3.1. In ogni caso i dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza sono protetti da stringenti misure di sicurezza che consentono di monitorare l'attività svolta da parte del personale incaricato di visionare le immagini o di controllare i sistemi di ripresa. La struttura nazionale Control Room Security in ambito Security di TIM e le strutture Physical Security territoriali (Nord, Centro e Sud) di TIM potranno visionare le immagini in play back ovvero in tempo reale in caso di necessità (es. attivazione allarmi, richieste di intervento, eventi anomali, incidenti di sicurezza). Laddove presenti, i presidi di Vigilanza avranno accesso alle immagini solo in tempo reale ed esclusivamente per la sede di competenza. Esclusivamente per le sedi di P.le Perosa/Strambino in Scarmagno (TO) e di Via Turanense km 41,500 in Carsoli (AQ), le immagini sono registrate in loco e l’accesso alle stesse, in play back o in tempo reale, è consentito all’istituto di vigilanza su richiesta della security di Olivetti.
3.2. Presso la struttura nazionale Control Room Security in ambito Security di TIM è stata realizzata una piattaforma di Video Management System (VMS) per garantire una più efficiente gestione centralizzata dei videoregistratori presenti nei siti del Gruppo TIM. Allo stato attuale restano da integrare su tale piattaforma impianti realizzati con apparati di tecnologia non compatibile. Per questi ultimi sono già state avviate iniziative tendenti a superare le citate limitazioni tecnologiche e a garantire l’integrazione su VMS dell’intero parco apparati di videoregistrazione nel più breve tempo possibile. È in fase di studio la possibilità di inserire gli impianti di videoregistrazione delle sedi di Scarmagno (TO) e Carsoli (AQ) nella piattaforma VMS.
4. Conservazione dei log di accesso
4.1. L’accesso alle immagini videoregistrate è consentito esclusivamente al personale appartenente alla struttura nazionale Control Room Security in ambito Security di TIM e al personale delle strutture Physical Security territoriali (Nord, Centro e Sud) di TIM; al momento dell’estrazione delle immagini è previsto il tracciamento dei log di accesso e delle attività svolte (in particolare: matricola dell’operatore che ha avuto accesso alle immagini, data, ora e identificativo impianto). I log di accesso saranno conservati per un periodo di sei mesi. Esclusivamente per le sedi di Scarmagno (TO) e Carsoli (AQ), è previsto il tracciamento dei log di accesso del personale dell’istituto di vigilanza.
4.2. La videosorveglianza e la videoregistrazione saranno utilizzate nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101/2018 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dai relativi provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali emessi sulla tematica.
5. Tempo di conservazione delle immagini
5.1. A seguito del presente Accordo, le immagini videoregistrate saranno archiviate e conservate secondo le seguenti indicazioni, che tengono conto del possibile impatto di eventuali azioni ostili:
a) per tutti gli impianti di videoregistrazione presenti presso siti di classe I e II: per un massimo di 7 giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza;
b) per tutti gli impianti di videoregistrazione presenti presso siti di classe III: per un massimo di 3 giorni dalla rilevazione, al netto delle giornate del sabato, della domenica e delle festività;
c) per tutti gli impianti di videoregistrazione presenti presso siti di IV e V classe: per un massimo di 2 giorni dalla rilevazione, al netto delle giornate del sabato, della domenica e delle festività.
Inoltre, prescindendo dalla citata classe dell’immobile ospitante, per gli impianti di videosorveglianza e videoregistrazione riconducibili ai seguenti raggruppamenti (o in futuro assimilabili):
• Data Center
• Negozi Sociali
• Permutatori di centrale
• Sedi direzionali
• Sistemi trasmissivi mobili di telecomunicazioni
• Stazioni Radio Base (SRB)
la conservazione delle immagini sarà consentita per un massimo di 7 giorni successivi alla rilevazione delle informazioni.
5.2. Allo scadere del tempo di conservazione le immagini saranno soggette a cancellazione automatica, fatto salvo il caso in cui si debba ottemperare ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria ovvero a seguito di apertura di un incidente di sicurezza.
