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15 Febbraio 2021 Telecomunicazioni - Nota congiunta bonus e cambio appalto

Con la presente si intende fornire una indicazione univoca circa il rapporto tra l’erogazione del Bonus
previsto nell’allegato 1) dell’Accordo di rinnovo del 12 novembre 2020 e la disciplina in caso di
successione di imprese in occasione dei cambi di appalto con il medesimo committente e per la
medesima attività di call center.
A tal riguardo si osserva quanto segue:
1) le imprese il cui esercizio sociale si chiude nel mese di dicembre erogheranno, con le
competenze del mese dell’anno 2021 successivo a quello di scioglimento della riserva da parte
delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo di rinnovo CCNL, un importo
lordo pari a € 450, indifferenziato per livello di inquadramento ai lavoratori a tempo
indeterminato con anzianità di servizio a tutti gli effetti riconosciuta, anche con riferimento
all’Accordo 30 maggio 2016, superiore a dodici mesi in forza nel mese di erogazione. Per le
imprese che svolgono attività di CRM/BPO l’importo viene erogato con le seguenti modalità:
 € 225 con le competenze del mese dell’anno 2021 successivo a quello di scioglimento
della riserva;
 € 225 trascorsi dodici mesi dalla prima erogazione.
2) le imprese il cui esercizio sociale si chiude nel mese di marzo erogheranno, con le competenze
del mese di aprile 2021, successivamente allo scioglimento della riserva da parte delle
Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo di rinnovo CCNL, un importo lordo
pari a € 450 indifferenziato per livello di inquadramento lavoratori a tempo indeterminato con
anzianità di servizio a tutti gli effetti riconosciuta, anche con riferimento all’Accordo 30
maggio 2016, superiore a dodici mesi in forza nel mese di erogazione. Per le imprese che
svolgono attività di CRM/BPO l’importo viene erogato con le seguenti modalità:
 € 225 con le competenze del mese di aprile 2021;
 € 225 trascorsi dodici mesi dalla prima erogazione.
Detto importo:
 è riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale;
 è escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto ed è stato quantificato
considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta e indiretta, di
origine legale o contrattuale ed è quindi, comprensivo degli stessi.
In ragione di quanto precede le imprese che svolgono attività di CRM/BPO provvederanno ad erogare
il suddetto importo con le seguenti modalità:
 avranno titolo alla corresponsione del Bonus, da parte del datore di lavoro presso il quale sono
in forza nel mese di erogazione della prima quota, i lavoratori che abbiano una anzianità di
servizio a tutti gli effetti riconosciuta, anche con riferimento all’Accordo 30 maggio 2016,
superiore a dodici mesi, intendendosi per tale il periodo minimo di applicazione del CCNL
TLC ai rapporti di lavoro del personale interessato;
 Qualora entro l’arco temporale successivo all’erogazione della quota iniziale del Bonus e
prima dell’erogazione della seconda quota intervenga un cambio di appalto, con applicazione
della procedura prevista dal CCNL TLC con il conseguente passaggio del personale
interessato al fornitore entrante, tale secondo importo sarà corrisposto dal datore di lavoro
presso il quale i lavoratori erano in forza nel mese di erogazione della prima quota del Bonus.
Anche in tale ipotesi la seconda quota sarà comunque erogata dal fornitore uscente entro le
scadenze definite nell’Accordo del 12 novembre 2020 ovvero all’atto del passaggio del
personale interessato presso il fornitore entrante. Tale modalità di corresponsione della
seconda quota del Bonus sarà osservata anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro
che dovessero intervenire entro il medesimo arco temporale di cui sopra.
Assotelecomunicazioni-Asstel Slc-Cgil Fistel-Cisl Uilcom-Uil

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