le Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCom-UIL, UGL Telecomunicazioni, unitamente alle RSU Noovle
Il Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni (di seguito, "Fondo"), istituito con Decreto Interministeriale 4 agosto 2023, prevede tra le proprie prestazioni l'erogazione di un assegno straordinario di sostegno al reddito (art. 5, comma 1, lett. e) in favore dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni (60 mesi), a condizione che abbiano maturato il diritto all'assegno previdenziale secondo la normativa vigente al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
La Circolare INPS n. 144 del 19 novembre 2025 ha definito le procedure operative, le modalità di presentazione delle domande e i criteri di finanziamento applicabili alle prestazioni straordinarie del Fondo, ivi incluse le regole per il versamento mensile anticipato della provvista da parte del datore di lavoro, nonché i flussi informativi tra datore di lavoro, lavoratore e INPS per la gestione delle singole posizioni.
Noovle S.p.A., a seguito di una valutazione strutturale della propria organizzazione, in coerenza con le sfide di trasformazione digitale che caratterizzano il settore delle Telecomunicazioni, ha individuato l'opportunità di attuare - attraverso strumenti condivisi e socialmente responsabili - un processo di razionalizzazione della propria forza lavoro, valorizzando il percorso professionale delle persone coinvolte e assicurando loro le condizioni necessarie per una transizione sostenibile verso la fase post-lavorativa.
In tale contesto, l'assegno straordinario erogato dal Fondo si configura come lo strumento tecnico più idoneo a rispondere all'esigenza aziendale di ottimizzare il proprio dimensionamento in coerenza con i nuovi paradigmi digitali, assicurando contestualmente ai lavoratori una transizione fluida e protetta verso il trattamento pensionistico, mitigando gli impatti sociali derivanti dai processi di riorganizzazione.
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Le Parti, riaffermando l'impegno verso un sistema di relazioni industriali basato sulla responsabilità e sulla gestione non traumatica delle eccedenze, intendono attivare la misura dell'assegno straordinario, così come prevista dal Fondo; tale iniziativa si fonda sul principio di adesione volontaria, garantendo che il percorso di accompagnamento alla pensione risponda a una scelta consapevole e condivisa tra datore di lavoro e lavoratore.
Si conviene quanto segue
1.
Al fine di agevolare l'uscita anticipata dei lavoratori vicini al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento - di vecchiaia o anticipato - le Parti concordano sul ricorso alla misura prevista all'art. 5, comma 1, lettera e) del Decreto Interministeriale 4 agosto 2023, istitutivo del Fondo, nel rispetto delle condizioni e delle modalità operative stabilite dalla Circolare INPS n. 144/2025.
2.
Per il periodo dalla sottoscrizione del presente accordo fino al 30 novembre 2026, si farà ricorso - su base volontaria e individuale, per un numero massimo di 25 unità - alla misura di accompagnamento alla pensione di cui al precedente articolo 1. Noovle S.p.A. valuterà l'accoglimento delle richieste in rapporto alle esigenze tecnico-organizzative, con particolare riferimento al personale in possesso di specifiche competenze non diffuse in azienda e di non immediata replicabilità.
3.
In coerenza con la legislazione vigente e con le indicazioni operative della Circolare INPS n. 144/2025, l'accesso all'assegno straordinario, nel rispetto di quanto convenuto al punto che precede, ha come possibili destinatari - nel rispetto delle esigenze organizzative e produttive - i dipendenti di Noovle S.p.A. che maturino i requisiti minimi per il diritto alla decorrenza della pensione di vecchiaia o anticipata (in quest’ultimo caso, incluso l’arco temporale della cd. finestra) entro il 30 novembre 2031 ed esprimano il proprio consenso, nei tempi e nei termini indicati dall’azienda, a risolvere il rapporto di lavoro con effetto entro e non oltre il 30 novembre 2026.
4.
A favore dei dipendenti di cui al precedente articolo 3 - per i quali venga perfezionata la cessazione del rapporto di lavoro – Noovle S.p.A. si impegna a versare mensilmente al Fondo, secondo le modalità indicate dalla Circolare INPS n. 144/2025:
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un importo pari all'assegno straordinario mensile spettante al lavoratore, pari alla misura del trattamento pensionistico maturato alla data di cessazione del rapporto di lavoro, fino al mese precedente previsto per l'erogazione del primo assegno pensionistico.
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la contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti per l’accesso al pensionamento di vecchiaia o anticipato, fermo restando il limite di cui all'art. 5, comma 1, lett. e) del D.I. 4 agosto 2023.
5.
Noovle S.p.A. manifesta la propria disponibilità - laddove ammesso dalle normative di legge e dalle disposizioni di prassi amministrative - a corrispondere l'assegno straordinario e la contribuzione correlata anche oltre la durata di trattamento inizialmente prevista, qualora nel corso della vigenza del presente accordo si verifichino cambiamenti della normativa previdenziale che incidano sui requisiti di accesso al pensionamento dei lavoratori beneficiari.
6.
Qualora nel corso della vigenza del presente accordo si verifichino cambiamenti della normativa previdenziale, le Parti si impegnano a individuare integrazioni/modifiche dei contenuti dell’accordo con riferimento ai requisiti di accesso alla prestazione e alle eventuali ricadute economiche.
