2. Le disposizioni di cui sopra trovano altresì applicazione, alle medesime condizioni, al personale non addetto ad attività di videoterminalista ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e con orario di lavoro giornaliero continuato superiore a cinque ore inserito in turni laddove, per esigenze di presidio del servizio, non sia previsto l’intervallo.
3. Al fine della maturazione del buono pasto si precisa che:
la prestazione, complessivamente pari ad almeno quattro ore, deve essersi svolta in entrambi i semiturni (e cioè sia prima che dopo la pausa prevista);
una delle due quote di prestazione deve essere stata adiacente all’intervallo o alla pausa prevista.
4. Il valore unitario del buono pasto è di sette euro.
5. Il mancato utilizzo del buono pasto non dà luogo ad alcun corrispettivo.
6. Resta fermo che le condizioni per il riconoscimento del buono pasto non ricorrono nei seguenti casi:
a) personale con contratto di lavoro part-time che svolge la propria attività secondo la modalità “orizzontale” al 50% o al 62,5%;
b) personale che svolge la propria attività part-time secondo la modalità “mista”, per le giornate a prestazione ridotta (inferiore a cinque ore).
1. Ai dipendenti non in turno trattenuti al lavoro oltre le ore 21:00 nell’ambito della propria Sede di lavoro è riconosciuto, indipendentemente dalla categoria professionale e livello inquadramentale di appartenenza, il rimborso del pasto a piè di lista nel limite massimo di 15,00 euro (comprensivo di IVA) dietro presentazione di idonea documentazione fiscale.
2. Nel caso di prestazioni di lavoro supplementare o straordinario svolte nei giorni festivi o nelle seconde giornate di libertà, ovvero non in continuità con il normale orario di lavoro, tale trattamento spetta solo a condizione che la prestazione di lavoro non inferiore a tre ore sia iniziata prima delle ore 21:00 e si protragga senza soluzione di continuità oltre detto limite orario.
Il tempo impiegato per la consumazione del pasto è considerato a tutti gli effetti quale periodo di intervallo e, pertanto, è interrotta la corresponsione di qualunque compenso.
SEDE E POSTO NORMALE DI LAVORO
1. Per Sede di lavoro si intende il comune nel quale è situato il posto normale di lavoro.
2. È considerato posto normale di lavoro il luogo dove abitualmente il lavoratore deve trovarsi all'inizio dell’orario di lavoro per prendere servizio, sia che debba ivi prestare la sua attività fino al termine del predetto orario, sia che da esso debba successivamente spostarsi.
MUTAMENTO TEMPORANEO DEL LUOGO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA
Per esigenze di servizio il lavoratore può essere comandato dalla Società a svolgere provvisoriamente attività lavorativa fuori dal proprio posto normale di lavoro, ferma restando la Sede, ovvero fuori dalla propria Sede di lavoro; in entrambe le ipotesi il lavoratore è tenuto a osservare l’orario del posto di lavoro presso il quale è comandato a prestare l’attività lavorativa.
A) All’interno della Sede di Lavoro
È riconosciuto il Buono Pasto a tutti i lavoratori, laddove ne ricorrano le condizioni per l’attribuzione.
B) All’esterno della Sede di Lavoro, all’interno della Provincia
Ai lavoratori, qualora inviati per esigenze di servizio al di fuori della propria Sede di Lavoro all’interno della Provincia, sono riconosciuti, per la refezione, i seguenti trattamenti:
− il Buono Pasto, laddove ne ricorrano le condizioni per l’attribuzione;
in alternativa al Buono Pasto, a fronte della presentazione di idonea documentazione fiscale, è consentito per il personale inquadrato fino al livello 5 (ivi compreso il livello retributivo 5S) il rimborso del primo pasto a piè di lista nel limite massimo di 15 euro a fronte di un intervallo meridiano di almeno 60 minuti;
in alternativa al Buono Pasto, a fronte della presentazione di idonea documentazione fiscale, è consentito per il personale inquadrato ai livelli 6, 7 e per il personale Quadro il rimborso del primo pasto a piè di lista nel limite massimo di 20 euro.
