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25 Maggio 2023 Innovaway - Verbale di accordo contratto di solidarietà

Il giorno 25 maggio 2023, in videoconferenza con la Dott.ssa Maria Cristina Gregori della Divisione IV della Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è tenuta una riunione per l’espletamento dell’esame congiunto, ex art. 24 del D.lgs. n°148/2015, richiesto dalla società INNOVAWAY SPA a socio unico finalizzato alla concessione dello strumento del contratto di solidarietà ai sensi di quanto previsto dall’art. 21, co.1, lett c) del D.LGS.148/2015.
Hanno partecipato:
- Per Innovaway Spa a socio unico: Concetta Brandi e Maurizio Rumolo;
- Per Slc-cgil nazionale: Daniele Carchidi;
- Per Fistel cisl nazionale: Gianfranco Laporta;
- Per Uilcom Uil nazionale: Alessandro Mannavola;
- Per Fim cisl nazionale: Vito Bianchino;
- Per la Fim cisl territoriale: Barbara Caroti, Marco Ferrucci, Emanuela Di Vietro;
PREMESSO CHE
A) INNOVAWAY SPA ha presentato richiesta di incontro per la sottoscrizione dell’accordo di cui all’art. 21, co.1, lett.c) del D.lgs.148/2015 e s.m.i. e, pertanto, il Ministero del Lavoro ha convocato le Parti interessate per la riunione odierna.
B) Nel corso del presente incontro i referenti aziendali hanno dichiarato quanto segue:
- La società esercita attività di Service Desk Help Desk e IT ed occupa complessivamente n. 865 dipendenti di cui n. 6 dirigenti n. 20 quadri n. 839 impiegati, nelle sedi di Napoli, Roma, Torino, Milano, Bari. L’intervento dell’ammortizzatore sociale si rende necessario per le seguenti aree di attività produttiva Remote Service ed attività di Staff, che interessano tutte le sedi menzionate eccetto la Filiale di Bari.
- L’Azienda, superato il periodo di emergenza covid, nel corso dell’anno 2021 e 2022, ha purtroppo registrato la cessazione di alcune commesse che vedevano impegnate continuativamente numerose risorse nell’ambito industriale, luxory-retail e servizi verso la PA; contemporaneamente si è verificato un calo di volumi su commesse in ambito di assistenza tecnica / bancaria. Tali perdite hanno causato anche il conseguente calo di fatturato.
- La Società ha cercato di riassorbire al proprio interno le eccedenze di personale che si sono registrate a seguito della descritta perdita di commesse e di volumi al fine di non disperdere il patrimonio di competenze e professionalità e di mantenere gli attuali livelli occupazionali.
- Per fronteggiare la descritta situazione, Innovaway spa ha formato il proprio personale al fine di far acquisire allo stesso nuove competenze, soprattutto nel settore della Information Technology segnatamente nel campo della programmazione/assistenza sistemistica, ove la riduzione dei volumi è meno sensibile e vi è una richiesta di personale in grado di svolgere attività di programmazione informatica. Il processo di riqualificazione è tuttavia lento e la Società che costantemente opera sul mercato e partecipa a gare per l’aggiudicazione di servizi attraverso il proprio settore commerciale, conta di recuperare fatturato e attività tramite l’aggiudicazione di alcune delle numerose gare cui sta partecipando.
- L’azienda ha, altresì, deciso di fare sempre un minor uso di personale con contratto di lavoro interinale, riducendo l’utilizzo alla ipotesi di profili professionali non presenti in azienda e di difficile reperibilità.
- Sotto il profilo degli investimenti la Società, oltre a quanto programmato per l’acquisto e lo sviluppo di nuove tecnologie ha fortemente investito anche rafforzando in maniera significativa il proprio ufficio commerciale.
- Per far fronte a tali criticità e grazie al proficuo confronto che si è aperto con le OO.SS., l'azienda ha fatto ricorso al FIS per un totale di 26 settimane nel periodo 19.09.2022 al 18.03.2023.
- Durante l’attuazione di tale ammortizzatore, la Società non ha purtroppo registrato l’acquisizione di nuove commesse, che conta tuttavia di poter conseguire già a partire dal primo trimestre 2024.
C) All'esito del confronto odierno, le Parti, pertanto, a fronte dell'eccedenza dichiarata dalla società pari a n. 100 unità lavorative, ed al fine di salvaguardare i livelli occupazionali hanno deciso di attivare lo strumento del contratto di solidarietà di tipo difensivo di cui all'art. 21, co.1, lett. c) del D.lgs.148/2015 e s.m.i..
