di chiusura dell’attività.
La consuntivazione degli obiettivi avverrà mediante interpolazione lineare tra tre
soglie di performance predefinite: soglia minima, soglia media e soglia massima.
rispettivamente, al 75%, 100% e 125% del premio lordo previsto.
- tra la soglia minima e la soglia media, il premio sarà calcolato per interpolazione
- tra la soglia media e la soglia massima, il premio sarà calcolato per interpolazione
- oltre la soglia massima, il premio riconosciuto non potrà superare il 125% del valore
previsto.
Nella tabella di seguito dettagliata, sono indicati gli importi lordi del Premio di
Il valore totale del premio sarà pari alla somma dei premi corrispondenti ai risultati
raggiunti dai singoli indicatori nell’anno di riferimento.
4. Decurtazione del premio
Il Premio, così come teoricamente determinato ai punti precedenti, sarà erogato in
proporzione al contributo espresso dai lavoratori. Il valore del premio teorico, così
come determinato, sarà ridotto di tante quote giornaliere, espresse in trentesimi,
quanti sono i giorni di assenza nell’anno di maturazione. Non saranno considerate ai
fini della decurtazione le ferie, i permessi retribuiti ex legge 104/92, il congedo
retribuito ex legge 104/92, l’assenza per infortunio sul lavoro, la maternità
obbligatoria (comprensiva del periodo di astensione anticipata), il ricovero
ospedaliero, il day hospital, la prognosi post-ospedaliera documentata a qualsiasi
titolo, i permessi sindacali, i permessi per la donazione di sangue, le gravi patologie
ex. art. 36 CCNL.
Viene comunque definita una franchigia per assenze di malattia, nell’anno, ad un
periodo massimo di 15 giorni.
Le parti concordano, inoltre, che tutte le somme decurtate per effetto del sistema di
decurtazione, così come precedentemente descritto, saranno ridistribuite in parti
uguali a tutti i lavoratori per i quali non si è proceduto alla decurtazione.
5. Maturazione ed erogazione del premio
Il Premio di Risultato viene maturato dal 1° Gennaio al 31 Dicembre dell’anno 2026
ed hanno diritto allo stesso tutti i dipendenti della Società (impiegati e quadri) con
contratto a tempo indeterminato, determinato ed in regime di somministrazione (sia
a tempo indeterminato che determinato), in forza per almeno 6 mesi continuativi
nell'anno di riferimento e che risultino ancora in forza nel mese di pagamento dello
stesso. Per il personale assunto nel corso dell’anno di riferimento, l’importo del
premio di risultato sarà riproporzionato in relazione ai mesi di servizio effettivamente
prestati. Le frazioni superiori a 15 giorni sono computate come mesi interi.
Il Premio viene maturato:
• in ragione dei mesi di prestazione lavorativa (che comunque non potrà essere
inferiore a 6 mesi);
• in relazione alla effettiva prestazione oraria (full-time, part-time), intendendosi
per tale quella concordata nel contratto di lavoro;
• in relazione al livello di inquadramento contrattuale alla data del 31 dicembre
dell’anno di riferimento.
Nei casi di aspettativa a qualunque titolo, di astensione facoltativa per maternità, di
distacco presso altre consociate estere, il Premio di Risultato viene corrisposto per
tanti dodicesimi quanti i mesi di effettiva prestazione lavorativa.
Resta inteso che il premio di risultato è assorbito, fino a concorrenza del valore,
dall’importo derivante da ogni e qualsiasi piano di incentivazione individuale
aziendale (a titolo meramente esemplificativo, “l’incentivo variabile individuale”).
L'erogazione del Premio di Risultato per l’anno di riferimento avverrà in unica
soluzione con le spettanze previste del mese di maggio dell'anno successivo a quello
al quale il premio si riferisce, sulla base dei risultati ufficiali consuntivati e verificati
da Finance.
6. Conversione in servizi WELFARE
In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di premi di
risultato e welfare aziendale, ivi inclusi l’art. 1, commi 182 e seguenti della L.
208/2015 e successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni fiscali di cui al
TUIR applicabili, in forza del quale i premi di risultato possono essere fruiti, per scelta
del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, attraverso i servizi di welfare
previsti dalla normativa di legge, le parti concordano che i lavoratori interessati, fermi
restando i requisiti di legge, potranno convertire le seguenti quote del premio
spettante:
• 25%; 50%; 75%; 100%
Nel caso di conversione in servizi welfare di una quota inferiore al 100% del premio
di risultato, la parte residuale verrà liquidata con le modalità ordinarie. Su richiesta
delle OO.SS. la Società conferma che nell’ambito delle opzioni previste è inclusa la
possibilità di destinare al Fondo contrattuale di previdenza complementare, a cui il
lavoratore già aderisce, la quota di premio di risultato convertita in servizi.
La Società è dotata da anni di apposita piattaforma, che viene costantemente
monitorata ed aggiornata per offrire servizi sempre più fruibili e spendibili per i
lavoratori che ne fanno richiesta.
I lavoratori che, in tutto o in parte, optano per la conversione del premio di risultato
in strumenti di welfare aziendale, ai sensi della normativa vigente, beneficeranno di
una maggiorazione del valore convertito, riconosciuta esclusivamente in forma di
credito welfare aggiuntivo, pari al:
- 10% (dieci per cento) per conversioni del 25% e 50% del premio
- 15% (quindici per cento) per conversioni del 75% e 100% del premio
Tale maggiorazione è riconosciuta nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa
fiscale e contributiva applicabile ai premi di risultato e ai piani di welfare aziendale.
7. Verifica dei risultati
Le parti firmatarie del presente Accordo si incontreranno entro il mese di maggio
dell’anno successivo a quello di riferimento per la verifica annuale dei risultati di
ciascun indice, anche in coerenza con quanto previsto dal Decreto del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 25 marzo 2016.
Le Parti si danno atto che hanno inteso definire l’importo complessivo del Premio in
ragione annua ed omnicomprensivo di ogni incidenza sugli istituti retributivi diretti,
indiretti e differiti di cui si è già tenuto conto in fase di quantificazione del Premio
stesso, anche in conformità a quanto previsto dal vigente C.C.N.L., pertanto, tale
importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Gli indicatori scelti per la determinazione del Premio, sono alternativi e concorrono
congiuntamente alla determinazione di un unico premio di risultato. Il beneficio
fiscale risulterà dunque applicabile all’intero premio qualora si registri un incremento
in relazione ad almeno uno degli indicatori scelti.
Le parti dichiarano che, ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato, i
contenuti del presente Accordo sono conformi alla normativa vigente in materia ivi
incluso quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 marzo 2016 e dalla Circolare 28/E dell’Agenzia delle Entrate d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 15 giugno 2016 e Circolare 5E del 29 Marzo 2018.
La Società conferma il valore che l’istituto del Premio di Risultato apporta al business
nel suo complesso e all’ingaggio dei lavoratori nei confronti delle sfide del mercato di
riferimento. Nella vicendevole convinzione di traguardare per gli anni a venire
raggiungibili incrementi di redditività e produttività, le Parti si incontreranno entro il
primo semestre dell’anno 2027 per la definizione del nuovo impianto premiale.
Letto, confermato e sottoscritto
P. Unindustria
P. Cellnex Italia S.p.A.
p. SLC CGIL, FISTEL CISL, UILFPC, UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali
p. RSU e RSA