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25 Marzo 2026 Gruppo Distribuzione - Verbale di accordo erogazione elemento garanzia retributiva tramite piattaforma welfare

In data odierna 25/03/2026, si sono incontrati in videoconferenza, le società
Gruppo Distribuzione;
Youtility Center;
Distribuzione Italia
e
le Segreterie Nazionali di:
Slc Cgil rappresentata da Daniele Carchidi,
Fistel Cisl rappresentata da Fabrizio Morroni,
Uilcom Uil rappresentata da Alessandro Mannavola,
UGL rappresentata da Luigi Le Pera
di seguito congiuntamente indicate come “Parti”;
Premesso che:
Con il presente accordo si intende introdurre la possibilità su base volontaria della conversione in welfare dell’elemento di garanzia retributiva (d’ora in poi anche “EGR”) di cui all’art. 56 del CCNL TLC;
Tanto premesso le Parti condividono quanto segue.
In relazione alle premesse e all’EGR 2025 corrisposto nell’anno 2026, su base volontaria e in via sperimentale e strettamente correlato all’annualità in corso, i dipendenti assunti a tempo indeterminato che non abbiano percepito nel corso dell’anno precedente altri trattamenti economici individuali o collettivi comunque soggetti a contribuzione, potranno optare per la conversione in welfare, giusto quanto previsto dalla normativa vigente (art. 1 comma 184 L. 208/15), optando per le seguenti modalità di riconoscimento, fatto salvo in ogni caso quanto disposto dall’art.56 co. 1 CCNL Telecomunicazioni.
Corresponsione integrale in welfare, non soggetta ad alcuna ritenuta previdenziale e fiscale, secondo la seguente suddivisione:
260 euro lordi per full time;
200 euro per part time 75%;
150 euro per part time 50%.
Con elargizione tramite piattaforma welfare web messa a disposizione a partire dal 25/05/2026 . Per i contratti a percentuale oraria non indicati nella suddetta tabella, si procederà a ripartizione con arrotondamento alla cifra prevista più vicina.
Corresponsione economica:
Ai lavoratori aventi diritto che non aderiranno alla conversione in welfare dell’EGR continuerà ad essere applicato quanto previsto dall’art. 56 del CCNL TLC.
In entrambi i casi l’importo sarà corrisposto pro-quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio prestati dal lavoratore nella Società nel corso del 2025. La prestazione di lavoro superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Tale importo è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi, comprensivo degli stessi.
Tutti i lavoratori che intendano mantenere quanto previsto dall’art. 56 del CCNL TLC, dovranno segnalarlo alla Società attraverso apposita comunicazione scritta da inviare all’indirizzo HR administration di sito con oggetto “EGR” entro il 30/04/2026
Ambito di Applicazione
II presente Accordo si applica a tutti i dipendenti delle Società di cui sopra
Letto, approvato, sottoscritto e convalidato in via telematica.
Slc Cgil
Daniele - Carchidi,
Fistel Cisl
Fabrizio Morroni
Gruppo Distribuzione
Youtility Center
Uilcom Uil -
Alessandro Mannavola
UGL
Luigi Le Pera
Distribuzione Italia

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