C) All’esterno della Sede di Lavoro e della Provincia
Ai lavoratori, qualora inviati per esigenze di servizio al di fuori della propria Sede di Lavoro e all’esterno della Provincia, è riconosciuto, in assenza di titoli di viaggio prepagati dall’azienda e dietro presentazione di idonea documentazione fiscale, il rimborso delle spese di viaggio, nonché, laddove ne ricorrano le condizioni, di quelle sostenute in relazione all’esigenza di consumare uno o più pasti e di pernottare fuori della propria dimora abituale, secondo i criteri e le modalità di seguito indicate; in particolare, sono riconosciuti:
a) il Buono Pasto, laddove ne ricorrano le condizioni per l’attribuzione; in alternativa al Buono Pasto, a fronte della presentazione di idonea documentazione fiscale, è consentito il rimborso del primo pasto a piè di lista nel limite massimo di 25 euro (45 euro per i livelli superiori al 5S) a condizione che la presenza nella località di trasferta si protragga oltre le ore 14:00.
b) il rimborso del secondo pasto a piè di lista nel limite massimo di 25 euro (45 euro per i livelli superiori al 5S) qualora la presenza nella località di trasferta si protragga oltre le ore 20:00, con possibilità di cumulo giornaliero con il primo pasto a piè di lista nel limite massimo di 50 euro per i livelli fino al 5S e di 75 euro per i livelli 6, 7 e i Quadri.
Il riconoscimento in parola è alternativo al Buono Pasto qualora la permanenza dei lavoratori nella località di trasferta, nel periodo sopra indicato, sia esclusivamente correlata allo svolgimento del normale turno di lavoro assegnato;
c) il pernottamento, utilizzando gli alberghi con i quali l’azienda abbia stipulato apposita convenzione, il cui pagamento avviene di norma attraverso voucher prepagati dalla azienda stessa. In caso di impossibilità di fruire di alberghi convenzionati è ammesso il rimborso della spesa sostenuta nel limite massimo di 200 euro per pernottamento;
d) le spese di viaggio su mezzi pubblici (treni, aerei, navi), di norma prepagate dall’azienda, per raggiungere la località di trasferta e da questa fare ritorno, nonché, all’interno della sede di trasferta, le spese per i mezzi consentiti dai Regolamenti aziendali in materia;
e) per i dipendenti inquadrati fino al livello 5 (ivi compreso il personale con livello retributivo 5S) è riconosciuta una indennità forfetaria giornaliera pari a 15 euro per ogni giornata di trasferta in cui la presenza lavorativa presso la sede di trasferta abbia coinciso con il normale orario giornaliero di lavoro e nella quale inoltre il dipendente abbia viaggiato, al di fuori di detto orario, utilizzando un mezzo pubblico di trasporto per raggiungere la località di trasferta ovvero per rientrare da questa.
Ai medesimi lavoratori è inoltre riconosciuto una indennità forfetaria giornaliera pari a 10 euro per ogni giornata di trasferta che comporti il pernottamento nella località della trasferta;
f) per ogni giornata di trasferta che comporti il pernottamento nella località della trasferta è riconosciuto ai dipendenti appartenenti ai livelli 6 e 7 un rimborso per spese non documentabili pari a 23,00 euro e ai Quadri un rimborso per spese non documentabili pari a 30,00 euro; i predetti rimborsi sono riconosciuti anche qualora il dipendente trascorra la notte in viaggio, pernottando sul mezzo di trasporto (vagone letto, cabina e sistemazioni equivalenti);
g) in caso di trasferta pari o superiore a 3 giorni è ammesso, su richiesta del lavoratore, un rimborso spese forfetario giornaliero di 38,50 euro per il personale inquadrato fino al livello 7 (50 euro per il personale Quadro), alternativo a qualsiasi altra indennità forfetaria, ai rimborsi a piè di lista, alle spese di pernottamento; tale rimborso forfetario assorbe pertanto qualunque spesa eventualmente sostenuta ad eccezione delle spese di viaggio per recarsi presso la località di trasferta e per rientrare presso la Sede di lavoro al termine della trasferta medesima.
