p) Nel caso di attivazione di clausole sociali in uscita, al momento dell’avvio della procedura contrattuale prevista dalla art.53 ccnl TLC, l’applicazione di ulteriore flessibilità in riduzione sarà sospesa.
La Società potrà chiedere al Dipendente, che potrà aderire su base volontaria, di svolgere la propria prestazione lavorativa con l'applicazione dei turni spezzati indipendentemente dal profilo orario contrattuale del lavoratore. Tale facoltà potrà essere esercitata dall’Azienda nei confronti dei lavoratori che svolgono la propria prestazione lavorativa da remoto ed in tutti i casi in cui ci sia una esplicita diversa richiesta del Dipendente. Il lavoratore potrà aderire a tale richiesta anche per periodi limitati e non consecutivi. Per turno spezzato si intende l'articolazione giornaliera dell'orario di lavoro che prevede un’intenzione non superiore a 4 ore tra una frazione lavorativa ed un'altra. Ai lavoratori che aderiranno a tale modalità di lavoro, l'Azienda riconoscerà un ticket Restaurant giornaliero dell’importo di 5€ (tale importo non sarà riconosciuto ai lavoratori che nella lettera di assunzione e/o in lettere integrative alla lettera di assunzione hanno già prevista la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa con turni spezzati, se effettuata secondo le previsioni di cui all'art. 26 comma 4 del CCNL TLC).
Le Parti concordano l’inserimento strutturale dell’orario Multiperiodale, al fine di far fronte a necessità ed esigenze operative che derivano da variazioni di intensità dell’attività lavorativa, dovute a motivi stagionali o contingenti. L’orario Multiperiodale, infatti, consente, una maggiore flessibilità nell’organizzazione dei turni lavorativi, permettendo di adattare la distribuzione delle ore di lavoro alle necessità aziendali derivanti da picchi di attività, sia su base settimanale, che su base mensile. Con riferimento all’orario Multiperiodale le Parti concordano che tale applicazione dovrà essere oggetto di accordo con le OO.SS. su base territoriale/nazionale. Lo strumento sarà incompatibile con qualsiasi forma di ammortizzatore sociale e durante l’applicazione della flessibilità.
Le Parti per garantire la corretta fruizione degli istituti da parte dei lavoratori, concordano sulle modalità di utilizzo delle ferie.
Le Parti concordano che la spettanza annua dovrà essere fruita entro l’anno solare di maturazione secondo le modalità previste dal CCNL TLC. Le ferie dovranno essere pianificate secondo l eseguenti tempistiche:
• Gennaio- settembre di ciascun anno: desiderata ferie entro il 7 marzo e approvazione entro il 30 marzo (eventuali rinegoziazioni avverranno entro 10 giorni)
• Ottobre anno in corso–6 gennaio anno successivo: desiderata ferie entro il 30 giugno e approvazione entro il 31 luglio (eventuali rinegoziazioni avverranno entro 10 giorni).
Eventuali ferie residue saranno da smaltire entro il 28 febbraio dell’anno successivo.
Sulla base delle richieste pervenute e dei volumi di attività previste, il Responsabile Operativo provvederà alla loro valutazione e ne comunicherà gli esiti.
Se le giornate delle scadenze delle approvazioni cadono di domenica, il giorno di approvazione sarà anticipato al venerdì precedente.
Nei periodi di luglio e agosto le richieste non potranno superare le due settimane consecutive. Nei mesi di maggio, giugno e settembre, se compatibili con le esigenze aziendali, le richieste potranno eccedere le due settimane consecutive.
Le parti concordano che su base volontaria il dipendente, su richiesta scritta, da far pervenire in amministrazione (o attraverso apposito Tool aziendale di richiesta ferie e/o permessi sull’applicativo Smile.cx), potrà fruire delle ferie a frazioni di ore (utile in caso di residui permessi in negativo).
Per richieste di ferie al di fuori dei periodi cd. “caldi” (ferie natalizie, Pasqua, luglio e agosto e giorni festivi e a ridosso di ponti), pervenute con 15 gg di anticipo, l’azienda accetterà la richiesta entro 72 ore e comunque entro i limiti contrattualmente previsti.
