la consultazione dei testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale attraverso una bacheca elettronica;
lo svolgimento delle assemblee sindacali ex art. 20 della Legge n. 300/70, indette in orario di lavoro, anche con la possibilità di espletare l’esercizio di voto da remoto, ferma restando la disciplina tempo per tempo vigente che regola la materia e l’obbligo di registrare tempestivamente l’assenza con l’inserimento dell’apposito titolo giustificativo nei sistemi, secondo le modalità indicate dall’Azienda.
9.
9.1.
In materia di Sicurezza sul lavoro e assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali, si rinvia a quanto previsto rispettivamente dagli articoli 22 e 23 della Legge n. 81 del 22 maggio 2017.
10.
10.1.
Sui temi della sicurezza, ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 81 del 22 maggio 2017, è disponibile un corso di formazione on line riguardante le specifiche logiche, finalità e modalità di svolgimento della prestazione in lavoro agile, comprensivo di una sezione dedicata all’approfondimento dei temi della sicurezza dei lavoratori.
10.2.
Al fine di rendere sempre più coerente il modello di lavoro agile all’interno dell’organizzazione del lavoro, sarà sviluppato un importante progetto di ricerca con una Università italiana (presumibilmente Verona) per identificare gli stili di smartworking, le competenze e i fabbisogni. Sulla base della ricerca, sarà sviluppato un intervento formativo, per sostenere un cambio di paradigma. Gli interventi avranno il compito di semplificare le modalità di interazione, potenziando il know-how tecnico.
11.
11.1.
Le parti si impegnano ad effettuare una verifica trimestrale a livello nazionale sull’applicazione dei due modelli di svolgimento della prestazione.
11.2.
In caso di formale richiesta di verifica urgente espressa da una delle Parti stipulanti la presente intesa, le stesse si impegnano ad incontrarsi a livello nazionale o territoriale entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta per l’analisi delle criticità riscontrate e l’individuazione tempestiva di eventuali correttivi.
12.
12.1.
Sono previste due modalità di lavoro agile definite “giornaliero” e “settimanale” di seguito specificate.
13.
13.1.
Si applica agli ambiti di riferimento che presidiano attività per cui è necessario un costante rapporto in presenza con i propri colleghi/responsabili, anche al fine di garantire maggiori sinergie.
13.2.
Le caratteristiche del nuovo modello di lavoro comportano la necessità di pianificare e prenotare contestualmente sulla piattaforma dedicata sia le giornate di lavoro previste in sede sia quelle in lavoro agile per ogni settimana di lavoro.
13.3.
Lo svolgimento della prestazione si articola in 2 giorni presso la sede aziendale per ciascuna settimana e i restanti giorni in lavoro agile.
13.4.
Le giornate di presenza in sede saranno preventivamente pianificate in raccordo con il responsabile, in modo da realizzare, quando necessario, la compresenza.
13.5.
Fermo restando il rispetto dell'orario di lavoro, la prestazione in lavoro agile giornaliero dovrà essere svolta, anche al fine di garantire i tempi di riposo e di disconnessione, con la seguente articolazione oraria:
▪
nell'arco orario compreso tra le ore 8:00 e le ore 20:00 con fruizione di unico intervallo tra le ore 12.30 e le 14.30, con una durata da un minimo di 30 fino ad un massimo di 120 minuti e comunque sempre assicurando la propria presenza tra le ore 10.00 e le 12.30 e tra le 14:30 e le 16:30 o nel diverso arco di presidio del settore di appartenenza secondo la turnistica tempo per tempo vigente.
13.6.
Durante le giornate lavorative in modalità agile, in ragione della peculiarità della modalità di esecuzione del rapporto di lavoro e dei presupposti su cui tale modalità si fonda, è escluso il ricorso al lavoro supplementare/straordinario.
13.7.
Nell’arco di tempo relativo alle fasce orarie sopra indicate, il lavoratore è tenuto ad evidenziare il proprio status operativo tramite il programma di messaggistica istantanea aziendale (ad oggi Microsoft Teams) e dovrà garantire la contattabilità telefonica o telematica.
13.8.
Il lavoratore è tenuto, inoltre, a partecipare alle riunioni in Microsoft Teams attivando la videocamera; in caso di difficoltà tecniche che impediscano l'uso della videocamera, dovrà darne tempestiva comunicazione.
13.9.
Per ciascuna settimana lavorativa il lavoratore dovrà prenotare contestualmente le giornate di lavoro agile e quelle da svolgere in sede, di norma in accordo con il responsabile.
13.10.
In caso di mancata fruizione del giorno in lavoro agile, non sarà consentito il trascinamento alla/al settimana/mese successiva/o.
13.11.