D) Fuori dal territorio nazionale
Ai lavoratori comandati dall’azienda a prestare temporaneamente e episodicamente attività lavorativa al di fuori del territorio nazionale spetta il rimborso a piè di lista delle spese documentate per pernottamento e per pasti, quest’ultimi nei limiti di 80 euro per ciascun pasto con possibilità di cumulare sino a 120 euro nella giornata, nel caso in cui la trasferta comporti il diritto a due pasti (presenza nella località di trasferta oltre le 14:00 e oltre le 20:00) .
Per il pernottamento è previsto l’utilizzo di alberghi con i quali l’azienda abbia stipulato apposita convenzione. In caso di impossibilità a fruire di alberghi convenzionati, l’azienda ammetterà il rimborso della spesa sostenuta, di norma, nel limite massimo di 250 euro a pernottamento.
Ai lavoratori sarà riconosciuta una diaria forfetaria giornaliera pari a 23,10 euro per il personale inquadrato fino al livello 5 (compreso il livello retributivo 5S) e a 45,50 euro per il personale di livello inquadramentale 6 e 7 e a 59,00 euro per i Quadri.
In caso di trasferta di lunga durata pari o superiore a 30 giorni è ammesso, previo accordo con l’azienda, un rimborso spese forfetario giornaliero pari a 56,80 euro per i dipendenti inquadrati fino al livello 7 (74,00 euro per il personale Quadro). Tale trattamento è alternativo a qualsiasi altra indennità forfetaria, ai rimborsi a piè di lista, alle spese di pernottamento e al rimborso spese non documentabili; tale rimborso forfetario assorbe pertanto qualunque spesa eventualmente sostenuta ad eccezione delle spese di viaggio per recarsi presso la località di trasferta e per rientrare presso la Sede di lavoro al termine della trasferta medesima.
Nota a verbale
L’adozione di nuove tecnologie e strumenti di condivisione delle informazioni influisce in modo significativo sulle modalità di lavoro, favorendo forme di collaborazione a distanza, innovando modalità e strumenti delle forme di cooperazione fra le persone e le connesse esigenze di mobilità. In tale quadro, in relazione anche alla maggiore efficacia dei mezzi di trasporto a disposizione, le caratteristiche degli spostamenti temporanei per lavoro in Azienda hanno subito una significativa evoluzione che merita un adeguato approfondimento. Le Parti pertanto si impegnano ad effettuare, entro il primo trimestre 2021, un monitoraggio relativo all’andamento del fenomeno delle trasferte in Azienda e a valutare eventuali esigenze di evoluzione dei trattamenti di ristoro del disagio derivante dagli spostamenti, con particolare riferimento a quelli più frequenti e di breve durata.
TRASFERIMENTI
1. Il lavoratore, per comprovate esigenze tecnico-organizzative, può essere trasferito da una Sede di lavoro ad un’altra dell’azienda; in tali occasioni si terrà conto delle obiettive e comprovate ragioni che il lavoratore dovesse addurre contro il trasferimento con particolare attenzione di quelle eventualmente addotte dai lavoratori ultra cinquantacinquenni.
2. Le previsioni di cui al presente articolo, nonché eventuali trattamenti di miglior favore, non saranno riconosciuti in caso di trasferimento verso Comuni appartenenti alla stessa Provincia o a Province limitrofe.
3. Il lavoratore trasferito per esigenze di servizio conserva, in quanto più favorevole, il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze, anche in natura, che siano inerenti alle condizioni locali o alle prestazioni particolari presso la sede o il servizio di provenienza e che non ricorrano nella nuova destinazione.
