli EE.LL. introducendo, tra l’altro, disposizioni che oltre ad essere tecnicamente discutibili risultano palesemente finalizzate alla destrutturazione dell’intero settore.

Dalla lettura del testo si evince con chiarezza una reale abdicazione dello Stato nei confronti dei valori costituzionalmente protetti per lo sviluppo della cultura e della salvaguardia del patrimonio storico ed artistico italiano rappresentato anche dalle Fondazioni Lirico Sinfoniche (vedi sentenza 153/2011 Corte Costituzionale) subordinandone l’esistenza e il modello produttivo a scelte di valutazioni economiche che ricadono sugli Enti Locali.

Nello schema di Decreto attuativo del regolamento si disattendono i principi ispiratori della stessa L 100/’10 che prevede, fra l’altro:

la valorizzazione del sistema dei grandi teatri d’opera italiani, così come definiti dalla L 800/’67, all’interno di un progetto di riforma che valorizzi le eccellenze specifiche, ripartendo dal principio dell’intervento culturale inteso come investimento e non come spesa;

il mantenimento della capacità di produzione culturale sul territorio…ome tipicità caratterizzanti l’identità e i fini istituzionali delle fondazioni;

la valorizzazione delle finalità e del carattere sociale delle fondazioni lirico – sinfoniche, il loro ruolo educativo verso i giovani, la loro mission di trasmissione dei valori civili fondamentali ….

Il previsto declassamento dallo Status di Fondazione a Teatro di tradizione è chiaramente una consapevole rinuncia a quella realtà, che non sarà più in grado di garantire la qualità e quantità della proposta culturale propria di una Fondazione e altrettanto non potrà sopravvivere nello status di Teatro di Tradizione pur modificando il rapporto contrattuale delle maestranze coinvolte.

Incomprensibile e contraddittoria è l’operazione confezionata per destrutturare e mettere definitivamente in mora il CCNL di Settore appena rinnovato in ottemperanza della L100/010

tendente a centralizzare le materie negoziali, delegittimando il ruolo e le titolarità delle parti nazionali firmatarie del Contratto Nazionale, prevedendo al solo livello aziendale la negoziazione di tutte le parti normative ed economiche che dovrebbero regolare i rapporti di lavoro nelle singole Fondazioni. In buona sostanza, con un atto d’imperio, verrebbe eliminato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore e sostituito da 14 contratti aziendali ovvero da un numero di contratti pari al numero delle Fondazioni in attività, rendendo palesemente molto più debole la capacità di difesa dei diritti minimi e delle tutele per tutti i lavoratori.

Particolarmente significativo della filosofia che ha informato lo schema di regolamento in oggetto, risulta essere il comma 3 dell’articolo 12 dello stesso, dove con poche frasi si azzerano con retroattività diritti acquisiti a norma di legge conseguenti a "violazione delle norme in materia di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti" .

Potremmo continuare soffermandoci sui singoli aspetti, facendo nostre e ampliando molte delle osservazioni negative già fatte dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, sottolineando, ad esempio la negatività di un processo strisciante di privatizzazione delle Fondazioni; l’oggettivo indebolimento dell’autorevolezza della funzione di Presidente del CdA non più demandata al Sindaco della città, la pericolosità del comma 4 dell’articolo 12 inerente lo svincolo totale dal rispetto delle "piante organiche funzionali" approvate dal Ministero e dalle norme di verifica triennale della loro congruità come previsto dal vigente CCNL; oppure i rischi di una pressoché totale autonomia nella definizione degli Statuti, evitando di disporre all’interno del regolamento puntuali e adeguate linee di indirizzo a cui ancorare gli statuti stessi; ma il problema vero è che l’impianto complessivo del regolamento se da un lato brilla per l’assenza di linee ed impostazioni tese al conseguimento di una vera riforma nel rispetto dei principi ispiratori presenti anche nella L. 100/010, dall’altro risulta pieno di contraddizioni e di elementi destabilizzanti dell’intero sistema delle Fondazioni Lirico Sinfoniche del nostro paese.

