


A seguito delle sollecitazioni pervenute dai territori, precisiamo quanto più volte sottolineato verbalmente nelle assemblee sul tema del lavoro straordinario e supplementare in Open Access.
Il lavoro straordinario è regolato dall’art. 30 del CCNL Telecomunicazioni, che recepisce e riflette la normativa prevista dal D.Lgs. num. 66 del 2003, in particolare all’art. 5:
▪ Come premessa, il comma 1 dell’art. 5 del D.Lgs. 66/2003 prevede che "il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto";
▪ La traduzione del limite all’utilizzo dello straordinario viene recepita nel CCNL al comma 3 dell’art. 30, laddove stabilisce "un periodo non superiore alle 250 ore annuali", fatte salve le eccezioni o deroghe di legge – tale limite corrisponde, tradotto, in circa 1 ora al giorno per il singolo lavoratore.
▪ Il comma 8 del medesimo art. 30 CCNL, infine, prevede che: "è in facoltà dell’azienda di richiedere ai lavoratori, entro i limiti consentiti dalla legge o dal presente contratto, di compiere lavoro supplementare, straordinario, festivo o notturno ed il lavoratore non può rifiutarsi, salvo giustificato motivo di impedimento".
Val la pena di ricordare che tale articolo contrattuale si ripete, immutato, in tutti i CCNL rinnovati, sia recenti, che passati e che lo stesso non ha mai dato luogo a particolari problematiche interpretative né a criticità applicative.
Un cambiamento avviene a seguito dell’applicazione degli accordi fra Telecom Italia e le OO.SS. con il Coordinamento RSU siglati il 27 marzo 2013, in quanto gli stessi prevedono, in coerenza con gli obiettivi di aumento di produttività e competitività e contenimento dei costi, finalizzati alla reinternalizzazione di attività (che nel caso di Open Access è prevista in 1.200 FTE a gennaio 2015), l’obbligatorietà del conferimento delle prestazioni supplementari e straordinarie in Banca Ore con la corresponsione della maggiorazione onnicomprensiva specifica (50% della maggiorazione per straordinario) per il settore Open Access (unico settore non coinvolto dal Contratto di Solidarietà che limita fortemente il ricorso allo straordinario).
Eccezioni vengono previste (quindi con la normale corresponsione economica) per "prestazioni effettuate in reperibilità, per calamità naturali e per gravi disservizi riguardanti collettività di utenti".
Non cambiano, tuttavia, le normative che regolamentano il lavoro supplementare e straordinario, ma cambia il modo in cui viene retribuito.
L’incapacità della linea tecnica O.A. di Telecom Italia di conseguire gli obiettivi di maggior produttività con gli strumenti forniti dagli accordi sopra richiamati, porta, tuttavia, a contraddire costantemente gli impegni sottoscritti di contenimento, nonostante l’azienda, ai tavoli di commissione, evidenzi un reale contenimento nell’utilizzo dello straordinario.
Ciò che, comunque, è necessario sottolineare – come più volte è stato contestato all’azienda – è che non è compatibile con lo strumento dello straordinario (salvo volontario accordo fra l’azienda ed il singolo lavoratore) l’utilizzo di metodi volti a predeterminare indiscriminatamente una generica ma vincolante disponibilità alla prestazione straordinaria, con l’invio di mail, sms ed altri strumenti, che non abbia attinenza ad una reale necessità volta per volta determinatasi, ma finalizzata esclusivamente ad ottenere la chiusura dell’ultima WR assegnata, prescindendo dal tempo residuo di lavoro della giornata esistente al momento dell’assegnazione stessa.
Ripetiamo, ancora una volta, qui come nella commissione nazionale, che non esiste all’interno degli accordi del 27 marzo 2013 nessuna norma che faccia riferimento all’obbligo di terminare l’ultima lavorazione assegnata, fosse anche fuori turno.
Ricordiamo a qualche capo tecnico "filologo ed esegeta" che la frase "la fine della prestazione coinciderà con la chiusura dell’ultima Work Request", presente nell’accordo, è riferita ai tempi di spostamento e, pertanto, alla franchigia e non è di certo un generico obbligo assoluto.
Qualsiasi estrapolazione dal contesto nel quale è inserita è assolutamente arbitraria. Nonché linguisticamente temeraria.
Ricordiamo, tuttavia, a tutti i lavoratori interessati, estrema cautela nell’approccio alla materia, in quanto il rifiuto alla prestazione straordinaria può essere sanzionato, salvo il caso di "giustificato motivo di impedimento", come sopra ricordato.
Assicuriamo, com’è stato in tutti questi mesi, l’impegno assoluto delle RSU e delle OO.SS. nel confronto (e se necessario nello scontro) con l’azienda, al fine di ricondurre i comportamenti, soprattutto dei responsabili Open Access, a maggior coerenza e a maggior rispetto delle volontà espresse all’interno delle intese sottoscritte.
In difetto di ciò, le OO.SS. e le RSU si riserveranno tutte le iniziative necessarie.
Vicenza, 23 gennaio 2014
Le segreterie provinciali SLC-CGIL FISTel-CISL UILCOM-UIL
di Vicenza
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