4. In caso di trasferimento per ragioni di servizio sono dovuti al lavoratore, indipendentemente dal livello inquadramentale e categoria professionale di appartenenza, i seguenti trattamenti:
− una indennità forfetaria di trasferta pari a 38,50 euro giornalieri per dieci giorni; tale indennità sarà assorbita da eventuali trattamenti di miglior favore;
− il rimborso dell’eventuale indennizzo dovuto al locatore in caso di anticipata risoluzione del contratto di locazione, regolarmente registrato, fino a concorrenza di un massimo di tre mesi di canone;
− il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé stesso, per i congiunti conviventi a carico che con il lavoratore si trasferiscono e per gli effetti familiari (ad esempio mobili, bagagli) previ accordi da prendersi con l’azienda;
− quattro giorni di permesso retribuito per trasloco, in aggiunta al viaggio.
5. Al lavoratore trasferito a domanda competono unicamente i permessi retribuiti per trasloco.
PERMESSI A RECUPERO
Premesso che:
come fattore di modernizzazione delle organizzazioni e di flessibilizzazione dei processi produttivi, l'Azienda conferma la volontà di individuare possibili azioni da mettere in campo per generare un contesto lavorativo favorevole ai propri dipendenti volto a rafforzare il rapporto fiduciario e di collaborazione, il senso di responsabilità e autodisciplina che caratterizzano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nella convinzione che le persone siano un asset prioritario grazie al quale è possibile il raggiungimento di livelli di efficienza e produttività sempre più competitivi;
le parti convengono quanto segue:
le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
a. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con livello inquadramentale fino al 5° (ivi compreso it livello retributivo 5°S) - ovvero il restante personate direttamente ed effettivamente operante in archi di turnazione - possono fruire di permessi a recupero, secondo i massimali annuali di cui al presente paragrafo, compensando la minore presenza con prestazioni aggiuntive da rendere nei tre mesi di calendario successivi alla mancata prestazione.
b. Il monte ore di permessi a recupero a pari a 24 ore annuali per il personale full time, da riproporzionare per il personale part time. Nel caso di assunzione in corso d'anno, i predetti permessi saranno riproporzionati.
c. Tali permessi possono essere accordati, fruiti nonché recuperati compatibilmente con le esigenze di servizio; le richieste devono pervenire anticipatamente e secondo le modalità indicate dall'Azienda.
d. I permessi possono essere fruiti da un minimo di 30 minuti a un massimo di ore e frazioni corrispondenti all'intera giornata lavorativa. I permessi devono essere fruiti in unica soluzione senza frazionamenti nell'ambito della stessa giornata.
e. Il recupero delle ore avviene con prestazioni della durata minima di 30 e massima di 90 minuti giornalieri. Il recupero non può essere operato in più periodi nella stessa giornata e deve essere effettuato in continuità con il normale orario di lavoro. Esclusivamente per il personale direttamente ed effettivamente operante in archi di turnazione il recupero può avvenire nell'ambito della fascia oraria di presidio della struttura di appartenenza - sia anticipando l'ora di inizio della prestazione sia in coda all'orario di lavoro.
f. Le ore eventualmente non recuperate saranno trattenute nel foglio paga del mese successivo a quello di scadenza del periodo di recupero. In tal caso, l'Azienda si riserva di non accordare al lavoratore ulteriori permessi a recupero per periodi successivi.
g. Le ore di permesso a recupero, di cui al presente paragrafo, saranno trattate ai fini retributivi come ore di prestazione ordinaria, con conseguente esclusione del riconoscimento di maggiorazioni per lavoro festivo e notturno per i recuperi eventualmente effettuati nelle giornate/orari in questione.
Il presente istituto non è cumulabile con i permessi studio di cui al paragrafo 2.11 del Regolamento Aziendale.
TUTELE SPECIFICHE - PORTATORI DI HANDICAP
A integrazione di quanto previsto all’art. 39, comma 1, del CCNL Tlc 1 febbraio 2013, i permessi mensili e giornalieri di cui alla legge del 5 febbraio 1992, n. 104, sono ritenuti utili ai fini della maturazione dei permessi sostitutivi delle festività religiose soppresse dalla Legge 5 marzo 1977, n. 54.
