A integrazione del verbale di accordo sottoscritto in data odierna ai sensi dell’art. 14 del DL 14 agosto 2020 n° 104 convertito con legge 13 ottobre 2020 n° 126 e dell'art. 12 dl 137/2020 le Parti hanno concordato che:
1. Ai lavoratori che manifesteranno la loro disponibilità formale alla risoluzione consensuale incentivata del loro rapporto di lavoro con la Società, entro il 23 novembre 2020, mediante la sottoscrizione di verbale di conciliazione ai sensi degli articoli 410 e 411 c.p.c., sarà corrisposto, a titolo di incentivazione all’esodo un importo pari alla differenza netta tra il 90% della retribuzione mensile netta e quanto percepito dall’INPS a titolo di NASPI, per tutti i mesi di percepimento di detta indennità.
2. Per i restanti mesi mancanti al raggiungimento del primo tra i requisiti pensionistici (di vecchiaia o anticipata), sarà riconosciuto un importo pari all’80% dell’ultima retribuzione percepita prima della risoluzione consensuale per i primi 12 mesi e pari al 90% della medesima retribuzione per i rimanenti 24 mesi.
3. Resta fatta salva prima della risoluzione consensuale la verifica puntuale delle condizioni di permanenza nei Fondi contrattuali.
Letto, confermato e sottoscritto
p. la Soc. Accenture Hr Services S.p.A.,
Roberto Gerosa
p. la SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL Nazionali e Territoriali,
Giancarlo Mauro Fistel Cisl
Mauro Pollini Uilcom Uil
Doriano Locatelli SLC CGIL
p. RSU/RSA
Giuliana Meoni Laura Barbera Giuseppa la Mattina
Roberto Di Pasquale Fabienne Loche
Andrea Marzoli