La scrivente Segreteria Regionale in questi giorni ha ricevuto moltissime telefonate da parte delle lavoratrici e dei lavoratori di Telecom i quali, inviperiti e delusi, evidenziavano l’incoerenza aziendale ché da una parte ha erogato MBO ai responsabili, meritocratiche e una tantum ad alcuni lavoratori e dall’altra ha disatteso le aspettative di molti lavoratori che attendevano il riconoscimento del livello superiore. La FISTel del Veneto, in questi anni si è fatta portavoce a tutti i livelli della richiesta di
assegnazione in automatismo ai livelli 4° e 5°, in quanto, la maggior parte delle
lavoratrici e dei lavoratori svolgono quotidianamente attività specialistiche riconducibili ad
alti profili professionali, condannando inoltre il comportamento di Telecom che
contrariamente a quanto previsto dagli accordi vigenti, non rende noti alla RSU (articolo
23 - classificazione professionale – CCNL TLC) i criteri e risultati di eventuali valutazioni,
riconducendo lo sviluppo professionale a una mera erogazione meritocratica semestrale.
Trattandosi di un riconoscimento professionale, chi scrive ritiene che la valutazione
dovrebbe tenere conto delle capacità professionali in relazione alle attività svolte
quotidianamente dai lavoratori e dalle lavoratrici, e non di altri criteri, altrimenti,
l’assegnazione del livello superiore non sarebbe conseguente ad una valutazione
coerente con l’effettiva professionalità, ma alla sola discrezionalità aziendale.
La scrivente Segreteria ritiene che i lavoratori/lavoratrici maturata l’anzianità
necessaria (36 mesi), abbiano il diritto di essere tutti valutati professionalmente
per il riconoscimento del livello superiore, e che la mancata valutazione sia motivo
di richiesta di risarcimento del danno, per perdita di chance.
La giurisprudenza di merito e legittimità ha più volte ribadito che nella sfera di tutelabilità
delle posizioni soggettive possono essere comprese situazioni caratterizzate dalla
potenziabilità del pregiudizio, quale la perdita di "chance", poiché ai fini della sussistenza
e della determinazione del danno risarcibile, il concetto di perdita di guadagno di cui
all'art. 1223 c.c. si riferisce a qualsiasi utilità economicamente valutabile, costituendo
un'entità patrimoniale anche una situazione cui è collegato un reddito probabile (tra le
molte sentenze v.: Cass. n. 781/1992; Cass. 9472/2003).
La perdita di una "chance" produce un danno attuale e risarcibile, una volta provatane
l'esistenza, anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni (Cass. 781/1992;
3183/1990). Si può dedurre quindi che la mancata valutazione aziendale per l’accesso al
superiore livello, impedisce la possibilità di ottenere il superiore trattamento economico, la
prova del danno e quindi la possibilità di conseguire un risultato utile, deve essere
accertata e valutata secondo i criteri di verosimiglianza, alla stregua dell'id quod
plerumque accidit (dal latino: ciò che accade più spesso; o il caso più probabile).
La scrivente invita tutte le lavoratrici e lavoratori che hanno maturato l’anzianità
necessaria per accedere al livello superiore, 4° o 5° che sia, ad inviare al proprio
Responsabile Human Resources, la lettera in allegato, allo stesso tempo si rende
disponibile a valutare congiuntamente ai propri avvocati le eventuali iniziative legali.
La Segreteria Regionale FISTel CISL Veneto
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