Per ragioni legate a una più efficace gestione del proprio team di lavoro e delle attività da questo presidiate, il responsabile potrà modificare la pianificazione prevedendo anche un numero di giorni di lavoro presso la sede o in modalità agile in misura diversa da quella predefinita nel precedente punto 13.3.
14.
Lavoro agile settimanale
14.1.
Si applica agli ambiti organizzativi nei quali le attività svolte sono etero organizzate, non consentono di organizzare il lavoro per obiettivi e/o per i quali è indispensabile garantire il presidio in specifici archi orari.
14.2.
Lo svolgimento della prestazione si articola, in relazione al proprio ambito di attività:
➢ 2 settimane in sede e 2 settimane in agile;
➢ 1 settimana in sede e 3 settimane in agile.
14.3.
La prestazione in lavoro agile settimanale dovrà essere svolta, anche al fine di garantire i tempi di riposo e di disconnessione, nel diverso arco di presidio del settore di appartenenza secondo la turnistica tempo per tempo vigente.
14.4.
Le giornate/settimane di lavoro agile settimanale saranno comunicate, con cadenza almeno mensile, dall’Azienda ai lavoratori sulla base di apposite matrici.
14.5.
Le parti confermano l’applicazione della disciplina dei ritardi in compensazione, di cui all’accordo del 17 febbraio 2020. Il recupero dei permessi Mamma e Papà e dei permessi a recupero ex accordo 17 febbraio 2020 è consentito solo durante le giornate in cui il lavoratore svolge la prestazione lavorativa nella propria sede di lavoro.
14.6.
Il lavoratore è tenuto ad evidenziare il proprio status operativo tramite gli specifici sistemi adottati e anche tramite il programma di messagistica istantanea aziendale (ad oggi Microsoft Teams) e dovrà garantire la contattabilità telefonica o telematica.
14.7.
ll lavoratore è tenuto, inoltre, a partecipare alle riunioni in Microsoft Teams attivando la videocamera; in caso di difficoltà tecniche che impediscano l'uso della videocamera, dovrà darne tempestiva comunicazione.
15.
Deroghe
15.1.
Ferma restando la disciplina generale sopra riportata, le parti condividono la necessità di prevedere il ricorso a particolari modalità di lavoro agile (ad es. lavoro agile 5 gg su 5) per il personale appartenente a specifiche strutture e/o che presentino esigenze di natura tecnico organizzative o di sperimentazione di nuove attività (al riguardo si darà informativa preventiva alle RSU dell’unità produttiva territorialmente competenti) ovvero con profili professionali con elevata specializzazione.
15.2.
Le parti concordano sulla possibilità di valutare, da parte dell’azienda, di riconoscere maggiore flessibilità, per periodi temporanei e continuativi, per lavoratrici e lavoratori con gravi patologie certificate dal medico competente e/o gravi disagi.
16.
Disciplina di deroga per eventi di natura eccezionale
16.1.
In caso di eventi eccezionali (a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi atmosferici, emergenze sanitarie, temporanea indisponibilità della sede a causa di lavori di manutenzione) e solo in presenza di apposite previsioni di legge ovvero di ordinanze, l’Azienda può disporre tempestivamente, anche a livello territoriale, la possibilità di ricorrere al lavoro agile derogando, ove indispensabile, alle ordinarie modalità di svolgimento della prestazione, dandone tempestiva informativa alla RSU competente, alle Organizzazioni Sindacali stipulanti e ai lavoratori.
17.
Disposizioni finali
17.1.
A supporto del nuovo modello organizzativo agile, basata su autonomia e responsabilità professionale di tutti i dipendenti, nell’ottica di dare maggior impulso all’uso dei servizi digitali come lavoratori e come cittadini, TI TRUST TECHNOLOGIES srl promuove la diffusione delle connessioni broadband tra i propri dipendenti anche attraverso la possibilità di accedere a condizioni migliorative per l’adesione alle offerte attualmente in vigore.
17.2.
Qualora intervengano incisivi mutamenti ovvero siano riscontrate significative inefficienze tecnico organizzative o produttive, l'Azienda si riserva di sospendere temporaneamente l'applicazione della presente intesa, dandone preventivamente informazione alle Organizzazioni Sindacali stipulanti.
17.3.
Per rendere sempre più efficace l’utilizzo di questo strumento, le parti provvederanno a costituire un Osservatorio all’interno del quale far confluire un monitoraggio semestrale per verificare l’andamento e valutare le modifiche ove ne emerga la necessità.
Letto, confermato e sottoscritto.
p. TI TRUST TECHNOLOGIES srl
Segreterie Nazionali
Favorevole
Contrario
SLC-CGIL
x
FISTel-CISL
x
UILCom-UIL
x
UGL Telecomunicazioni
x
RSU Aldo Baldesi
x
RSU Alessandro Di Cicco
x