TRATTAMENTO DI MALATTIA
1. Ferme restando le vigenti previsioni contrattuali in materia di malattia - ivi compresa la durata massima del periodo di comporto in relazione ai giorni di malattia lunga (cioè di durata superiore a 15 giorni continuativi) intervenuti nei primi 180 giorni del periodo di comporto, è prevista l’estensione del trattamento retributivo al 100% - nel limite massimo di 60 giorni -al numero equivalente di giorni di malattia che intervengano nei successivi 185 giorni.
Inoltre, fermo restando quanto previsto al precedente capoverso, qualora il limite massimo di 60 giorni di malattia lunga non fosse stato raggiunto nel corso dei primi 180 giorni, sarà corrisposta l’intera retribuzione per le sole malattie lunghe intervenute nei successivi 185 giorni, fino al raggiungimento dei 60 giorni totali di malattia lunga nell’arco dell’intero comporto.
2. Fermo restando il periodo massimo di conservazione del posto di lavoro, è corrisposta l’intera retribuzione in caso di:
a) ricoveri ospedalieri (inclusi i ricoveri in day hospital);
b) terapie salvavita, debitamente certificate, effettuate presso strutture sanitarie, anche non pubbliche;
c) cure antirigetto conseguenti a trapianti;
d) trattamenti chemio, immuno e radio-terapici anche se effettuati in regime domiciliare;
e) assenze per certificata inabilità lavorativa temporanea derivante dai trattamenti indicati ai punti b) e c), fino ad un massimo di tre giorni immediatamente successivi.
Dalla retribuzione è dedotto quanto il lavoratore abbia a percepire dalla legge da istituti assicurativi, previdenziali o assistenziali obbligatori (INPS, INAIL).
3. Nei casi di eventi morbosi che abbiano comportato il ricorso a terapie salvavita, cure antirigetto conseguenti a trapianti, trattamenti chemio-immuno e radio terapici, il periodo di sospensione del rapporto di lavoro di cui all’art. 36 comma 15 del vigente CCNL potrà essere prolungato di ulteriori 12 mesi.
4. Il trattamento di malattia, nei limiti del comporto, è riconosciuto altresì ai dipendenti non in prova, assunti con contratto a tempo indeterminato, affetti da problemi di alcolismo o alcol correlati o da tossicodipendenza, che accettino di sottoporsi a terapie volontarie di recupero con ricovero presso organismi o enti sanitari, pubblici o privati, a questo preposti e preventivamente individuati dalle competenti strutture dell’ASSILT a livello nazionale.
5. Nell’ipotesi di ricovero per i suddetti motivi, al dipendente sarà garantita la conservazione del posto, anche per i periodi eccedenti i termini massimi definiti dal vigente CCNL Tlc, nel limite di tre anni fissato dalla legge.
6. Nei casi di infortunio sul lavoro o malattia professionale, al dipendente non in prova l’azienda corrisponderà l’intera retribuzione fino alla guarigione clinica con deduzione di quanto eventualmente dovesse essere corrisposto direttamente al lavoratore da parte di istituti assicurativi obbligatori (INPS, INAIL).
DISPOSIZIONE FINALE
Le Parti si danno atto che l’operatività della presente intesa è strettamente correlata ai tempi tecnici necessari per l’adeguamento nei sistemi informativi aziendali, di cui l’azienda fornirà tempo per tempo tempestiva informativa.
***
Le parti concordano sin d’ora di proseguire il confronto in materia di passaggi inquadramentali con l’obiettivo di apprezzare l’evoluzione professionale attraverso uno specifico incontro da effettuarsi entro la prima decade di dicembre 2020.
Analogamente, le parti concordano di approfondire in un ulteriore incontro i temi specifici della formazione da effettuarsi con la stessa tempistica.
Telecontact Center S.p.A.
SLC CGIL
FISTEL CISL
UILCOM UIL
UGL Telecomunicazioni
per RSU TCC