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29 Gennaio 2026
Fibercop - Verbale di accordo esodo art 4 legge 92 del 2012
tra
FiberCop S.p.A. nelle persone di Rosario Izzo, Valeria Di Girolamo, Francesco Filippello, Davide Montanari, Maria Luisa Gambini, Gian Marco Falasca, Paola Antonelli, Franco Biccirè, Gabriele Pavani, Adele Salzano, Cristina Del Monte
e
le Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCom-UIL e UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali, unitamente al Coordinamento Nazionale RSU di FiberCop
premesso che
• FiberCop opera in un mercato delle telecomunicazioni altamente regolamentato e soggetto a rapida evoluzione tecnologica, che richiede investimenti significativi per l’ampliamento delle infrastrutture di rete, con una forte accelerazione della copertura FTTH;
• nel 2024 è stata condivisa con le Organizzazioni Sindacali una prima fase di riduzione volontaria del personale, ai sensi dell’art. 4 Legge Fornero, con la sottoscrizione dell’accordo sindacale;
• trascorso oltre un anno dalla fase di start-up, FiberCop ritiene necessario adottare ulteriori misure che facilitino un progressivo remix generazionale e professionale sia con inserimenti mirati che attraverso upskilling e reskilling coerenti con il presente accordo, rafforzando e adeguando le competenze sugli ambiti più funzionali alla strategia da perseguire;
• l’Azienda intende dare un segnale positivo alle persone alla luce delle numerose istanze dei lavoratori interessati, di cui le OO.SS. si sono fatte portatrici già in occasione dell’ultimo accordo di esodo anticipato sottoscritto nel 2024, ottimizzando, al contempo, l’allocazione dei fondi disponibili;
si conviene quanto segue
1.
Al fine di agevolare l’uscita anticipata dei lavoratori vicini al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento, si concorda sul ricorso all’applicazione delle misure previste ex art. 4, commi 1-7ter, della legge n. 92/2012.
2.
Per il periodo dalla sottoscrizione del presente accordo fino al 30 novembre 2026, si farà ricorso alla misura di accompagnamento alla pensione prevista dall’art. 4, commi da 1 a 7ter, della legge n. 92/2012, per un numero massimo di 1.800 dipendenti.
3.
In coerenza con la legislazione vigente, l’accesso all’esodo ex art. 4, commi da 1 a 7ter, della legge n. 92/2012 ha, quali destinatari, i dipendenti che entro 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro:
a) maturino i requisiti minimi per il diritto alla pensione anticipata entro il 30 novembre 2031, purché non maturino anche i requisiti minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2030;
b) o maturino i requisiti minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia successivamente al 31 dicembre 2030 e non oltre il 30 novembre 2031;
c) e, in entrambi i casi a) e b), non rientrino in quelle aree che, per motivi tecnici-organizzativi e di pianificazione delle attività operative, richiedano un incremento o una invarianza di organico.
I dipendenti interessati dovranno esprimere il proprio consenso a risolvere il rapporto di lavoro con effetti al 30 giugno 2026 e non oltre il 30 novembre 2026.
Le cessazioni del rapporto di lavoro avverranno prioritariamente nel mese di giugno 2026 e comunque non oltre il 30 novembre 2026, tenendo in considerazione la maturazione dei requisiti.
4.
A favore dei dipendenti di cui al precedente punto 3 per i quali venga finalizzata la cessazione del rapporto di lavoro, l’Azienda si impegna a corrispondere all’INPS, mensilmente, un importo pari al trattamento di isopensione che spetterebbe loro in base alle vigenti regole, fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, di vecchiaia o anticipato, nonché a versare all’Istituto la contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti dalle norme di legge e dai provvedimenti amministrativi di esse esplicativi, per l’accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata.
5.
Qualora nel corso della vigenza del presente accordo si verifichino cambiamenti della normativa previdenziale, l’Azienda manifesta la propria disponibilità - laddove ammesso dalle normative di legge e dalle disposizioni di prassi amministrative - a corrispondere il trattamento di isopensione e contribuzione correlata anche oltre la durata di trattamento inizialmente prevista e a impegnarsi a individuare con le OO.SS. stipulanti congiuntamente al Coordinamento RSU integrazioni/modifiche dei contenuti del presente accordo con riferimento ai requisiti di accesso all’esodo ex art. 4, commi da 1 a 7ter, legge n. 92/2012 e alle eventuali ricadute economiche.
6.
L’Azienda darà massima diffusione del presente accordo tramite apposito comunicato, fissando modalità e termini per raccogliere le manifestazioni di interesse da parte dei dipendenti destinatari; tale manifestazione di interesse, ancorché formalizzata, non è vincolante né per l’Azienda né per il lavoratore e pertanto ciascuna parte potrà successivamente comunicare l’indisponibilità a dare seguito alla cessazione del rapporto di lavoro.
7.
L’Azienda, raccolte le adesioni, presenterà all’INPS la domanda di accesso alla prevista procedura corredata dal modello SC77 inserendo gli ulteriori dati richiesti dal Portale prestazioni atipiche (secondo le specifiche del messaggio 2216/2022); l’INPS, come stabilito dalla legge, provvederà ad effettuare la certificazione del diritto e il calcolo della prestazione di esodo.
8.
Conclusa positivamente la fase di verifica da parte dell’INPS, con emissione del provvedimento di certificazione del diritto e della misura della prestazione, l’Azienda comunicherà al dipendente l’importo iniziale della prestazione la cui accettazione costituisce condizione per la risoluzione consensuale in via transattiva del rapporto di lavoro intercorso, con valida rinuncia a qualunque diritto, azione o pretesa, presente o futura, anche retributiva e/o normativa e/o risarcitoria, azionata o meno, traente origine dalla costituzione, dallo svolgimento e dalla cessazione del rapporto di lavoro, che il dipendente sottoscriverà ai sensi e per gli effetti dell’art. 2113 del Codice Civile.
9.
L’erogazione del trattamento economico nei confronti del dipendente da parte dell’INPS decorrerà dal 1° giorno del mese successivo al mese di cessazione dal servizio.
10.
A garanzia degli adempimenti di legge l’Azienda rilascerà all’INPS la prevista fideiussione.
11.
L’Azienda non è vincolata al raggiungimento del numero massimo di cessazioni indicate al punto 2 e valuterà l’accoglimento delle richieste in rapporto alle esigenze tecnico-organizzative legate alla disponibilità di specifiche competenze non diffuse in Azienda e/o di non immediata sostituibilità, anche con riferimento alla distribuzione sul territorio nazionale.
12.
Laddove l’Azienda valutasse non soddisfacente in termini quantitativi il trend di adesioni pervenute nel rispetto delle condizioni del punto 3, si riserva la facoltà di riconsiderare totalmente o parzialmente quanto previsto nel punto medesimo.
13.
Le Parti si danno atto che si incontreranno a valle della prima finestra di uscita, al fine di monitorare l’andamento del processo.
Letto, confermato e sottoscritto.
per FiberCop S.p.A.
per SLC-CGIL
per FISTel-CISL
per UILCOM-UIL
per UGL Telecomunicazioni
Coordinamento Nazionale RSU
Fibercop - Verbale di accordo esodo art 4 legge 92 del 2012 Telecomunicazioni > Operatori TLC