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23 Luglio 2018 Amazon Italia Customer Services - Comitato aziendale europeo

Facciamo seguito alle richieste palesate nel corso dell’incontro del 18.07 u.s.

Le informazioni che l’impresa deve fornire ai sensi della direttiva del Consiglio 2009/38 riguardante l’istituzione di un comitato aziendale europeo nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (così come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia della UE del 29 marzo 2001 C-62/99 - Betriebsrat der Bofrost), devono riguardare anche i dati sulla struttura e/o sull’organizzazione del gruppo delle imprese. Tali informazioni sono infatti indispensabili all’avvio delle trattative per l’istituzione di un comitato aziendale europeo.

Come noto, non solo la capogruppo anche un’impresa di tale gruppo è obbligata a fornire agli organi interni di rappresentanza dei lavoratori che ne fanno richiesta i dati che possiede o che è in grado di ottenere.

Parimenti secondo la sentenza della Corte di Giustizia della UE del 13 gennaio 2004 KÜHNE & NAGEL resa nel procedimento C-440/00, gli articoli della direttiva 2009/38 devono essere interpretati nel senso che l’obbligo di informazione derivante dalla direttiva ricomprende le informazioni in merito al numero totale medio dei lavoratori, alla loro ripartizione negli Stati membri, negli impianti aziendali dell’impresa e nelle imprese del gruppo, nonché in merito alla

struttura dell’impresa e delle imprese del gruppo, oltre che alle denominazioni ed agli indirizzi dei rappresentanti dei lavoratori che potrebbero partecipare alla formazione di una delegazione speciale di negoziazione.

Come ribadito anche nella sentenza della Corte di Giustizia del 14 luglio 2004 resa nel procedimento C-349/01, Betriebsrat der Firma ADS Anker GmbH come sia dall’obiettivo sia dalla struttura della direttiva emerge che gli obblighi della direzione centrale devono essere interpretati nel senso che essi comprendono sia l’obbligo di fornire direttamente ai rappresentanti dei lavoratori le informazioni indispensabili all’avvio delle trattative per la creazione di un comitato aziendale europeo sia l’obbligo di fornire dette informazioni ai rappresentanti dei lavoratori tramite la loro impresa, membro del gruppo, cui detti rappresentanti hanno chiesto le informazioni.

Si richiede dunque alle Vs. società di voler comunicare con spirito di cooperazione le informazioni societarie delle entità coinvolte nella costituzione del Comitato Aziendale Europeo, ivi compresa la ragione sociale e la sede di ciascuna delle società componenti, affiliate o sussidiarie del gruppo o su cui il gruppo esercita un’influenza dominante, il numero delle imprese e degli stabilimenti coinvolti e loro localizzazione, il numero dei lavoratori per ogni singolo impianto aziendale (e relativi CCNL applicati) e tutte le informazioni relative alla struttura dell’impresa e del gruppo, in Italia e in ogni singolo Paese europeo.

Distinti saluti.

FILCAMS CGIL FISASCAT CISL UILTUCS

F. Russo M. Ceotto A.Giammella

FILT CGIL FIT CISL UILTRASPORTI

G. Guida M. Diamante M.Odone

SLC CGIL FISTEL CISL UILCOM

M. Del Cimmuto G. Serao F.G. Gozzo

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