4.2 Ferie solidali
Con riferimento alle ferie e permessi solidali, disciplinati dall’art. 24 del D.Lgs 151 del 2015 e dall’art. 31 bis del CCNL Telecomunicazioni, le Parti convengono la possibilità per i dipendenti di cedere, a titolo gratuito, permessi retribuiti e ferie maturate a colleghi che abbiano esaurito le proprie spettanze e necessitino di ulteriori giorni per assistere non solo figli minori e familiari entro il 1° grado, ma anche coniugi, anche legalmente separati, conviventi di fatto e uniti civilmente, in gravi condizioni di salute documentate e anche per i care-giver.
I lavoratori (“riceventi”) che dovessero trovarsi nelle condizioni di cui all’alinea che precede invieranno all’Ufficio del Personale, tramite apertura di un ticket sul portale aziendale Smile CX, una richiesta con l’indicazione comprovante le condizioni previste dalla legge (“necessità di cure costanti”) rilasciata da una struttura sanitaria pubblica.
L’Ufficio del Personale, nel rispetto della normativa della Privacy, attiverà le procedure necessarie per consentire ai dipendenti “donanti” di esprimere la volontà di cedere i permessi retribuiti e le ferie comunicando al dipendente “ricevente”, tramite risposta al ticket sul portale aziendale Smile CX, il numero dei giorni donati e ai dipendenti “donanti” il numero dei giorni decurtati che, per effetto della cessione, non saranno più nella disponibilità del lavoratore.
Il dipendente “donante” potrà cedere i permessi retribuiti e le ferie per un numero massimo di giorni non superiore a 7 per ogni singola situazione e possono essere fruiti o a giornate intere o ad ore riparametrate al proprio orario contrattuale (FT o PT).
La richiesta di ferie e permessi retribuiti dovrà pervenire all’Ufficio del Personale entro e non oltre il 15 di ogni mese e la raccolta avverrà entro il 20 di ogni mese.
L’Ufficio del Personale invierà la mail per la necessità di effettuare tale “raccolta” comunicando l’esigenza con indicazione del numero di giorni necessari e la durata in cui si effettuerà la raccolta.
Il dipendente “ricevente” potrà utilizzare le ferie e i permessi retribuiti ricevuti il mese successivo alla raccolta effettuata salvo casi eccezionali preventivamente documentati
5) Riduzione Oraria di Lavoro (ROL)
In considerazione delle potenziali situazioni di difficoltà aziendale di carattere economico e/o produttivo e tenuto conto delle possibili variazioni in diminuzione non prevedibili dei volumi di attività, le parti convengono, per tutta la durata del presente accordo, esperito l’esame congiunto ai sensi dell’art. 26 comma 12 del CCNL TLC e, pertanto, l’Azienda potrà richiedere al lavoratore di non prestare l’attività lavorativa per il 100% dei residui ROL maturati e non goduti degli anni precedenti.
Si precisa che, relativamente al perimetro dei lavoratori “ex RBS” della sede di Roma, per i quali è già previsto nella lettera di assunzione l’assorbimento settimanale dei ROL, in caso di residui ROL anni precedenti gli stessi saranno assoggettati alla disciplina di cui all’art. 26 comma 12 del CCNL TLC.
6) Smonetizzazione
Le parti concordano che sino al 31 dicembre 2027 in luogo del trattamento economico di cui all'art. 28 del CCNL TLC per la festività del 4 novembre, sarà riconosciuto, a tutto il personale che ne abbia diritto, un permesso retribuito, fruibile a frazione minima di 4 ore. Inoltre per lo stesso periodo di cui sopra, per le festività coincidenti con la domenica (ivi inclusa la festività del Santo Patrono), il lavoratore su base volontaria, in luogo del trattamento economico di cui all'art. 28 del CCNL TLC, potrà optare per il riconoscimento di un giorno di permesso retribuito per ciascuna festività.
Tutti i permessi di cui sopra dovranno essere inderogabilmente fruiti entro la fine dell'anno di competenza qualora l’impossibilità sia da attribuire all’azienda, i residui rimarranno comunque nella disponibilità del lavoratore; in caso contrario non saranno più nella disponibilità del lavoratore né potranno essere monetizzati. Inoltre, al fine di facilitare la fruizione di detti permessi, fermo restando eventuali conguagli, tale titolo di assenza sarà imputato, attraverso i sistemi informatici aziendali, in via prioritaria rispetto agli altri istituti contrattuali (Ferie, Rol, Permessi ex festività).
7) Equivalenza tra lavoro in sede e da remoto
Per favorire un utilizzo sempre più efficace e diffuso del lavoro da remoto, è importante garantirne l’equivalenza rispetto a quello svolto in sede. In questo contesto, si adottano alcuni parametri per assicurare un’efficace operatività e una qualità del servizio adeguata, indipendentemente dal luogo di lavoro:
• Accessibilità e tempestività, ovvero la capacità di essere contattabili e operativi negli orari previsti, assicurando continuità nelle attività e nella collaborazione con colleghi e clienti.
