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29 Maggio 2020
Koinè - Situazione aziendale
In data odierna si è tenuta la riunione, in videoconferenza, tra Koinè e le Segreterie Regionali di SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCOM-UIL, unitamente alle rispettive RSA delle unità produttive di Padova e Maerne di Martellago di aggiornamento della situazione aziendale a seguito della richiesta di proroga del Fondo Integrazione Salariale (FIS) avviata lo scorso 15 maggio.
I responsabili di Koinè in premessa hanno presentato il Dott. Amata che assume il ruolo di responsabile delle relazioni sindacali, riconfermando poi, quanto detto nella precedente riunione per i prossimi mesi con prospettive di ripresa “incoraggianti”, per cui sembrano esserci le condizioni per avere una riduzione dell’applicazione del FIS grazie all’aumento dei volumi di attività anche per il servizio HERA, commessa in scadenza tra qualche mese, per la quale ci sono incoraggianti segnali con zero penali e ritorno “seppur esiguo” di marginalità di guadagno.
Con tali prospettive Koinè ha spiegato che la richiesta di ulteriori 4 settimane di FIS previste dal c.d. Decreto Rilancio per i mesi di settembre e ottobre è stata fatta in via “cautelativa” con la speranza di non doverne far ricorso grazie alla possibile piena ripresa dell’attività.
Come FISTel CISL abbiamo rinnovato a Koinè la richiesta di una precisa applicazione di quanto previsto dal CCNL TLC per quanto concerne la decisione aziendale di non riconoscere nelle giornate di FIS fatte nei mesi di aprile e maggio, la piena maturazione degli istituti indiretti (retei di ferie, permessi, 13° mensilità) con la decurtazione degli stessi in base al mero conteggio matematico delle ore lavorate in quanto oltre all’importante contribuito dato dalle lavoratrici e lavoratori in questo periodo di emergenza (spesso in situazioni di difficoltà dovuti a problemi di connessioni, pc/software lenti ecc..) il comma 6 dell’articolo 31 – Ferie – prevede che nel mese il rateo di ferie sia integralmente maturato se nel corso dello stesso si abbia prestato servizio per frazioni superiori a quindici giorni. Analogo discorso vale per le 4 giornate di permesso individuale in sostituzione delle soppresse festività religiose, di cui alla legge 5 marzo 1977 n. 54 e del relativo trattamento, le quali in caso di assenze non valide agli effetti del servizio prestato vanno ridotti in proporzione ai mesi di anzianità di servizio maturati nel corso dell’anno.
Infine, è stata chiesta anche una verifica sul coefficiente, parametro 173 previsto dall’articolo 40 del CCNL TLC, utilizzato per determinare la paga oraria da detrarre per le ore non lavorate per FIS in quanto come per determinare l’integrazione salariale dell’Inps riteniamo dovrebbe essere utilizzato il parametro delle ore lavorabili nel mese (es. marzo 176, aprile 176, maggio 168 giugno 176 ecc..).
La Segreteria Regionale FISTel CISL Veneto
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