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23 Aprile 2024
Telco Soluzioni Digitali - Verbale di accordo integrativo aziendale
Telco Soluzioni Digitali S.p.A. (di seguito TSD o Azienda) rappresentata dall’Ing Maurizio Monaco
e
la SLC-CGIL nazionale, rappresentata dal Sig. Guido Biagini
la FISTEL-CISL nazionale rappresentata dal Sig. Gianfranco Laporta
la UILCOM-UIL nazionale rappresentata dal Sig. Giulio Neri
la UGL telecomunicazioni nazionale rappresentata dal Sig. Luigi Le Pera
Premesse e definizioni
- in data 23/04/2024 TSD ha manifestato alle OO.SS la volontà di sottoscrivere un accordo al personale in forza alla data del 01/01/2024 in quanto privo di contrattazione di secondo livello;
- per “sede”, “filiale”, “centro operativo (in breve CO)” si intende il luogo identificabile con la sede di assunzione e/o di assegnazione, l’unità operativa territoriale ove sono ubicati i servizi logistici e amministrativi adibiti alla gestione delle attività ricadenti nelle zone di competenza;
- con riferimento alla sede ubicata nel Comune di Roma, essendo tale area geografica molto vasta in cui i tempi di percorrenza subiscono notevoli variazioni nel corso della giornata, la stessa è considerata “sede svantaggiata” in quanto gli elementi menzionati influiscono sul raggiungimento del luogo di intervento;
- per personale operativo diretto, si intende il personale TSD avente la mansione di:
-
▪ Giuntista
▪ Impiantista
▪ Apparatista
▪ Addetto scavi
▪ Palificatore
▪ Posacavi
- per personale operativo indiretto, si intende il personale TSD avente la mansione di:
▪ Assistente di Rete
- per personale non operativo/Staff, si intende tutto il restante non rientrante nella definizione di personale operativo;
- per “domicilio”, “abitazione”, “dimora” si intende il luogo e/o l’indirizzo dove il lavoratore risiede abitualmente Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:
1. Premesse ed Allegati
Le premesse e gli Allegati formano parte integrante ed inscindibile del presente Accordo
2. Oggetto e Campo di Applicazione
Salvo non sia diversamente previsto, il presente Accordo si applica a tutto il personale operativo ( diretto ed indiretto) in forza dalla data del 01/01/2024 privo di contrattazione di secondo livello e legato da un rapporto di lavoro subordinato con l’Azienda disciplinato dal Ccnl per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione in ogni tempo vigente (di seguito anche solo CCNL).
Per quanto non espressamente disciplinato con il presente Accordo, si fa espressamente rinvio alle disposizioni di legge e di CCNL.
3. Orario di lavoro
Si conferma che la durata massima normale dell’orario di lavoro, è stabilito in 40 ore settimanali dal lunedì al sabato. Per il personale operativo diretto la prestazione verrà svolta con la seguente modalità:
inizio e fine lavoro presso il luogo del primo impianto e dell’ultimo impianto, guasto o altro intervento (cd “piè di palo”) diversamente, qualora il lavoratore scelga di non ricoverare il mezzo aziendale presso la propria abitazione, inizio e fine lavoro sarà presso la sede di appartenenza.
4. Tempo di viaggio
Gli spostamenti effettuati dal personale operativo diretto per raggiungere il luogo del primo intervento, ed analogamente i medesimi per rientrare al termine dell’ultimo intervento e comunque non prima del termine delle 8 ore giornaliere di effettiva prestazione, verranno retribuiti come di seguito riportato:
- Fino a una distanza di 40Km nulla è dovuto;
- Per distanze comprese tra 40 e 80Km è dovuto un importo forfettario pari ad euro 5,16;
- Per distanze comprese tra 81 e 150Km è dovuto un importo pari all’85% della retribuzione oraria ma comunque nel massimo di un’ ora;
- Per distanze comprese tra 151 e 250Km è dovuto un importo pari all’85% della retribuzione oraria ma comunque nel massimo di due ore;
- Per distanze comprese tra 251 e 400Km è dovuto un importo pari all’85% della retribuzione oraria ma comunque nel massimo di tre ore;
- Per distanze superiori a 400Km è dovuto un importo pari all’85% della retribuzione oraria ma comunque nel massimo di quattro ore.