• Qualità del servizio, valutata attraverso il livello di soddisfazione dei clienti e il rispetto degli standard aziendali.
• Affidabilità degli strumenti di lavoro, garantendo una connessione stabile e un corretto funzionamento delle dotazioni tecnologiche per operare senza intenzioni.
• Efficacia operativa, verificando il regolare svolgimento delle attività attraverso strumenti di supporto e momenti di confronto periodici.
Il monitoraggio dei punti sopra descritti, fermo restando il rispetto delle norme sulla Privacy, avverrà a consuntivo di norma settimanale per individuare eventuali difficoltà e, se necessario, attivare momenti di formazione e supporto in sede per la durata necessaria a completare il percorso formativo necessario a colmare le lacune individuate. Questo percorso sarà finalizzato a ottimizzare l’organizzazione del lavoro e a mantenere elevati standard di servizio e nessun risultato sarà utilizzato ai fini disciplinari e/o valutativi.
I punti sanciti nel presente punto 7) saranno oggetto di confronto tra le parti per armonizzarli all’accordo in vigore sul lavoro agile.
8) Misure a sostegno della formazione
La società ritiene che la formazione rappresenti uno strumento fondamentale per la crescita professionale dei propri dipendenti e per il consolidamento dell’Azienda nei nuovi scenari di mercato. Infatti, le Aziende hanno necessità di adeguarsi a nuovi modelli organizzativi e produttivi in risposta alle transizioni ecologiche, digitali e in caso di progetti di investimento strategico o di transizione industriale. L’Azienda, pertanto, procederà nell’ambito e nei limiti della professionalità esistente ad individuare, compatibilmente con esigenze tecniche, produttive e organizzative, forme di re-skilling del personale utili all’accrescimento della professionalità e allo sviluppo di nuove competenze. L’Azienda farà particolare attenzione alle opportunità di reperire finanziamenti destinati alla formazione che saranno di volta in volta oggetto di specifici accordi con le OO.SS. secondo prassi consolidata.
9) Fondo Bilaterale delle Telecomunicazioni
Il Fondo Bilaterale delle Telecomunicazioni rappresenta uno strumento chiave per il sostegno e lo sviluppo del settore, finanziato attraverso contributi delle imprese e dei lavoratori.
Le Parti concordano sull’importanza del Fondo Bilaterale delle Telecomunicazioni quale strumento di sostegno e sviluppo del settore, volto a garantire la tutela occupazionale e il miglioramento delle condizioni di lavoro.
In tale ottica, il Fondo potrà essere utilizzato per:
• Formazione e riqualificazione professionale – Le aziende, in accordo con le rappresentanze sindacali, potranno accedere alle risorse del Fondo per finanziare percorsi formativi volti all’aggiornamento delle competenze dei lavoratori, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e ai cambiamenti del mercato.
• Sostegno al reddito – In caso di crisi aziendali, riorganizzazioni o processi di transizione industriale, il Fondo potrà essere utilizzato per misure di integrazione salariale e accompagnamento alla ricollocazione, con modalità definite nell’ambito della contrattazione collettiva.
Le modalità di accesso e l’utilizzo delle risorse saranno oggetto di verifica congiunta.
10) Misure a sostegno dell’utilizzo di nuove tecnologie
In considerazione di quanto sopra indicato, tenuto conto delle innovazioni che hanno caratterizzato il mercato del BPO, al fine di consentire alla Società di rispondere alle esigenze di mercato, si rende necessario ricorrere a forme di tecnologie basate sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale a supporto, e non a sostituzione dell’attività dei lavoratori.
Le Parti concordano nel monitorare l’andamento del presente Accordo con incontri semestrali su richiesta di una delle Parti.
Il presente Accordo, costituisce l’atto conclusivo di un percorso di relazioni sindacali che ha portato alla sottoscrizione di accordi che rappresentano un corpo unico e inscindibile (Premio di risultato, Accordo di Lavoro Agile e Fondo Nuove Competenze). Il presente Accordo ha durata triennale, a far data dal 1° luglio 2025.
Letto, confermato e sottoscritto
COVISIAN S.P.A SLC CGIL FISTEL CISL UILCOM UIL UGL TELECOMUNICAZIONI