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26 Novembre 2021
Accenture Hrs - Verbale di accordo procedura licenziamento legge 223 del 1991
- la Società, tramite comunicazione del 22 novembre 2021, inviata da Unindustria Roma, ha avviato la procedura di riduzione del personale prevista dagli art. 24 e 4 della Legge 223/91, per il licenziamento collettivo di n. 6 lavoratori;
- i motivi posti alla base della procedura di riduzione di personale sono stati dettagliatamente indicati nella suddetta comunicazione di avvio, i cui contenuti si intendono qui integralmente riprodotti;
- le parti si sono incontrate in data odierna per dar corso alla fase di consultazione sindacale prevista dalla normativa in vigore ed approfondire i motivi posti alla base della riduzione di personale;
- nel corso dell’odierno incontro sono state ulteriormente approfondite le cause che hanno contribuito a determinare l’eccedenza di personale ed è stata verificata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento, come previsto dalle disposizioni vigenti;
- la Società pertanto, trovandosi nella impossibilità di adottare soluzioni alternative ai licenziamenti, ha confermato la imprescindibile esigenza di provvedere ai recessi per riduzione di personale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di Legge n. 223 del 1991, dei lavoratori strutturalmente in esubero;
- dopo ampia discussione, le parti hanno raggiunto un’intesa alle condizioni di seguito indicate;
Tutto ciò premesso, a conclusione della riunione odierna, con cui si esaurisce la predetta procedura, è stato raggiunto fra le Parti il seguente accordo.
1. La premessa costituisce parte integrante e inscindibile del presente accordo.
2. La Società procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro di massimo 6 lavoratori, nell’ambito delle funzioni e dei profili di cui alla comunicazione di avvio della procedura, che si intendono qui richiamati, sulla base di un programma che tiene conto delle esigenze Aziendali.
3. La risoluzione dei rapporti di lavoro avverrà a partire dalla data odierna ed entro il 31 dicembre 2021 anche ai sensi di quanto previsto all’art. 8 legge 236/1993.
4. Le Parti concordano che i lavoratori destinatari del licenziamento saranno individuati, compatibilmente con le esigenze tecniche, operative, organizzative, secondo il solo criterio della non opposizione al licenziamento.
5. Nei confronti dei lavoratori che accetteranno il licenziamento mediante la sottoscrizione di verbali di conciliazione ai sensi degli articoli 410 e 411 c.p.c., che prevedano la rinuncia all’impugnazione del licenziamento, saranno corrisposti importi a titolo di integrazione TFR/incentivazione all’esodo e di transazione generale novativa come da separate intese.
6. La società, nel corso degli incontri sindacali sin qui tenuti, ha fornito la più ampia informazione in ordine alla situazione aziendale, dando riscontro puntuale ad ogni richiesta di chiarimenti avanzata dalle OO.SS. Le parti, pertanto, si danno reciprocamente atto che nessun vizio di carattere formale ha inficiato la comunicazione di avvio della presente procedura e, in ogni caso, ogni eventuale vizio deve comunque ritenersi sanato, ad ogni effetto di legge, con la sottoscrizione del presente accordo ai sensi dell’art. 4, comma 12, della Legge 223/91, come modificato dalla Legge 92/2012.
Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno, quindi, atto dell’esaustivo espletamento dell’esame congiunto e di aver esperito con accordo la procedura di riduzione del personale instaurata con lettera del 22 novembre 2021
Letto, confermato e sottoscritto
p. UNINDUSTRIA Roma
p. la Soc Accenture Hr Services S.p.A.
p. la SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL
p. la RSU
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