Le Parti confermano che gli importi corrisposti per il tempo di viaggio, sono da intendersi da escludere dal calcolo della retribuzione globale di fatto, da qualsiasi istituto di legge o di contratto e dalla retribuzione utile per il calcolo del TFR.
L’Azienda si impegna, nel rispetto dei piani di lavoro previsti dai committenti, a pianificare il primo e l’ultimo intervento in maniera da ottimizzare i tempi di viaggio nell’interesse reciproco ed al fine di favorire la conciliazione vita/lavoro.
Le parti concordano di prevedere una verifica puntuale nel mese di settembre 2024, finalizzata ad analizzare il fenomeno del tempo viaggio nel periodo di sperimentazione, per valutarne le eventuali necessarie modifiche ed i casi particolari emersi.
Rimborsi nel Comune
Il personale operativo diretto ed indiretto chiamato a prestare la propria attività lavorativa all’interno del comune ove è ubicata la sede di assunzione, sarà corrisposto un importo forfettario giornaliero pari ad euro 7,00 o ticket restaurant di pari valore nominale.
Al personale operativo diretto ed indiretto chiamato a prestare la propria attività nel comune di Roma sarà corrisposto un importo forfettario giornaliero pari ad euro 9,00 o (in toto o in parte) ticket restaurant di pari valore nominale.
Ai fini della corresponsione degli importi di cui sopra, la prestazione lavorativa effettivamente svolta dovrà essere superiore a 5 ore giornaliere.
5. Trasferta
5.1 con pernottamento nel proprio domicilio
Al personale comandato a prestare la propria attività al di fuori del comune ove è ubicata la propria sede, verrà corrisposto un importo forfettario pari ad € 13,50 a titolo di rimborso per il pasto meridiano per ciascun giorno di attività prestata.
Ai fini della corresponsione degli importi di cui sopra, la prestazione lavorativa effettivamente svolta dovrà essere superiore a 5 ore giornaliere.
Qualora il rientro al proprio domicilio sia previsto/avvenga dopo le ore 21:00, verrà corrisposto un ulteriore importo forfettario pari ad € 13,50 a titolo di rimborso per il pasto serale per ciascun giorno di attività prestata.
5.2 con pernottamento al di fuori del proprio domicilio
Al personale comandato a prestare la propria attività al di fuori del comune ove è ubicata la propria sede, verrà corrisposto un importo forfettario pari ad euro 46,48 per ciascun giorno di attività prestata a titolo di rimborso pasto meridiano e serale.
In ogni caso l’azienda provvederà alla sistemazione del personale in trasferta presso strutture da lei individuate con trattamento “pernotto + prima colazione” così come previsto dalla policy “Travel” e ove necessario alle relative spese di viaggio.
6. Fondo solidarietà maltempo
A far data dal 01 Maggio 2024, viene istituito il “fondo di solidarietà maltempo” pertanto, quanto riconosciuto dall’INPS a titolo di integrazione salariale ordinaria maltempo verrà integrato sino al raggiungimento del 100% della paga oraria, utilizzando sino a concorrenza quote di ROL nella misura di 20 ore/anno per ciascun dipendente e successivamente con onere aziendale.
Se la situazione metereologica non consente l’avvio o la prosecuzione delle attività, i dipendenti devono contattare immediatamente il proprio assistente per valutare la permanenza sul posto in attesa che vi sia la possibilità della ripresa dei lavori oppure lo spostamento presso altre attività e/o il rientro in sede. I lavoratori sono tenuti ad inserire nel proprio rapportino il quantitativo di ore causa fermo maltempo, l’esatta località del fermo attività e la tipologia di evento meteorologico (pioggia, nebbia, neve, vento forte, terreno impraticabile, alte temperature).
Le Parti convengono che le integrazioni salariali introdotte con il presente fondo, per essere state le relative incidenze già considerate nella loro determinazione e nella previsione dell’onere complessivo, sono escluse dal calcolo della retribuzione spettante per qualsiasi istituto di legge e di contratto sia esso diretto, indiretto o differito, oltre che essere esclusa dalla base di calcolo del TFR.
