Roll-Out (New Civici 2H’24) inferiore alla Condizione di Erogazione (X% del Target): non sarà corrisposta la relativa quota di Premio;
Roll-Out (New Civici 2H’24) uguale o maggiore della Condizione di Erogazione (X% del Target) e minore del Target: la quota di Premio sarà pari al 70%;
Roll-Out (New Civici 2H’24) uguale o maggiore del Target e minore o uguale al Tetto Massimo di Erogazione (Z% del Target): la quota di Premio varierà dal 100% al 140% proporzionalmente alla percentuale di scostamento dal Target;
Roll-Out (New Civici 2H’24) maggiore del Tetto Massimo di Erogazione (Z% del Target): i valori superiori al Tetto Massimo di Erogazione non daranno luogo a quote aggiuntive di Premio.
Verranno sterilizzate eventuali variazioni rispetto a quanto previsto in relazione a:
• variazioni nel perimetro di consolidamento.
3. CRITERI DI EROGAZIONE DEL PREMIO
Con le competenze del mese di maggio 2025, sarà erogato, in quanto spettante, il Premio di Risultato relativo al secondo semestre 2024, determinato a livello individuale secondo le regole e dei valori economici definiti nel presente Accordo.
Il 31 dicembre 2024 costituirà la data di riferimento per determinare l’inquadramento dei singoli lavoratori. Con esclusivo riferimento ai casi di entrata/uscita dai piani di incentivazione specifici (PIV e MBO) nel corso del secondo semestre 2024, il valore del Premio sarà riproporzionato in base al numero dei giorni non sottoposti ad incentivo.
Nei confronti del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, il valore dell’importo del Premio sarà commisurato proporzionalmente alla durata della prestazione lavorativa, tenendo conto anche di eventuali variazioni del regime di orario nel corso del secondo semestre 2024.
Il Premio sarà erogato individualmente per quote giornaliere, assumendo convenzionalmente la durata del mese pari a 30 giorni; pertanto, il valore della quota si ricava dividendo per 360 l’importo del Premio.
A livello individuale, il valore del Premio sarà ridotto di tante quote giornaliere quanti sono i giorni di assenza nel secondo semestre 2024 ad esclusione:
• di ferie, permessi retribuiti, visite mediche specialistiche prenatali, giorni di permesso mensile ex Legge 104/1992, congedo di maternità e paternità, terapie salva vita, trattamenti chemio, immuno e radio-terapici, infortunio e istituti che comportano la riduzione d’orario;
• delle assenze per malattia intervenute nell'anno e protrattasi senza soluzione di continuità per un periodo minimo di 60 giorni e fino ad un massimo di 150 giorni;
• di due episodi di malattia di durata pari o inferiore a 5 giorni;
• di un unico ricovero ospedaliero di durata inferiore a 60 giorni.
In caso di assenza per malattia di una sola giornata che si collochi immediatamente prima o dopo la giornata del Libero Lavorativo (LL) o del Riposo Infrasettimanale (RI) il Premio sarà ridotto di 2 quote giornaliere.
Il Premio non sarà erogato in caso di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
Nei confronti del personale assunto nel corso del secondo semestre 2024, il valore dell’importo del Premio sarà proporzionato per quote giornaliere in funzione dei giorni di effettiva presenza in servizio, fermo restando il periodo minimo di tre mesi di servizio.
Al personale che cessa dal servizio, il Premio sarà corrisposto pro-quota in proporzione ai giorni di lavoro prestati nel corso del secondo semestre 2024, fermo restando il periodo minimo di tre mesi di servizio.
Ai fini della determinazione dell’importo del Premio di Risultato, si chiarisce che il medesimo sarà dato dalla sommatoria degli importi riferiti a ciascuno degli indicatori in precedenza richiamati, considerati disgiuntamente.
Tutte le erogazioni di cui al presente accordo non concorrono alla determinazione del trattamento di fine rapporto.
4. INDICATORI DI DETASSAZIONE DEL PDR
Ai fini dell’applicazione dell’aliquota sostitutiva ex L. 208/2015, art.1 comma 182, dovrà verificarsi per il secondo semestre 2024 l’incremento di almeno uno dei tre indicatori previsti, che sono tra loro alternativi e concorrono, sia singolarmente che congiuntamente, alla determinazione dell’unico PDR in oggetto. Ne deriva che, all’esito della consuntivazione, il beneficio fiscale risulterà quindi applicabile all’intero premio maturato qualora si registri un incremento anche solo in relazione ad uno degli indicatori considerati, prendendo come riferimento il valore prodotto dal medesimo indicatore nel secondo semestre 2023 (c.d. periodo congruo). L’incremento di ciascun obiettivo sarà verificato nell’ambito dell’Organismo di Consultazione in fase di consuntivazione del premio.
In considerazione dell’operazione societaria perfezionata in data 1 luglio 2024 che ha visto il conferimento del ramo NetCo di Tim SpA in FiberCop SpA con la conseguente cessione della Società da parte di TIM, per gli indicatori EBITDA AL 2H’24 e Revenues 2H’24 il confronto con il secondo semestre 2023 ai fini della verifica dell’incrementalità avverrà, per omogeneità e significatività di comparazione, con i dati proforma del secondo semestre 2023 di TIM riferiti al perimetro NetCo.
Il confronto dei dati del terzo parametro sarà effettuato con i dati FiberCop del secondo semestre 2023 in quanto la suddetta operazione societaria non ha variato il perimetro di attività considerato.
E’ istituito un Organismo di Consultazione sul Premio di Risultato nell’ambito del quale verranno tempestivamente comunicati:
▪ i target degli indicatori FiberCop
▪ gli intervalli di apprezzamento degli indicatori;
▪ l’andamento degli indicatori nel periodo di vigenza dell’Accordo;
▪ i dati di consuntivo sull’andamento degli indicatori.
Le informazioni fornite in sede di comunicazione degli indicatori e dei risultati raggiunti dall’Azienda sono da considerarsi riservate e quindi soggette al rispetto dei principi sanciti dall’articolo 2105 del Codice Civile.
* * *
Il Premio di Risultato, al verificarsi delle condizioni e dei requisiti normativi sarà assoggettato al trattamento fiscale agevolato, di cui al Decreto Interministeriale 25/03/2016 e della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 2024. Pertanto, il presente Accordo verrà depositato a cura dell'Azienda, così come i verbali consegnati all’Organismo di Consultazione sul Premio di Risultato.
Le Parti si incontreranno, comunque, a livello nazionale, in presenza di eventi societari straordinari e non prevedibili o in caso di evoluzioni legislative in materia.
Il presente Accordo ha vigenza semestrale, a partire dal 1 luglio 2024 fino al 31 dicembre 2024.
Letto, confermato e sottoscritto.
p. FiberCop S.p.A.
p. SLC CGIL
p. FISTEL CISL
p. UILCOM UIL
p. UGL Telecomunicazioni
p. RSU FiberCop
(sottoscrizione in via telematica allegata)