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20 Marzo 2020
Covisian - Verbale di accordo fondo integrazione salariale
Addì 20 marzo 2020, si sono riunite in modalità videoconferenza la Società Covisian S.p.A. (anche
a nome dell’omonimo gruppo) le Segreterie Nazionali della SLC CGIL - FISTEL CISL – UILCOM
UIL – UGL TELECOMUNICAZIONI, (a seguire “le Parti”) per concordare criteri e modalità di
applicazione in relazione all’accesso al trattamento ordinario del Fondo di Integrazione Salariale con
erogazione di assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” ai sensi dell’Art. 19 D.L. 17
marzo 2020.
L’Azienda e le OO.SS. SLC CGIL - FISTEL CISL - UILCOM UIL – UGL TELCOMUNICAZIONI,
in data 16 marzo hanno sottoscritto un Accordo per la costituzione dei Comitati paritetici di sito per
l’applicazione e la verifica delle regole del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” siglato
in data 14 marzo 2020 da CGIL, CISL, UIL e Parti datoriali su invito del Governo.
Le Parti, dopo ampia discussione concordano di gestire l’avvio della fase di applicazione dello
strumento di sostegno al reddito, fino al 10 aprile p.v., convenendo sulla necessità che la misura
concorra, congiuntamente al piano aziendale di remotizzazione delle postazioni, già in corso di
esecuzione in tutte le sedi produttive del gruppo Covisian in Italia con l’obiettivo di una graduale
riduzione dell’utilizzo dello strumento in concomitanza del completamento del piano di
remotizzazione, all’innalzamento dei livelli di sicurezza della salute di tutti i lavoratori e anche alla
essenziale stabilità economico-finanziaria di Covisian stessa, sulla esigenza di definire, in relazione
alla modalità ed al perimetro di applicazione degli ammortizzatori sociali, i seguenti principi:
1. Il Ricorso all’ammortizzatore sarà effettuato nei seguenti casi:
a) per la riduzione del Personale presente presso i siti aziendali per garantire Sicurezza dei
lavoratori, come da protocolli già adottati e condivisi con l’accodo sindacale nazionale del
16 marzo u.s. (es: le posizioni a scacchiera), in concomitanza con avvio del processo di
remotizzazione delle postazioni degli operatori;
b) in caso di chiusura delle sedi (o parti di esse) in conseguenza di necessità di effettuare
sanificazioni straordinarie, come da protocollo sanitario adottato, oppure a seguito di
eventuali provvedimenti emessi dalle Autorità competenti;
c) per tutelare la salute dei lavoratori di cui all’Art. 39 del DL 17 marzo 2020 (dipendenti
disabili gravi o con figli disabili gravi oppure lavoratori con gravi patologie,
immunodepressi o ridotta capacità lavorativa), qualora la loro prestazione lavorativa non
possa, al momento, essere svolta da remoto per motivazioni tecnologiche;
d) in caso di interruzione totale o parziale di servizi a seguito di determinazioni dei
Committenti connesse e/o conseguenti l’emergenza “Covid-19”. In relazione ai casi di cui
al presente punto saranno sospesi anche i lavoratori dei reparti interessati alla diminuzione
e cessazione già posti in lavoro remotizzato;
e) chiusura di reparti aziendali non indispensabili alla produzione come previsto dall’art.1
comma 7 lettera c) del DPCM 11 marzo 2020 n.6.
2. Perimetro, decorrenza dell’applicazione della sospensione e criteri di rotazione:
a) Tutto il personale aziendale potrà beneficiare della misura di fondo integrazione salariale
emergenza “Covid-19”;
b) Tale sospensione potrà avere decorrenza, nel rispetto del comma 1 dell’art. 19 del DL 17
marzo 2020, a far data dal 2 marzo 2020;
c) La rotazione verrà effettuata all’interno delle singole commesse tra i profili professionali
fungibili: i criteri di rotazione, che dovranno rispettare criteri di equità, saranno indirizzati
prioritariamente verso i dipendenti che lavorano presso le sedi operative ma potranno
interessare anche i lavoratori già posti in lavoro remoto qualora si verifichino le condizioni
di cui al punto 1 d.
Le Parti concordano che le verifiche del presente accordo vengono demandate alle RSU/RSA dei
singoli centri e le competenti OO.SS. mediante incontri periodici anche in modalità telematica.
L’Azienda garantirà l’anticipazione del trattamento ai lavoratori per le competenze relative al
corrente mese di marzo.
In relazione alla necessità aziendale di verificare l’impatto finanziario di tale anticipo, Le parti
convengono di incontrarsi entro il 31 marzo p.v. per definire le eventuali modalità di prosecuzione
del presente accordo tenendo conto anche dei futuri e successivi interventi normativi.
Il presente accordo, unitamente alle successive informazioni preventive che saranno fornite alle
RSU/RSA, è da ritenersi parte integrante delle informazioni effettuate ai sensi del comma 2 del art.
19 del DL 17 marzo 2020,
Letto, confermato e validato in via telematica.
COVISIAN S.p.A. SLC CGIL FISTEL CISL UILCOM UIL UGL Telecomunicazioni
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