


Un emendamento presentato dal Governo, il numero 89.0.100, prevede una modifica all’art 24bis del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 che, se approvato, esonererebbe le aziende che svolgono attività di call center in house dall’obbligo di informare preliminarmente il cliente sul Paese in cui l’operatore con cui parla è fisicamente collocato e da quello di dare la possibilità all’utente di parlare con un operatore collocato in Italia o in altro Paese EU, e lo stesso varrebbe per le chiamate ricevute dai cittadini, ad esempio attraverso il canale dell’outbound; inoltre le aziende committenti sarebbero esonerate dall’obbligo di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione. La di queste modifiche ci sembra in palese contraddizione con la volontà di limitare le delocalizzazioni di attività di call center fuori dall’Italia e comunque verso Paesi fuori dall’UE, in quanto deresponsabilizza una parte importante della filiera del settore dei customer care esonerando i committenti dagli obblighi previsti e lasciando le responsabilità solo in capo alle aziende ratio outsourcer. Se si procedesse in questa direzione non potremmo che trarre la conclusione che il percorso di autoregolamentazione e responsabilizzazione della filiera dei call center proprio a partire dall’impegno dei committenti - promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico a sfociato nel Protocollo siglato lo scorso maggio - è venuto meno ancora prima che le Parti sociali potessero prendere visione dei suoi eventuali risultati attraverso il tavolo di monitoraggio più volte richiesto.
Roma, 1 dicembre 2017
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Call Center - Emendamento modifica articolo 24bis decreto legge 22 giugno 2012 n 83 Telecomunicazioni > Contact Center