ex art. 4, commi da 1 a 7ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92
Noovle S.p.A. Società Benefit
le Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCom-UIL, UGL Telecomunicazioni,
unitamente alle RSU di Noovle S.p.A. Società Benefit (di seguito Noovle S.p.A.)
Noovle S.p.A. opera nel settore delle Telecomunicazioni caratterizzato da un
In tale scenario, Noovle S.p.A. si trova ad affrontare sfide che richiedono ingenti
investimenti finalizzati al mantenimento della competitività del business e della
Le Parti hanno avviato, nell’ambito del Gruppo TIM, negli anni scorsi un percorso
intendono proseguire il confronto per affrontare al meglio le sfide del settore e a
necessario individuare in via prioritaria interventi di gestione di flessibilità in uscita;
il Contratto di Espansione di Gruppo di cui all’art. 41, D.Lgs. 148/2015 (di seguito CdE),
sottoscritto il 5 agosto 2022, prevede tra l’altro lo “scivolo pensionistico” per coloro
che si trovino entro la data del 30 novembre 2023 a non più di 60 mesi dalla prima
è stata individuata l’applicazione delle misure previste dall’art. 4, commi 1-7ter, della
legge n. 92/2012 quale strumento integrativo e non sovrapponibile al già menzionato
la legge ha previsto in via transitoria l’estensione fino a sette anni del periodo di
le donne lavoratrici sono tendenzialmente soggette a carriere lavorative ridotte e/o
discontinue, dovute anche a un maggiore lavoro di cura nell’ambito familiare, con
si conviene quanto segue
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Al fine di agevolare l’uscita anticipata dei lavoratori vicini al raggiungimento dei
requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, si concorda sul
ricorso all’applicazione delle misure previste ex art. 4, commi 1-7ter, della legge n.
92/2012.
3. Per il periodo dalla sottoscrizione del presente accordo fino al 30 novembre 2023, si
farà ricorso alla misura di accompagnamento alla pensione prevista dall’art. 4,
commi da 1 a 7ter, della legge n. 92/2012, per un numero massimo di 25 dipendenti.
4. L’accesso all’esodo ex art. 4, commi da 1 a 7ter, della legge n. 92/2012 di cui alla
presente intesa per il conseguimento della pensione di vecchiaia avrà quali
destinatari, nel rispetto delle esigenze organizzative e produttive, i dipendenti che
entro il 30 novembre 2023 si trovino rispetto al già menzionato trattamento in una
delle seguenti condizioni:
a) maturazione dei requisiti minimi per la pensione di vecchiaia entro il 30
novembre 2029 con riferimento al personale maschile;
b) maturazione dei requisiti minimi per la pensione di vecchiaia entro il 30
novembre 2030, ferma restando la durata massima di 84 mesi di
accompagnamento, con riferimento al personale femminile.
I dipendenti interessati dovranno esprimere il proprio consenso a risolvere il rapporto
di lavoro con effetti entro il 30 novembre 2023.
5. L’accesso all’esodo ex art. 4, commi da 1 a 7ter, della legge n. 92/2012 di cui alla
presente intesa per il conseguimento della pensione anticipata avrà quali
destinatari, nel rispetto delle esigenze organizzative e produttive, esclusivamente i
dipendenti che entro il 30 novembre 2023 si trovino rispetto al predetto trattamento
in una delle seguenti condizioni:
a) maturazione dei requisiti minimi per la pensione anticipata entro il 30
novembre 2029 (purché con decorrenza della pensione successiva al 1°
dicembre 2028), per il personale maschile;
b) maturazione dei requisiti minimi per la pensione anticipata entro il 31 agosto
2030 (purché con decorrenza della pensione successiva al 1° dicembre 2028),
ferma restando la durata massima di 84 mesi di accompagnamento
comprensivi della finestra, per il personale femminile.
I dipendenti interessati dovranno esprimere il proprio consenso a risolvere il rapporto
di lavoro con effetti entro il 30 novembre 2023.
6. A favore dei dipendenti di cui ai precedenti punti 4 e 5, l’azienda si impegna a
corrispondere all’INPS mensilmente un importo corrispondente al trattamento di
isopensione che spetterebbe loro in base alle vigenti regole, fino alla prima
decorrenza utile del trattamento pensionistico, di vecchiaia o anticipato, nonché a
versare all’Istituto la contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti
minimi previsti, secondo quanto previsto dalle norme di legge e dai provvedimenti
amministrativi di esse esplicativi.
7. L’azienda manifesta la propria disponibilità - laddove ammesso dalle normative di
legge e dalle disposizioni di prassi amministrative - a corrispondere il trattamento di
isopensione e contribuzione correlata anche oltre la durata di trattamento prevista
qualora, nel corso di vigenza di applicazione del presente accordo, si verifichino
cambiamenti della normativa previdenziale.
8. Qualora nel corso della vigenza del presente accordo si verifichino cambiamenti
della normativa previdenziale, le Parti si impegnano a individuare
integrazioni/modifiche dei contenuti dell’accordo con riferimento ai requisiti di
accesso all’esodo ex art. 4, commi da 1 a 7ter, legge n. 92/2012 e alle eventuali
ricadute economiche.
9. L’azienda darà adeguata diffusione del presente accordo tramite apposito
comunicato, fissando modalità e termini per raccogliere le manifestazioni di
interesse da parte dei dipendenti destinatari; tale manifestazione di interesse non è
vincolante né per l’Azienda né per il lavoratore.
10. L’azienda, raccolte le adesioni, presenterà all’INPS la domanda di accesso alla
prevista procedura, corredata dall’elenco degli interessati; l’INPS, come stabilito
dalla legge, provvederà ad effettuare la certificazione del diritto e il calcolo della
prestazione di esodo.
11. Conclusa positivamente la fase di verifica da parte dell’INPS, con emissione del
provvedimento di certificazione del diritto e della misura della prestazione, l’azienda
comunicherà al dipendente l’importo iniziale della prestazione la cui accettazione
costituisce condizione per la risoluzione consensuale in via transattiva del rapporto
di lavoro intercorso, con rinuncia a qualunque diritto, azione o pretesa, presente o
futura, attivata o meno, traente origine dallo stesso o dalla sua risoluzione, che il
dipendente sottoscriverà ai sensi e per gli effetti dell’art. 2113 del Codice Civile.
12. L’erogazione del trattamento economico nei confronti del dipendente da parte
dell’INPS decorrerà dal 1° giorno del mese successivo al mese di cessazione dal
servizio.
13. A garanzia degli adempimenti di legge l’azienda rilascerà all’INPS la prevista
fideiussione.
14. L’azienda valuterà l’accoglimento delle singole richieste in rapporto alle esigenze
tecnico-organizzative, con particolare riferimento al personale in possesso di
specifiche competenze non diffuse in azienda e di non immediata replicabilità.
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Sottoscritto in via telematica
Noovle S.p.A. Società Benefit
SLC CGIL UILCOM UIL
FISTEL CISL UGL Telecomunicazioni
RSU di Noovle