Il restante 70% del Premio stanziato è legato al raggiungimento di una delle soglie percentuali di EBITDA, che funge da cancello di accesso alle piste degli indici di perfomance e di presenza, e, pertanto, al dipendente sarà corrisposta la relativa percentuale del premio maturato (come indicato nella tabella a seguire), sulla base degli indici di perfomance e di presenza raggiunti dal lavoratore.
120%
5. Importo del Premio
L’ammontare previsto nel caso di raggiungimento del target massimo degli obiettivi previsti sulle tre piste di incentivazione è di 400 €/FTE per gli operatori e di 500 €/FTE per i Team Leader.
A norma dell’art. 1 comma 184 della Legge 208-2015 e successive modifiche ed integrazioni, in forza del quale i premi di risultato possono essere fruiti, in tutto o in parte, attraverso servizi di welfare, previsti dalla normativa di legge, le Parti concordano che i lavoratori interessati, fermo restando i requisiti di legge, potranno convertire tutto il premio spettante in welfare. A tal fine, è attivato un portale welfare, già noto ai dipendenti, attraverso cui i lavoratori potranno scegliere i vari beni e servizi proposti. Al fine di incentivare la conversione del Premio di risultato in welfare, l’Azienda, a fronte di tale scelta, erogherà, sul 70% del premio legato alle soglie EBITDA, un maggiore contributo, pari al 10%, al Lavoratore che deciderà di convertire la totalità del premio.
Considerati i vantaggi emersi nel confronto, circa l’erogazione del premio sotto forma di welfare, in considerazione della normativa vigente, le parti si incontreranno per determinare forme e modalità di pagamento in relazione alla legislazione in vigore.
Questa modalità consente di usufruire del premio in un’ottica vantaggiosa beneficiando delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente ed accedendo ad un ampio ventaglio di servizi dedicati al benessere individuale e familiare.
6. Criteri di erogazione del Premio di risultato
Il Premio di Risultato, così come definito, sarà erogato a tutto il personale del CCNL Telecomunicazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con contratto di apprendistato in forza alla data di erogazione dello stesso, ad eccezione del personale coinvolto da specifici piani di MBO individuale.
Nei confronti del personale assunto nell'anno fiscale in corso il valore del Premio di Risultato sarà proporzionato ai giorni di effettiva presenza in servizio in detto anno fiscale, presupposta una anzianità di servizio minima pari a sei mesi, con conseguente riconoscimento di pari quote giornaliere. Al personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale indeterminato in forza alla data di erogazione del Premio di Risultato, verrà riconosciuto proporzionalmente rispetto all'orario contrattuale; medesimo meccanismo troverà applicazione in caso di variazione in aumento ovvero in diminuzione dell'orario di lavoro individuale effettuato in corso di anno. Nei casi di assenza dal servizio non retribuita superiore a 15 giorni di calendario in un mese, sarà detratta la quota di Premio di Risultato intera del mese di riferimento (1/12).
Qualora si riscontrassero i casi elencati al comma 5 dell’art. 56 del CCNL telecomunicazioni, in relazione a mancato pagamento dell’EGR, il Premio di risultato non sarà pagato.
Per il personale a tempo indeterminato impiegato su attività dove non è possibile definire un indice operativo di team o un indice qualitativo di commessa (es. sportellisti Aziende Sanitarie), nonchè per i dipendenti afferenti alle aree di staff diretto che non percepiscono Mbo (Management By Objectives), verrà riconosciuto l’EGR secondo le modalità previste all’art. 56 del CCNL TLC erogato in modalità welfare sulla piattaforma aziendale.
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Le parti hanno inteso definire l'importo del Premio di Risultato in senso onnicomprensivo, ciò in quanto in sede di quantificazione si è tenuto conto di ogni incidenza; pertanto, detto premio non avrà riflesso alcuno su altri istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti di alcun genere. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal II comma dell'art. 2120 c.c., le parti convengono che le somme riconosciute a titolo di Premio di Risultato sono escluse dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
Le parti dichiarano che, ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato, i contenuti del presente Accordo, relativo all'istituzione del Premio di Risultato, sono conformi alla disciplina attualmente vigente in materia di regime fiscale agevolato, in particolare all’art. 1 commi da 182 a 189 della legge 208/2015 e ss.mm.ii., all’art. 1 comma 385 legge 207/2024 ed al DM 25.3.2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nei limiti e alle condizioni previste dalla predetta disciplina.
Le parti, inoltre, si danno atto che alle somme oggetto del presente Accordo sarà applicato quanto previsto in tema di incentivi contributivi alla contrattazione aziendale dall'art. 1, commi 67 e 68, della legge 247/07 e successive modifiche ed integrazioni.
Le parti si danno atto che con ciò si realizza quanto previsto nell'Accordo Interconfederale del 10 gennaio 2014 nonché dai vigenti Accordi Interconfederali.
Le parti concordano di istituire un Osservatorio sul Premio di Risultato composto da nr. 3 referenti di parte aziendali e nr. 2 referenti sindacali per ciascuna sigla, al fine di monitorare l'andamento di tale intesa. Le parti concordano che l’Osservatorio si riunirà nella seconda di settimana di settembre 2026 e con cadenza bimestrale.
Le disposizioni del presente accordo sono correlate e inscindibili tra loro e costituiscono un corpo unico con gli Accordi sottoscritti in pari data.
Le parti confermano, infine, che il presente accordo viene sottoscritto dalle Segreterie Nazionali e Territoriali e le RSU di SLC CGIL, FISTEL CISL, UILFPC UIL e UGL TELECOMUNICAZIONI.
Milano, 09.07.2026
COVISIAN S.P.A.
SLC-CGIL
FISTEL CISL
UILFPC UIL
UGL- TELECOMUNICAZIONI
LE RSU DI COVISIAN