TUTTO CIO’ PREMESSO E VISTO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE
1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2) INNOVAWAY SPA presenterà, ai sensi dell’art. 21, co.1, lett.c) del D.lgs 148/2015 e s.m.i., istanza per l’attivazione del contratto di solidarietà di tipo difensivo per la durata di 12 mesi, a decorrere dal 1° luglio 2023.
3) Il personale coinvolto che, nel periodo sopraindicato, potrà essere interessato dal provvedimento di riduzione dell’orario di lavoro è complessivamente pari a n. 100 fte, come individuato nella tabella allegata al presente contratto. I lavoratori interessati al provvedimento sono distribuiti nell’area produttiva e nello staff che si occupa di attività operative nonché a supporto. In particolare, i dipendenti appartenenti all’area “service officer” ovverosia degli addetti alle attività di service desk é suddiviso tra i vari servizi come HC e FTE come meglio precisato nella tabella menzionata. Nella medesima tabella risulta, altresì, individuata l’articolazione dell’orario di lavoro che tiene conto dei due differenti CCNL applicati in azienda: metalmeccanico e telecomunicazioni.
4) Le sedi interessate dalla riduzione sono tutte quelle menzionate in premessa ad eccezione di quelle di Bari.
5) Durante il periodo di vigenza del presente accordo, la riduzione media dell’orario per i lavoratori interessati al Contratto di Solidarietà non sarà superiore all'80% dell'orario parametrata sul mese, come previsto dall'art. 21 comma 5 del d.lgs. 148/2015 e s.m.i..
6) Nell’arco dell’intero periodo annuale di intervento del “contratto di solidarietà” la percentuale di riduzione dell’orario di lavoro riferita ad ogni singolo lavoratore interessato non potrà essere superiore al 90%, intendendosi tale percentuale come la media del totale delle riduzioni di orario effettuate in ciascun mese da ogni singolo dipendente, anche per entità inferiori o superiori a tale percentuale media.
7) La Società, previa comunicazione alla RSU, potrà, per soddisfare esigenze di maggior lavoro derivanti da necessità tecniche, organizzative e/o produttive qualora si rendesse necessario aumentare l'attività lavorativa con contestuale minor ricorso al CdS.
8) I lavoratori interessati apprenderanno del regime di solidarietà dalla pubblicazione dei turni che vengono comunicati di norma su base mensile entro il 20 del mese precedente le sospensioni come in uso in azienda. Eventuali revoche o modifiche della solidarietà saranno rese note di norma con un preavviso di 48 ore. In tal caso, l’azienda accoglie la richiesta delle OO.SS di favorire, ove possibile, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.
9) La Società si impegna, altresì, a favorire l’utilizzo dello smart working da parte del personale interessato alla Solidarietà facendo in modo che nelle giornate di riduzione oraria la prestazione ridotta sia resa in modalità agile;
10) Accanto allo strumento rappresentato dal contratto di solidarietà come sino ad ora pattuito la Società si impegna a favorire strumenti di riqualificazione del personale anche attraverso l’adesione al Fondo nuove competenze/formazione con fondi interprofessionali e le OO.SS. offrono la loro disponibilità ad un confronto su questi temi;
11) La società si impegna ad effettuare una equa riduzione oraria del personale sospeso in solidarietà difensiva per ambiti e settori lavorativi di appartenenza.
12) La Società anticiperà il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
13) Le Parti concordano di effettuare incontri con cadenza di norma trimestrale, o su richiesta delle Parti, per monitorare l’applicazione del presente accordo.
Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di aver concluso l’esame congiunto e di aver raggiunto l’accordo di cui all’art. 21 co.1, lett.c) del D.lgs.148/2015 e s.m.i..
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dichiara esperita, con esito positivo, la procedura di esame congiunto ex art. 24 del D.lgs. n. 148/2015.
La Direzione Generale dei rapporti dl lavoro e delle Relazioni Industriali, al termine del confronto tra le Parti, trasmetterà tempestivamente il presente accordo alla Divisione IV della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione per i successivi adempimenti di competenza.
Letto, confermato, sottoscritto
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
INNOVAWAY SPA SLC CGIL
FISTEL CISL
UILCOM UIL
FIM CISL

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