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23 Settembre 2021 Ericsson - Verbale di accordo a latere procedura di licenziamento legge 223 del 1991

1. Il presente piano di incentivazione all’esodo costituisce parte integrante e sostanziale di quanto
previsto dall’Accordo sulla gestione delle eccedenze sottoscritto in pari data a chiusura della procedura
di licenziamento collettivo per riduzione di personale ex artt. 4 e 24 avviata dall’Azienda per il tramite
di Unindustria il 22 settembre 2021.
2. L’erogazione dell’incentivazione all’esodo è subordinata alla sottoscrizione presso Unindustria
Roma di un verbale di conciliazione ex articolo 2113, comma 4, del codice civile, entro e non oltre il
mese successivo a quello della liquidazione delle competenze relative all’ultimo mese di lavoro, salvo
eventuali differimenti temporali che dovessero intervenire quale conseguenza di provvedimenti adottati
in relazione alla emergenza epidemiologica Covid-19, e che contenga anche una transazione generale,
novativa ed omnicomprensiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1965 c.c., al fine di definire ogni
controversia derivante dal rapporto di lavoro e dalla sua cessazione e prevenirne comunque l’insorgere,
a fronte della quale l’Azienda si impegnerà all’erogazione dell’importo di € 1.000,00 (mille/00) a titolo
di transazione generale novativa.
3. Per il personale per il quale sia già intervenuta la maturazione del diritto al percepimento della
pensione anticipata o di vecchiaia secondo gli attuali requisiti pensionistici in vigore l’importo a titolo
di incentivazione all’esodo è pari a n. 3 (tre) mensilità.
4. Per il personale che dovesse maturare i requisiti pensionistici durante il periodo di fruizione della
Naspi, l’importo a titolo di incentivazione all’esodo e pari a n. 12 (dodici) mensilità.
5. Nelle ipotesi di cui ai punti 3 e 4, il riconoscimento dell’importo economico è subordinato alla
presentazione all’Azienda di adeguata certificazione previdenziale, rilasciata dall’Inps o da enti con
esso convenzionati, che ne attesti la sussistenza dei rispettivi requisiti ivi richiamati.
6. Per il personale avente più di 59 anni di età, non rientrante nelle ipotesi di cui ai punti 3. e 4.,
l’adesione al piano è subordinata alla presentazione all’Azienda di adeguata certificazione
previdenziale, rilasciata dall’Inps o da enti con esso convenzionati, che ne attesti la situazione
contributiva e dalla quale si evinca il numero di settimane occorrenti al raggiungimento del primo
requisito pensionistico utile. In tal caso l’Azienda riconoscerà un importo forfettario a titolo di incentivazione all’esodo che nei limiti delle risorse disponibili, destinabili a questa fascia di personale,
possa tener conto della specifica situazione.
7. Per il personale non rientrante nelle previsioni di cui ai punti 3., 4. e 6. e che verrà licenziato fermo
restando il criterio della non opposizione, l’importo dell’incentivo viene determinato in funzione della
data di sottoscrizione del pre-accordo economico e dell’ultimo giorno di servizio, secondo quanto
previsto dalla seguente tabella:
Periodo di sottoscrizione
del preaccordo economico
Ultimo giorno
di lavoro
Numero
mensilità lorde
Fino al 31 ottobre 2021
Fino al 30
novembre 2021
40
Fino al 31
dicembre 2021
32
Dal 1° novembre 2021
Fino al 31
dicembre 2021
28
8. Per il personale che concorderà con l’Azienda la sola risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
entro i termini di validità della presente intesa, ad esclusione del personale rientrante nelle previsioni di
cui ai punti 3., 4. e 6., l’Azienda si rende disponibile ad applicare le stesse condizioni previste al punto
7, ferme restando le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali.
9. La retribuzione lorda mensile utile per il calcolo dell’importo dell’incentivo spettante sarà per tutto il
personale aderente quella relativa agli elementi fissi riferiti alla retribuzione del mese di settembre
2021, esclusi gli elementi variabili e gli eventuali benefits.
10. A richiesta dell’interessato l’Azienda metterà a disposizione un servizio di outplacement o di career
placement, avvalendosi di società specializzate del settore.
11. Nell’ottica di favorire l’adesione al piano del maggior numero di lavoratori, l’Azienda, anche
eventualmente dietro specifica richiesta della Rsu cui il dipendente si sarà rivolto, si attiverà al fine di
valutare eventuali richieste finalizzate all’accertamento e alla totale definizione di situazioni
contributive non ancora del tutto consolidate in relazione al periodo di rapporto di lavoro con essa
intercorrente.
In tal caso sarà necessario produrre tempestivamente evidenza di tale situazione attraverso la consegna
all’Azienda di adeguata certificazione previdenziale, che attesti la scopertura contributiva, consenta alla
stessa di attivarsi e, per gli effetti, di porre il dipendente nelle condizioni di aderire al piano entro e non
oltre la scadenza dello stesso, ovvero 31 dicembre 2021.
Letto, confermato e sottoscritto in via telematica.

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