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27 Aprile 2021 Noovle - Verbale di accordo esodo art 4 legge 92 del 2012, procedura ex lege 223 del 1991, smonetizzazione festività

Premesso che:
- Noovle S.p.A. opera in un contesto caratterizzato da forte pressione competitiva e profonda trasformazione tecnologica ed ha intrapreso un percorso di adeguamento tempestivo dei propri modelli organizzativi e produttivi;
- le Parti hanno avviato nell’ambito del Gruppo TIM, negli anni scorsi un percorso condiviso orientato a una gestione sostenibile ed efficace della trasformazione in atto e intendono proseguire il lavoro congiunto per affrontare al meglio le sfide del settore e a supportare la realizzazione degli obiettivi aziendali;
- le Parti in un contesto in continuo divenire come quello attuale, ritengono necessario individuare in via prioritaria interventi di gestione di flessibilità in uscita e ricercare misure di conciliazione di vita lavoro;
le Parti concordano
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
A) Art. 4, commi da 1 a 7ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92
1. Al fine di agevolare l’uscita anticipata dei lavoratori vicini al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, è stata individuata l’applicazione delle misure previste ex art. 4, commi 1-7ter, della legge n. 92/2012;
2. l’applicazione delle sopra citate misure tiene conto di quanto disposto all’art. 1, comma 345, della legge n. 178/2020, che ha prorogato - fino al 2023 -la previsione per cui il periodo di quattro anni di cui all’art 4, comma 2, della legge n. 92/2012, può essere elevato a un periodo massimo di sette anni, già stabilita all’art. 1, comma 160, della legge n. 205/2017,
limitatamente al periodo 2018-2020;
3. per il periodo dalla sottoscrizione del presente accordo fino al 30 novembre 2021, si farà
ricorso alla misura di accompagnamento alla pensione prevista dall’art. 4, commi da 1 a
7ter, della legge n. 92/2012, per un numero massimo di 20 dipendenti;
4. in coerenza con la legislazione vigente, l’accesso all’esodo ex art. 4, commi da 1 a 7ter, della
legge n. 92/2012 ha, quali destinatari, nel rispetto delle esigenze organizzative e produttive,
i dipendenti che maturino i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato,
entro il 31 dicembre 2026 ed esprimano il proprio consenso a risolvere il rapporto di lavoro
con effetti entro il 30 novembre 2021;
5. a favore dei dipendenti di cui al precedente punto 4, Noovle S.p.A. si impegna a
corrispondere all’INPS mensilmente un importo corrispondente al trattamento di pensione
che spetterebbe loro in base alle vigenti regole, fino alla prima decorrenza utile del
trattamento pensionistico, di vecchiaia o anticipato, nonché a versare all’Istituto la
contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti, secondo quanto
previsto dalle norme di legge e dai provvedimenti amministrativi di esse esplicativi;
6. Noovle S.p.A. darà adeguata diffusione del presente accordo tramite apposito comunicato,
fissando modalità e termini per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte dei
dipendenti destinatari; tale manifestazione di interesse non è vincolante né per l’Azienda
né per il lavoratore;
7. Noovle S.p.A., raccolte le adesioni, presenterà nei confronti dell’INPS la domanda di
accesso alla prevista procedura, corredata dall’elenco degli interessati; l’INPS, come
stabilito dalla legge, provvederà ad effettuare la certificazione del diritto e il calcolo della
prestazione di esodo;
8. conclusa positivamente la fase di verifica da parte dell’INPS, con emissione del
provvedimento di certificazione del diritto e della misura della prestazione, Noovle S.p.A.
comunicherà al dipendente l’importo iniziale della prestazione la cui accettazione
costituisce condizione per la risoluzione consensuale in via transattiva del rapporto di
lavoro intercorso, con rinuncia a qualunque diritto, azione o pretesa, presente o futura,
attivata o meno, traente origine dallo stesso o dalla sua risoluzione, che il dipendente
sottoscriverà ai sensi e per gli effetti dell’art. 2113 del Codice Civile;
9. l’erogazione del trattamento economico nei confronti del dipendente da parte dell’INPS
decorrerà dal 1° giorno del mese successivo al mese di cessazione dal servizio;
10. a garanzia degli adempimenti di legge Noovle S.p.A. rilascerà all’INPS la prevista
fideiussione;
11. qualora nel corso della vigenza del presente accordo si verifichino cambiamenti della
normativa previdenziale, le Parti si impegnano a valutare eventuali integrazioni/modifiche
dei contenuti dell’accordo con riferimento in particolare ai requisiti di accesso all’esodo ex
art. 4, commi da 1 a 7ter, legge n. 92/2012;
B) Festività nazionali cadenti di domenica nell’anno 2021
In relazione alle festività nazionali del 15 agosto e 26 dicembre 2021 cadenti di domenica, a tutto il personale Noovle S.p.A. è riconosciuto per ciascuno dei suddetti giorni, in luogo del regime economico e normativo di cui all’art. 28 del vigente CCNL TLC:
a. un giorno di permesso retribuito da fruirsi a giornata intera secondo la disciplina di cui al capitolo 1 dell’Accordo TIM del 9 gennaio 2019;
b. 4 ore di permessi retribuiti, da fruirsi secondo la disciplina di cui ai capitoli 3 e 5 dell’Accordo TIM del 9 gennaio 2019, riproporzionati nei confronti del personale con rapporto di lavoro part-time.
Letto, confermato e sottoscritto in via telematica
Per Noovle S.p.A.
Per SLC-CGIL
Per FISTel-CISL
Per UILCom-UIL
Per UGL Telecomunicazioni
Per RSU Noovle

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