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14 Luglio 2025
Olivetti Società Benefit - Verbale ipotesi di accordo a latere contratto di solidarietà 2025 2026
Roma, 14 luglio 2025
tra
Olivetti S.p.A. – Società benefit (di seguito Olivetti S.p.A)
e
SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali e alle RSU Olivetti S.p.A.
Premesso che
il giorno 14 luglio 2025 è stata sottoscritta una ipotesi di accordo avente ad oggetto un Contratto di Solidarietà ex D.Lgs. n. 148/2015 (di seguito il “Contratto”).
Nella predetta ipotesi - che si intende qui integralmente richiamata - le parti hanno condiviso gli ambiti e le modalità applicative del Contratto, con riferimento anche agli effetti delle riduzioni orarie sugli istituti normativi contrattuali e di legge.
Rispetto ai predetti istituti, la Parte Sindacale ha richiesto ulteriori chiarimenti in ordine all’incidenza sugli stessi delle riduzioni orarie previste dal Contratto.
si conviene quanto segue
Così come previsto nell’ipotesi di accordo del 14 luglio 2025, l’azienda - laddove ricorrano le previste condizioni - farà domanda per ricorrere alle prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale da parte del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle Telecomunicazioni, in modo che il Fondo - nei limiti della sua capienza massima – eroghi quanto previsto all’art. 6, comma 3 del DI 4 agosto 2023, istitutivo del Fondo.
In considerazione di ciò, laddove non si verifichino - per tutto il periodo di riduzione o parte di esso - le condizioni necessarie per l’utilizzo del Fondo, L’azienda si impegna a corrispondere:
A.
due somme Una Tantum (di seguito UT) - corrisposte la prima entro il mese di gennaio 2026, la seconda entro il mese successivo al termine di vigenza del Contratto di Solidarietà - calcolate sugli importi medi annui lordi, differenziati per fasce di livello, in relazione alla percentuale di riduzione applicata, come indicato nella tabella che segue.
A partire dal terzo mese dall’applicazione del Contratto saranno corrisposti acconti bimestrali relativamente all’importo della prima UT (erogazione entro gennaio 2026), salvo conguaglio; analogamente, si procederà con acconti bimestrali per l’erogazione della seconda UT (erogazione entro il mese successivo al termine di vigenza del Contratto), salvo conguaglio.
Gli acconti sopra indicati non saranno erogati per i mesi coperti da eventuali erogazioni del Fondo.
Tale manovra terrà conto del diverso assoggettamento contributivo delle cifre erogate dal Fondo rispetto al trattamento delle predette Una Tantum.
Riduzione oraria del 15,64 % su base annua (12 mesi) Livelli Erogazione
3, 4, 5 e 5S
463,74 euro
6, 7 e Quadro
2629,17 euro
Le parti si impegnano ad effettuare, nell’ambito dell’Osservatorio sul CdS, due verifiche complessive a livello nazionale circa l’attuazione di quanto convenuto nell’ipotesi di accordo del 14 luglio 2025.
Qualora all’esito della prima delle due verifiche sopra indicate emergano concordi evidenze positive in merito agli obiettivi prefissati, l’azienda si impegna a erogare ai lavoratori cui è stato applicato il Contratto - relativamente al periodo di applicazione del Contratto nei confronti degli stessi – la prima delle due somme Una Tantum di cui sopra, salvo conguaglio con quanto erogato a titolo di acconto; analogamente per la seconda verifica, stante il buon esito della prima.
L’importo delle UT terrà conto anche degli effetti prodotti dalle giornate di sospensione relativamente all’abbattimento dei ratei di 13^ e Premio Annuo, con gli stessi termini temporali sopra riportati.
B.
Al termine di vigenza del Contratto di Solidarietà, Olivetti S.p.A. ai soli lavoratori destinatari delle riduzioni dell’orario di lavoro, in servizio alla data del 31/12/2026, buoni benzina per un valore complessivo di 300 euro. Resta inteso che al personale che cesserà il rapporto di lavoro Olivetti S.p.A, prima del termine di vigenza del Contratto di Solidarietà, sarà erogato un valore corrispondente alla quota maturata dell’importo dei buoni benzina, ricomprendendolo nell’UT.
A complemento degli interventi sopra citati, per ogni giornata di sospensione conseguente all’applicazione delle riduzioni orarie sarà corrisposto ai lavoratori destinatari del Contratto di Solidarietà, un importo di 7 euro - in forma di buono - che sarà corrisposto con le stesse modalità utilizzate per i buoni pasto.
Si precisa che la corresponsione del predetto buono di 7 euro, avverrà anche qualora siano attivate le prestazioni integrative da parte del Fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle Telecomunicazioni.
Per i soli lavoratori part time che non siano destinatari del buono di 7 euro sopra indicato - in servizio alla data del 31/12/2026 - è prevista la corresponsione di buoni benzina del valore complessivo di euro 100,00 solo laddove siano erogate le prestazioni integrative del Fondo di solidarietà bilaterale.
Letto, confermato e sottoscritto.
p. Olivetti S.p.A. – Società Benefit
Segreterie Nazionali
Favorevole
Contrario
SLC-CGIL
x
FISTel-CISL
x
UILCom-UIL
x
UGL Telecomunicazioni
x
RSU
Anna Carillo
x
Delizia Ruta
x
Mauro Florio
x
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