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06 Novembre 2020
Spettacolo - Bonus intermittenti
Il Decreto Legge del 28 ottobre 2020, n°137 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza da Covid-19” ripropone all’art. 15 “Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo” l’erogazione una tantum, della medesima indennità pari a 1.000 euro, ai soggetti beneficiari dell’indennità di cui all’art. 9 del DL 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), ovvero, tra gli altri, ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (v. comma 6, art. 15). Riportiamo di seguito la sintesi delle nuove indennità per i lavoratori dello spettacolo e intermittenti e le condizioni di accesso. SOGGETTI BENEFICIARI LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro e non titolari di pensione. L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR 917/1986;
LAVORATORI ISCRITTI AL FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 €;
LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività:
LAVORATORI DIPENDENTI STAGIONALI (appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali) che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
LAVORATORI INTERMITTENTI, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto.
NON CUMULABILITÀ’ L’indennità una tantum di euro 1000 non è cumulabile con altre indennità specificamente indicate nel decreto stesso.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda per l’indennità deve essere presentata all’INPS (Istituto nazionale della previdenza sociale) entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso (siamo in attesa della nuova circolare INPS).
Importante sapere che: Decorsi 15 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legge si decade dalla possibilità di richiedere la precedente indennità di 1.000 euro prevista dall’art. 9 del DL 14 agosto 2020, n. 104 (L. 126/2020). Pertanto, la domanda per il riconoscimento dell’indennità prevista dal decreto agosto deve essere presentata entro il 13 novembre 2020.
Vi ricordiamo inoltre chi deve fare la domanda per l’indennità di agosto così come riportato nella circolare INPS n. 125/2020:
A) Coloro che hanno già beneficiato indennità, anche a seguito di riesame con esito positivo, per le suddette categorie di lavoratori previste dal Decreto applicativo art. 44 DL 18/2020 e dal DL Rilancio non devono presentare domanda per l’indennità onnicomprensiva in quanto quest’ultima verrà erogata direttamente dall’INPS;
B) Coloro che non hanno ancora presentato domanda per le suddette indennità o che hanno presentato domanda ma tale domanda risulta essere stata respinta, devono presentare una nuova domanda per l’indennità onnicomprensiva.
Le domande possono essere presentate accedendo direttamente alla piattaforma INPS tramite SPID o rivolgendosi ai patronati INAS CISL.
La Segreteria Nazionale FISTel CISL
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