MENU > HOME
Filtra Ricerca
Filtra Per Anno

Dettaglio Comunicato

Comunicati > Spettacolo > Enti Lirici e Teatri > Dettaglio
25 Agosto 2020 Spettacolo - Riscatto ai fini pensionistici periodo studio diplomi afam

Con la circolare n. 95 del 21 agosto 2020, l’INPS ha fornito le istruzioni in ordine alla riscattabilità ai fini pensionistici, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dei periodi di studio relativi al conseguimento dei diplomi rilasciati dalle Istituzioni A.F.A.M.: Accademie di Belle Arti, Accademia nazionale di danza, Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche, Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati.
A distanza di diversi anni e dopo numerose sollecitazioni da parte del Sindacato e contenziosi legali, finalmente l’INPS apre la possibilità di valorizzare ai fini previdenziali anche i diplomi A.F.A.M. conseguiti sugli ordinamenti precedenti al DPR 212 del 2005. Fino ad ora, infatti, era possibile riscattare solo i diplomi AFAM attivati dall’anno accademico 2005/2006 (anno dal quale il DPR 212 del 2005 equiparava il settore A.F.A.M. alle Università) mentre era esclusa la possibilità di riscattare i titoli A.F.A.M. conseguiti prima di questa riforma nonostante la legge di Bilancio 2013 avesse previsto la riscattabilità di tali titoli ai fini previdenziali a patto che il diploma finale, equipollente, fosse ottenuto entro il 31 dicembre 2021.
I requisiti variano a seconda che i titoli siano stati conseguiti entro l’anno accademico 2005/2006 (vecchio ordinamento) o successivamente a patto che il diploma venga conseguito entro il 31 dicembre 2021.
RISCATTO DEI CORSI EX D.P.R. 212/2005
La riscattabilità dei corsi attivati a seguito dell’emanazione del citato D.P.R. n. 212/2005 è ammessa con riferimento ai corsi attivati a decorrere dall’anno accademico 2005/2006, a seguito dell’emanazione del D.P.R. n. 212/2005, e che danno luogo al conseguimento dei seguenti titoli di studio:
- diploma accademico di primo livello;
- diploma accademico di secondo livello;
- diploma di specializzazione;
- diploma accademico di formazione alla ricerca.
RISCATTO TITOLI ORDINAMENTO PREVIGENTE
Il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni in argomento ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle stesse Istituzioni in base alla normativa vigente, è prorogato al 31 dicembre 2021.
Tali diplomi sono considerati equiparati ai titoli universitari e riscattabili alle seguenti condizioni:
- possesso, alla data di presentazione della domanda di riscatto, di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di qualsiasi durata; non è richiesto che detto diploma sia precedente all’iscrizione presso le Istituzioni A.F.A.M., potendo il percorso di studio secondario essere anche contestuale o successivo all’iscrizione presso le suddette Istituzioni A.F.A.M.;
- conseguimento dei diplomi finali rilasciati dalle Istituzioni in commento entro il 31 dicembre 2021, data entro la quale tali corsi andranno ad esaurimento (comma 107-bis della legge n. 228/2012).
Vista l’importanza e la complessità dell’argomento, la FISTel CISL del Veneto organizzerà entro il mese di settembre un incontro con i propri iscritti per fare una ricognizione del quadro pensionistico del settore dello Spettacolo dal Vivo.
FISTel CISL Regionale Veneto
La Coordinatrice Spettacolo Il Segretario Generale
Carla Elena Mazzoni Mauro Vianello

Spettacolo - Riscatto ai fini pensionistici periodo studio diplomi afam Spettacolo > Enti Lirici e Teatri