Noi consideriamo indispensabile che lo schema di regolamento debba essere saldamente coerente con una visione di riforma, da perseguire contestualmente, che abbia come finalità la valorizzazione e lo sviluppo qualitativo e quantitativo di un patrimonio storico e culturale di eccellenza come quello rappresentato dalle 14 Fondazioni Lirico Sinfoniche presenti nel nostro paese e che in questa logica non si possa prescindere dal porsi in primo luogo l’obbiettivo di predeterminare condizioni funzionali alla salvaguardia di tutte le 14 realtà disponendo a questo scopo adeguati strumenti ed interventi straordinari tesi a sostenere, a fronte di precisi impegni, seri e concreti piani di riequilibrio delle varie situazioni di difficoltà economico ‐ gestionali presenti in una parte delle Fondazioni stesse. Allo stesso tempo, una seria Riforma, deve, a nostro giudizio, essere saldamente ancorata ai seguenti principi:

1)

Mantenimento nell’ambito della sfera pubblica del controllo delle Fondazioni (art. 9 della Costituzione);

2)

Certezza e congruità, con un orizzonte almeno triennale, delle risorse derivanti dal FUS;

3)

Chiarezza nei criteri di ripartizione delle risorse, utilizzando criteri oggettivi che, al netto di una quota di solidarietà, siano ancorati a parametri di Qualità e Produttività dove il fattore LAVORO rappresenti il punto centrale, nonché capacità nella promozione di positive sinergie all’interno del settore;

4)

Certezza delle regole; responsabilità nella gestione e responsabilità "in solido" rispetto ai risultati;

5)

Strumenti fiscali finalizzati a una concreta agevolazione nel reperimento di risorse provenienti da soggetti privati, comunque da considerare aggiuntive e non sostitutive di quanto previsto al punto 2);

6)

Applicazione del CCNL di settore e sviluppo della contrattazione di secondo livello nel rispetto delle norme contrattuali e di legge (e degli standard di competitività europei);

7)

Obbligo la Fondazione di corrispondere alle necessità produttive ed organizzative strutturali con risorse professionali proprie facendo della stabilità degli organici e delle categorie

artistiche l’elemento di garanzia ed un valore aggiunto ai fini delle produttività e della qualità della stessa;

8)

Un utilizzo delle flessibilità offerte dal "mercato del lavoro", nell’ambito di regole definite dal CCNL, finalizzato a corrispondere al meglio a necessità di programmazione aggiuntiva allo standard ordinario ovvero derivanti da situazioni contingenti e/o occasionali.

9)

Annoverare la danza sia dal punto di vista produttivo che educativo tra le finalità istitutive delle Fondazioni;

10) Prevedere la incompatibilità tra le funzioni Ministeriali di indirizzo politico e di gestione economica, regolatoria dei finanziamenti pubblici, con le funzioni di gestione operativa nelle singole Fondazioni;

11) Prevedere un modello di relazioni industriali, basato su un rapporto partecipativo attraverso un sistema duale che coinvolga i soggetti contraenti sia negli atti politici di indirizzo che in quelle di controllo gestionale;

E’ su questo terreno di riforma che intendiamo incalzare il Governo, il Ministero competente, le forze politiche e le Istituzioni tutte ad ogni livello affinché, fino dai prossimi giorni, siano avviati i percorsi ed i confronti necessari a concretizzare tale obbiettivo. A tale scopo riteniamo opportuno sollecitare il Presidente del Consiglio, il Ministro di riferimento ed il Consiglio dei Ministri affinché si provveda ad adottare opportune decisioni consentendo alle parti tutte l’avvio di un tempestivo e positivo confronto nel merito.

Resta del tutto evidente che a sostegno delle posizioni sommariamente sopra esposte le scriventi organizzazioni sindacali metteranno in campo tutte le iniziative sindacali, politiche e legali che riterranno opportune ai fini di contrastare il metodo e, soprattutto, il merito del provvedimento per favorire un percorso condiviso per una vera e positiva riforma del Settore .

SLC‐ CGIL FISTeL‐ CISL UILCOM‐ UIL FIALS‐ CISAL

Silvano Conti Maurizio Giustini Fabio Benigni Enrico Sciarra

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