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07 Gennaio 2013 Telecom Italia - Sviluppo professionale

La scrivente Segreteria Regionale in questi giorni ha ricevuto moltissime telefonate da

parte delle lavoratrici e dei lavoratori di Telecom i quali, inviperiti e delusi, evidenziavano

l’incoerenza aziendale ché da una parte ha erogato MBO ai responsabili, meritocratiche e

una tantum ad alcuni lavoratori e dall’altra ha disatteso le aspettative di molti lavoratori

che attendevano il riconoscimento del livello superiore.

La FISTel del Veneto, in questi anni si è fatta portavoce a tutti i livelli della richiesta di

assegnazione in automatismo ai livelli 4° e 5°, in quanto, la maggior parte delle

lavoratrici e dei lavoratori svolgono quotidianamente attività specialistiche riconducibili ad

alti profili professionali, condannando inoltre il comportamento di Telecom che

contrariamente a quanto previsto dagli accordi vigenti, non rende noti alla RSU (articolo

23 - classificazione professionale – CCNL TLC) i criteri e risultati di eventuali valutazioni,

riconducendo lo sviluppo professionale a una mera erogazione meritocratica semestrale.

Trattandosi di un riconoscimento professionale, chi scrive ritiene che la valutazione

dovrebbe tenere conto delle capacità professionali in relazione alle attività svolte

quotidianamente dai lavoratori e dalle lavoratrici, e non di altri criteri, altrimenti,

l’assegnazione del livello superiore non sarebbe conseguente ad una valutazione

coerente con l’effettiva professionalità, ma alla sola discrezionalità aziendale.

La scrivente Segreteria ritiene che i lavoratori/lavoratrici maturata l’anzianità

necessaria (36 mesi), abbiano il diritto di essere tutti valutati professionalmente

per il riconoscimento del livello superiore, e che la mancata valutazione sia motivo

di richiesta di risarcimento del danno, per perdita di chance.

La giurisprudenza di merito e legittimità ha più volte ribadito che nella sfera di tutelabilità

delle posizioni soggettive possono essere comprese situazioni caratterizzate dalla

potenziabilità del pregiudizio, quale la perdita di "chance", poiché ai fini della sussistenza

e della determinazione del danno risarcibile, il concetto di perdita di guadagno di cui

all'art. 1223 c.c. si riferisce a qualsiasi utilità economicamente valutabile, costituendo

un'entità patrimoniale anche una situazione cui è collegato un reddito probabile (tra le

molte sentenze v.: Cass. n. 781/1992; Cass. 9472/2003).

La perdita di una "chance" produce un danno attuale e risarcibile, una volta provatane

l'esistenza, anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni (Cass. 781/1992;

3183/1990). Si può dedurre quindi che la mancata valutazione aziendale per l’accesso al

superiore livello, impedisce la possibilità di ottenere il superiore trattamento economico, la

prova del danno e quindi la possibilità di conseguire un risultato utile, deve essere

accertata e valutata secondo i criteri di verosimiglianza, alla stregua dell'id quod

plerumque accidit (dal latino: ciò che accade più spesso; o il caso più probabile).

La scrivente invita tutte le lavoratrici e lavoratori che hanno maturato l’anzianità

necessaria per accedere al livello superiore, 4° o 5° che sia, ad inviare al proprio

Responsabile Human Resources, la lettera in allegato, allo stesso tempo si rende

disponibile a valutare congiuntamente ai propri avvocati le eventuali iniziative legali.

La Segreteria Regionale FISTel CISL Veneto

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