Unicamente e soltanto al personale il cui ultimo giorno di lavoro sarà entro il 30 giugno 2025, in aggiunta alle 48 mensilità lorde verrà riconosciuto un ulteriore importo lordo sempre a titolo di incentivazione all’esodo di € 10.000,00 (diecimila/00).
4.
Per il personale avente più di 58 anni di età e/o 37 anni di contribuzione, eventualmente maturata anche presso altri datori di lavoro, l’Azienda, ferme restando le scadenze e il relativo numero di mensilità lorde indicate nella tabella di cui al punto 3 e le risorse economiche ad esso destinabili, si rende disponibile a valutare le specifiche situazioni individuali.
5.
Ferme restando le esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali, per il personale che concorderà la sola risoluzione consensuale del rapporto di lavoro entro i termini di validità della presente intesa, l’Azienda si rende disponibile ad applicare le stesse condizioni previste al punto 3.
6.
La retribuzione lorda mensile utile per il calcolo dell’importo dell’incentivo spettante sarà per tutto il personale aderente quella relativa agli elementi fissi riferiti alla retribuzione del mese di maggio 2025, esclusi gli elementi variabili e gli eventuali benefits.
7.
A richiesta dell’interessato l’Azienda metterà a disposizione un servizio di outplacement o di career placement, avvalendosi di società specializzate del settore.
8.
L’erogazione dell’incentivazione all’esodo è subordinata alla sottoscrizione presso Unindustria Roma di un verbale di conciliazione ex articolo 2113, comma 4, del codice civile, entro e non oltre il mese successivo a quello della liquidazione delle competenze relative all’ultimo mese di lavoro, e che contenga anche una transazione generale, novativa ed omnicomprensiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1965 c.c., al fine di definire ogni controversia derivante dal rapporto di lavoro e dalla sua cessazione e prevenirne comunque l’insorgere, a fronte della quale l’Azienda si impegnerà all’erogazione dell’importo di € 1.000,00 (mille/00) a titolo di transazione generale novativa.
9.
Nell’ottica di favorire l’adesione al piano del maggior numero di lavoratori, l’Azienda, anche eventualmente dietro specifica richiesta della Rsu cui il dipendente si sarà rivolto, si attiverà al fine di valutare eventuali richieste finalizzate all’accertamento e alla totale definizione di situazioni contributive non ancora del tutto consolidate in relazione al periodo di rapporto di lavoro con essa intercorrente.
In tal caso sarà necessario produrre tempestivamente evidenza di tale situazione attraverso la consegna all’Azienda di adeguata certificazione previdenziale, che attesti la scopertura contributiva, consenta alla stessa di attivarsi e, per gli effetti, di porre il dipendente nelle condizioni di aderire al piano entro e non oltre la scadenza dello stesso, ovvero 31 ottobre 2025.
Letto, confermato e sottoscritto in modalità telematica.
ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.p.A.
SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, UGL TELECOMUNICAZIONI Nazionali e Territoriali
RSU