7.
Noovle S.p.A., a seguito della sottoscrizione del presente accordo, unitamente allo stesso, presenterà alla Struttura territoriale dell’INPS che ha in carico la posizione aziendale la domanda di accesso alla prestazione straordinaria.
8.
Noovle S.p.A. darà massima diffusione del presente accordo tramite apposito comunicato, fissando modalità e termini per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte dei dipendenti destinatari e la documentazione necessaria (ECOCERT e/o altra documentazione necessaria) per accertare la maturazione dei requisiti della pensione, di vecchiaia o anticipata, nei termini definiti dal presente accordo indicati al precedente punto 3. Tale manifestazione di interesse, ancorché formalizzata, non è vincolante né per l’azienda né per il lavoratore.
In caso di documentazione non valida o non sufficiente per accertare la maturazione dei suddetti requisiti, l’azienda si riserva di richiedere eventuali integrazioni, fissando un termine congruo per la relativa produzione.
9.
Noovle S.p.A., raccolte le manifestazioni di interesse, provvederà ad accertare i requisiti per l'accesso alla prestazione sulla base della complessiva anzianità contributiva, rilevabile dalla documentazione prodotta dal lavoratore.
10.
In caso di esito positivo dell’accertamento di cui al precedente punto 9 - ove, secondo le valutazioni aziendali siano positivamente riscontrate le esigenze tecnico organizzative di cui al punto 2 che precede - il dipendente, solo qualora effettivamente interessato, accetterà espressamente la risoluzione consensuale in via transattiva del rapporto di lavoro intercorso, con valida rinuncia a qualunque diritto, azione o pretesa, presente o futura, anche retributiva e/o normativa e/o risarcitoria, attivata o meno, traente anche indirettamente origine dalla costituzione, dallo svolgimento e dalla cessazione del contratto di lavoro, che lo stesso sottoscriverà ai sensi e per gli effetti dell’art. 2113 del codice civile. A fronte dell’accettazione delle predette rinunce, l’azienda rinuncerà a sua volta a far valere qualunque pretesa nei confronti del lavoratore.
11.
Nel caso in cui le posizioni accertate positivamente per l’accesso alla prestazione oggetto del presente accordo risultassero superiori al numero previsto di 25, sarà data priorità alle uscite in funzione della maggiore prossimità alla data di maturazione del diritto a pensione e, a parità della data di maturazione del diritto, in ragione della maggiore età anagrafica.
Sarà comunque data particolare attenzione a situazioni di evidente disagio.
12.
A garanzia degli adempimenti previsti, Noovle S.p.A. verserà mensilmente al Fondo le risorse necessarie per finanziare l'assegno straordinario e la contribuzione correlata dovuta per ciascun lavoratore beneficiario, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. e) del D.I. 4 agosto 2023 e dalle disposizioni operative della Circolare INPS n. 144/2025.
13.
Per sostenere le specifiche finalità del presente accordo, l’azienda corrisponderà il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturato dal lavoratore alla data di cessazione in 2 (due) tranche, con le seguenti modalità:
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la prima tranche (pari al 30%) dell'importo complessivo spettante sarà erogata entro 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
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la seconda tranche (pari al restante 70%) sarà erogata decorso un periodo massimo di 4 mesi dalla data di cessazione.
Tale modalità di pagamento rateale sarà formalizzata e accettata dal lavoratore nell'ambito della sottoscrizione del verbale individuale di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in sede protetta.
14.
Le Parti si danno atto che, laddove dovessero emergere da parte dell'INPS problemi tecnico-procedurali nell'applicazione del presente accordo, le stesse si impegnano a incontrarsi al fine di individuare efficaci soluzioni condivise.
15.
In considerazione del carattere innovativo dell’istituto oggetto del presente accordo, nel caso in cui l'INPS rigetti la domanda di accesso all'assegno straordinario presentata dall'azienda - con riferimento a uno o più lavoratori che abbiano già perfezionato la cessazione del rapporto di lavoro ai sensi del presente accordo - Noovle S.p.A. si impegna a ripristinare il rapporto di lavoro.
16.
In merito al mantenimento dell’iscrizione all’ASSILT dei lavoratori cessati dal servizio in applicazione del presente accordo, le Parti si faranno promotrici verso gli Organi Sociali competenti al fine di adeguare opportunamente il Testo Unico ASSILT; relativamente all’iscrizione al CRALT, non sarà necessaria alcuna azione in quanto la fattispecie di cessazione in oggetto rientra già nelle previsioni di cui allo Statuto dell’ente.
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L’azienda si riserva inoltre - nei confronti dei lavoratori non interessati dalla misura del presente accordo - la possibilità di formulare proposte di incentivazione all’uscita commisurate alle situazioni previdenziali, reddituali e lavorative dei singoli dipendenti.
Letto, confermato e sottoscritto in via telematica.
per Noovle S.p.A., Società Benefit
per SLC-CGIL per FISTel-CISL
per UILCom-UIL Per UGL Telecomunicazioni
RSU di Noovle S.p.A.