5.3. Ad eccezione delle attività connesse alle richieste dell'Autorità Giudiziaria e della Polizia Giudiziaria, l'Azienda garantisce che, in coerenza con le modalità indicate dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, saranno previsti diversi livelli di accesso ai sistemi, secondo quanto di seguito indicato, avendo riguardo anche ad eventuali interventi per esigenze di manutenzione.
5.4. A fronte di segnalazioni circostanziate che dovessero pervenire non in forma anonima all'Azienda, relativamente a potenziali reati, illeciti o incidenti di sicurezza, la struttura nazionale Control Room Security in ambito Security di TIM, o alla security di Olivetti esclusivamente per le sedi di Scarmagno (TO) e Carsoli (AQ), potrà visionare le immagini registrate dall'impianto in questione. A tal fine, la struttura nazionale Control Room Security in ambito Security di TIM, o la security di Olivetti esclusivamente per le sedi di Scarmagno (TO) e Carsoli (AQ), procederà alla visione delle immagini unitamente alla competente struttura territoriale di Physical Security Operations di TIM; dell’accesso alle immagini stesse sarà data tempestivamente informazione alla RSU Olivetti dell'Unità Produttiva interessata. A seguito della visualizzazione delle immagini la struttura competente potrà denunciare il fatto all’Autorità Giudiziaria per l’avvio dell’iter di indagine come previsto dalla legge.
5.5. Tutti i soggetti che procederanno alla visione delle immagini saranno in ogni caso tenuti alla massima riservatezza. I dati raccolti saranno trattati secondo la disciplina dettata dal D. Lgs 196/03 novellato dal D.Lgs 101/18 e Regolamento 2016/679/UE in materia di protezione dei dati personali, nonché secondo la disciplina lavoristica in materia di impiego di "strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori" ex art. 4, della Legge n. 300/1970 come modificato dall'art. 23 D.lgs n. 151/2015. I dati raccolti non potranno essere utilizzati al fine di verificare il corretto adempimento della prestazione lavorativa e pertanto non potranno essere diffusi in altri ambiti aziendali. Solo in caso di comprovata ricorrenza di fattispecie costituente possibile reato/illecito denunciata all’autorità competente, come previsto al punto 5.4, i dati potranno essere usati ai fini disciplinari.
5.6. Le immagini non potranno essere trasferite su supporti di memoria portatili (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo memorie USB, CDROM, ecc.) fatto salvo il caso in cui si debba ottemperare ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria ovvero a seguito di apertura di un incidente di sicurezza.
6. Informativa
6.1. In coerenza con la normativa vigente saranno inviate comunicazioni scritte ai lavoratori al fine di fornire adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli. I dati oggetto della presente intesa saranno trattati e conservati, secondo i principi stabiliti dalla Normativa sulla protezione dei dati personali.
6.2. L'attivazione degli impianti in questione sarà resa nota mediante affissione di appositi cartelli informativi sia all'esterno che all'interno dei locali soggetti a videosorveglianza (esempio in allegato 4), previa informativa alle RSU Olivetti delle Unità Produttive interessate.
6.3. Qualora venissero apportate modifiche e/o integrazioni che non alterino in modo significativo le potenzialità degli impianti, in relazione alle tutele contenute nel presente accordo, l’Azienda fornirà comunque opportuna informativa alle RSU Olivetti delle Unità Produttive interessate.
6.4. Anche alla luce delle intervenute modifiche legislative e provvedimenti amministrativi, le Parti si danno atto che con il presente verbale si intendono superati i precedenti accordi sindacali, stipulati a qualsiasi livello, relativi agli impianti di videosorveglianza disciplinati dal presente verbale.
7. Verifiche
7.1. Le parti si danno atto che si incontreranno a livello centrale entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo ai fini di monitorarne l’applicazione, anche in relazione all’applicazione dei punti 6.2 e 6.3.
per Olivetti S.p.A.
per SLC-CGIL
per FISTel-CISL
per UILCOM-UIL
per UGL Telecomunicazioni
per RSU Olivetti