Le Parti torneranno ad incontrarsi, laddove dovessero intervenire e modifiche della normativa che regola il massimale
7. Reperibilità e lavoro notturno
Premesso che attualmente in TSD non vi sono attività strutturali per le quali sia necessario prevedere l’istituto della reperibilità, ovvero analoghe attività che prevedono lo svolgimento di lavoro notturno, le parti si impegnano sin da ora ad incontrarsi qualora ne ricorrano i presupposti.
8. Corresponsione della retribuzione
La retribuzione verrà corrisposta il giorno 20 di ogni mese, successivo a quello a cui le competenze afferiscono. Nel caso in cui il giorno 20 cada di domenica o coincida con una festività, l’azienda provvederà a corrispondere la retribuzione il primo giorno utile antecedente la data del 20.
9. Modalità di svolgimento della prestazione
I lavoratori saranno tenuti a prestare la propria attività lavorativa con diligenza e correttezza professionale nel rispetto del Ccnl, delle prescrizioni contenute nelle procedure tecnico/operative e delle direttive impartite dai superiori. È fatto assoluto divieto ai lavoratori di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l’azienda o di divulgare notizie attinenti all’organizzazione e i metodi di produzione aziendale o comportamenti che possano recare pregiudizio all’azienda o danni rispetto alla sua immagine e/o reputazione. Vi è inoltre l’obbligo a custodire con diligenza i beni aziendali in dotazione o in uso ivi inclusi gli automezzi .
10. Utilizzo automezzi aziendali
Il personale operativo avrà in dotazione mezzi ed attrezzature di proprietà aziendale. Per ciò che concerne i mezzi di trasporto, essi sono adibiti ad uso esclusivo per l’espletamento dell’attività lavorativa e, previo accordo con l’azienda, possono essere utilizzati dal lavoratore per lo spostamento dalla propria abitazione al cantiere di lavoro/luogo di intervento e relativo tragitto di ritorno.
L’assegnazione del mezzo sarà ufficializzata a mezzo lettera
11. Formazione
L’azienda procederà nell’ambito e nei limiti della professionalità esistente, di individuare compatibilmente con esigenze tecnico produttive organizzative forme di reskilling del personale utili al recupero della professionalità e allo sviluppo di nuove competenze.
12. Decorrenza, durata ed inscindibilità
Il presente accordo ha durata annuale con decorrenza 1° maggio 2024 e scadenza 30 aprile 2025.
Qualora entro il 30 aprile 2025 le Parti non avranno rinnovato il presente accordo, lo stesso si intende tacitamente prorogato, fatta salva la possibilità per ciascuna delle Parti di recedere dallo stesso da comunicarsi per iscritto. Al verificarsi di tale ipotesi, il recesso avrà efficacia a partire dal 1°gennaio dell’anno successivo a quello durante il quale si è comunicato.
Le Parti si impegnano reciprocamente sin da ora ad incontrarsi dopo i primi quattro mesi dall’ entrata in vigore del presente accordo per verificarne il rispetto e la coerenza con gli obiettivi e le finalità condivise in particolare per quanto riguarda tutto ciò ivi contenuto al paragrafo 4 (“Tempo di viaggio”).
13. Disposizioni finali
Per tutti gli altri istituti qui non specificatamente trattati nel presente accordo, dal 11 gennaio 2024 sarà applicata la disciplina del Ccnl Tlc.
Eventuali trattamenti integrativi migliorativi provenienti da accordi di secondo livello non già specificati, continueranno ad essere temporaneamente applicati fino alla stipula di un contratto di secondo livello in TSD.
Su richiesta di una delle parti, si potrà dopo il quarto mese chiedere la verifica dell’accordo a partire dai tempi di spostamento. L’azienda, all’interno della suddetta verifica, potrà illustrare alle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali un progetto di installazione sulle autovetture di dispositivi di geolocalizzazione il cui utilizzo e le cui finalità saranno in linea con quanto previsto dall'art.4 della legge 300,
L'eventuale accordo dovrà essere sottoposto al parere del Garante della Privacy
Le Parti, confermano che la discussione si è svolta con modalità in remoto, compreso l’inoltro e lo scambio di documenti. Letto, approvato, confermato e validato telematicamente.
Roma lì, ………/04/2024
Telco Soluzioni Digitali S.p.A. OO.SS.
Slc Cgil
Fistel
Uilcom
Ugl Telec.
RSU TSD
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