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14 Aprile 2025
Telecontact Center - Verbale di accordo agibilità sindacali
• Le Parti in data odierna hanno definito un Verbale di Accordo in ordine alla elezione, costituzione e funzionamento della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) e dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), individuano a tal fine le unità produttive.
• ai singoli componenti della RSU sono riconosciute per l’espletamento del loro mandato, fino a 96 ore annue di permessi in sostituzione di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della Legge n. 300/1970;
• con riferimento e conformemente a quanto previsto in materia di permessi per motivi sindacali e cariche elettive dall’art. 9 del vigente CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione, fermo restando quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, le Parti intendono disciplinare la materia delle agibilità sindacali (permessi retribuiti) pe il periodo 1° gennaio 2025-31 marzo 2026.
si conviene quanto segue.
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo
1. Alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Accordo saranno concessi permessi retribuiti complessivi, per il periodo 1° gennaio 2025 - 31 marzo 2026, nella misura pari all’indicatore annuale pari a 5 ore, moltiplicato per il numero di dipendenti di Telecontact Center S.p.A, calcolati in FTE e al netto del personale dirigente, in forza al 31 dicembre dell’anno 2024, riparametrati per il periodo 1° gennaio 2025 - 31 marzo 2026.
2. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti si impegnano a comunicare all’Azienda, entro il mese di giugno 2025, la ripartizione dei permessi tra le stesse nonché a garantire che i beneficiari dei permessi rispettino pienamente le previsioni dell’accordo 11 maggio 2020 in materia di smaltimento di ferie e permessi.
3. Il monte ore di cui al punto 1, che comprende quanto previsto dall’art. 9, comma 2 del vigente CCNL TLC, potrà essere destinato dalle rispettive Segreterie Nazionali sia alle proprie Rappresentanze Sindacali Unitarie, sia ai componenti degli organi direttivi nazionali, regionali/territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti la presente intesa, per lo svolgimento delle funzioni dei rispettivi componenti. Ciascuna delle organizzazioni sindacali si impegna ad effettuare la comunicazione dei componenti dei propri organismi direttivi secondo le modalità previste dai commi 2 e 3 dell’art. 9 del CCNL TLC e a comunicare all’Azienda entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo i nominativi dei dirigenti sindacali autorizzati a fruire dei permessi e quelli preposti alla autorizzazione dei permessi sindacali.
4. In considerazione dello svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle RSU e RLS, nonché della complessità degli impegni relazionali di periodo, in via del tutto eccezionale e non ripetibile, per il periodo 1° gennaio 2025-31 marzo 2026, il monte ore di cui al punto precedente viene incrementato di 1.000 ore complessive.
5. Ciascuna Segreteria Nazionale delle Organizzazioni Sindacali stipulanti la presente intesa comunicherà per iscritto all’Azienda, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presenta intesa, la ripartizione del monte ore Nazionale da attribuire alle proprie strutture e/o ai propri rappresentanti eletti.
6. L’Azienda comunicherà periodicamente a ciascuna Segreteria Nazionale stipulante la presente intesa, il consuntivo dei permessi sindacali fruiti dall’O.S. e rientranti nella quota destinata allo svolgimento dell’attività di organizzazione di cui al presente verbale.
7. Le Parti concordano quanto segue con riferimento all’utilizzo dei ticket rappresentativi dei permessi sindacali: al fine di garantire la corretta ed efficace gestione dei permessi sindacali e per controllare l’esatta fruizione degli stessi, le Parti convengono sull’opportunità di confermare il sistema di monitoraggio mediante l’utilizzo di “ticket rappresentativi di permessi sindacali” (di seguito “ticket”).
8. Le Parti concordano quanto segue con riferimento all’utilizzo dei ticket rappresentativi dei permessi sindacali:
9. Il ticket costituisce l’elemento necessario per la qualificazione del permesso sindacale retribuibile. Ciascun ticket, contraddistinto da un numero seriale e recante l’intestazione dell’organizzazione sindacale assegnataria dello stesso, rappresenta l’equivalente di quattro ore e un’ora di permesso sindacale retribuito.
10. Ciascun Rappresentante Sindacale o membro del direttivo (di seguito fruitori), dovrà darne comunicazione preventiva al proprio Responsabile, almeno due giorni lavorativi prima della fruizione del permesso, tramite la presentazione via e-mail del modulo di richiesta firmato dal lavoratore e dal dirigente sindacale preposto all’autorizzazione del permesso, unitamente alla copia dei ticket equivalenti.
11. Al fine di considerare il permesso come retribuito, ciascun Rappresentante Sindacale o componente del direttivo autorizzato alla fruizione, dovrà aprire contestualmente alla richiesta del permesso sindacale, ovvero disgiuntamente da questa ma entro i primi due giorni lavorativi successivi alla fruizione del permesso, una segnalazione sulla pagina del Competence Team, anticipando in allegato la scansione completa della documentazione (modulo e ticket equivalenti). Entro il giorno lavorativo successivo all’utilizzo del permesso, il lavoratore dovrà inviare la documentazione completa in originale (modulo e ticket equivalenti) al Competence Team. Fermo restando quanto previsto al paragrafo precedente, in caso di mancata presentazione o ritardi oltre il termine stabilito, ovvero in caso di ticket originali non pervenuti al Competence Team le ore di permesso sindacale non saranno retribuite.
12. In caso di assenze per lo svolgimento di attività sindacale per periodi superiori al minimo dovranno essere corrisposti ticket arrotondando alla frazione superiore.
13.In caso di smarrimento dei ticket, l’Azienda provvederà alla ristampa e alla successivaconsegna degli stessi, esclusivamente previa denuncia al Responsabile di Relazioni Sindacalicompetente del quantitativo dei ticket smarriti indicando la tipologia ed il numero serialedegli stessi. La mancata individuazione degli elementi richiesti non consentirà alcun tipo direstituzione dei ticket smarriti.
14.La predisposizione, la stampa e la successiva distribuzione dei ticket saranno ad esclusivocarico dell’Azienda, la stessa ne curerà la consegna alle Segreterie Nazionali delleOrganizzazioni Sindacali con modalità attestanti l’avvenuta ricezione.
15.Le Organizzazioni Sindacali comunicheranno all’Azienda la ripartizione del monte orenazionale da attribuire alle proprie strutture territoriali e/o ai rappresentanti eletti, avendocura di indicare i numeri seriali dei ticket attribuiti a ciascun territorio.
16.Il presente Verbale di Accordo cesserà di avere ogni efficacia il 31 marzo 2026, salvo disdettada comunicarsi formalmente da una delle Parti.
p.Telecontact Center S.p.A.
p.SLC-CGIL
p.FISTel-CISL
p.UILCom-UIL
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