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15 Gennaio 2024 Telecomunicazioni - Avvio versamento contribuzione fondo solidarietà bilaterale per la filiera

Come previsto dall’art. 58 del CCNL TLC e dall’Avviso Comune del 12 novembre 2020, con
l’accordo sindacale nazionale, stipulato in data 20 aprile 2022, tra Assotelecomunicazioni – Asstel,
SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni, come integrato dall’accordo
del 13 settembre 2022, è stato convenuto di costituire un Fondo di Solidarietà Bilaterale per tutte le
imprese appartenenti alla Filiera delle Telecomunicazioni, sia quelle non rientranti nell’ambito di
applicazione dell’articolo 10 del D.lgs n. 148/2015 – quindi già coperte dal Fondo di Integrazione
Salariale (FIS) e dalla disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale
(CIGS) – che quelle rientranti nell’ambito della disciplina dei trattamenti di integrazione salariale sia
ordinaria che straordinaria.
Il predetto accordo è stato recepito con Decreto Interministeriale del 4 agosto 2023, del Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che ha
istituito presso l’INPS il “Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni”.
Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei dipendenti – compresi i lavoratori con
contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e i lavoratori a domicilio, con esclusione dei dirigenti
– delle imprese della Filiera delle Telecomunicazioni.
In relazione alle imprese della Filiera delle Telecomunicazioni non rientranti nel campo di
applicazione dell’articolo 10 del D.lgs n. 148/2015, il Fondo provvede all’erogazione della seguente
prestazione:
 assegno di integrazione salariale per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa
in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie
e straordinarie (cfr. l’art. 5, comma 2, del D.I. 4 agosto 2023).
Con riferimento, invece, alla totalità delle imprese aderenti al Fondo sono assicurate le seguenti
prestazioni:
 finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale,
anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell’Unione europea (cfr. l’art. 5,
comma 1, lett. a), del D.I. 4 agosto 2023);
 prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in
caso di cessazione del rapporto di lavoro (cfr. l’art. 5, comma 1, lett. b), del D.I. 4 agosto
2023);
 prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale
previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro (cfr. l’art. 5, comma 1, lett.
c), del D.I. 4 agosto 2023);
 prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in
caso di cessazione del rapporto di lavoro (cfr. l’art. 5, comma 1, lett. d), del D.I. 4 agosto
2023);
 assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che
raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato sulla base dei
requisiti previsti dall’articolo 24, commi 6, 7 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i lavoratori in
possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nei successivi cinque anni (cfr. l’art.
5, comma 1, lett. e), del D.I. 4 agosto 2023);
 versamento mensile, in via opzionale, nel rispetto della legislazione vigente, di contributi
previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori
che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato sulla base
dei requisiti previsti dall’articolo 24, commi 6, 7 e 10, del decreto-legge n. 201/2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, per i lavoratori in possesso di anzianità
contributiva al 31 dicembre 1995, nei successivi tre anni, consentendo la contestuale
assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di
lavoratori di età non superiore a trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre
anni (cfr. l’art. 5, comma1, lett. f), del D.I. 4 agosto 2023).
A. Contribuzioni dovute dalle imprese della filiera delle telecomunicazioni non rientranti nel
campo di applicazione dell’articolo 10 del D.lgs n. 148/2015
 È dovuto mensilmente, a partire dalle competenze del mese di gennaio 2024, al Fondo per
il finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale
in oggetto (assegni di integrazione salariale e la relativa contribuzione correlata),
un contributo ordinario dello 0,80% (di cui due terzi a carico dell’impresa e un terzo a
carico dei lavoratori). Il contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini
previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, compresi gli
apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti
in quanto non espressamente ricompresi dal decreto istitutivo del Fondo. Eventuali incrementi
o diminuzioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra l’impresa e i lavoratori
nella medesima ragione.
Detto contributo ordinario è dovuto dalle predette imprese rientranti nell’ambito di applicazione del
nuovo Fondo che, come sopra anticipato, in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 10, commi
3 e 5, del decreto interministeriale del 4 agosto 2023, non saranno più assoggettate all’obbligo
contributivo verso il Fondo di provenienza (FIS), né alla disciplina della CIGS come previsto
dall’articolo 20, comma 3-bis, del D.lgs n. 148/2015.
 In caso di erogazione dell’assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 5, comma 2, del
decreto istitutivo in commento, è dovuto un contributo addizionale, a carico dell’impresa,
nella misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai
lavoratori che fruiscono della prestazione.
B. Contribuzioni dovute dalla totalità delle imprese della filiera delle telecomunicazioni
 È dovuto mensilmente al Fondo, a partire dalle competenze del mese di gennaio 2024, per
il finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), b) e c), del decreto interministeriale in oggetto (finanziamento di programmi formativi e prestazioni integrative
in termini di importi) un contributo ordinario dello 0,45% (di cui due terzi a carico
dell’impresa e un terzo a carico dei lavoratori). Il contributo è calcolato sulla retribuzione
imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo
indeterminato, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a
domicilio, a esclusione dei dirigenti in quanto non espressamente ricompresi tra i beneficiari
dal decreto istitutivo del Fondo.
 In caso di ricorso all’integrazione, in termini di importi, della NASpI ai sensi del medesimo
articolo 5, comma 1, lett. b), è dovuto un contributo addizionale, a carico dell’impresa, nella
misura dell’1,5%, calcolato assumendo come base imponibile il differenziale tra la
retribuzione che il lavoratore interessato avrebbe percepito, qualora non fossero intervenuti
eventi tutelati, che possano dare luogo ad accredito figurativo, o non tutelati, e il valore della
NASpI relativa ai lavoratori interessati dalla prestazione.
 In caso di ricorso all’integrazione, in termini di importi, dell’assegno di integrazione salariale,
nonché dei trattamenti di integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria, di cui
all’articolo 5, comma 1, lett. c), del decreto interministeriale in oggetto, è dovuto un contributo
addizionale, a carico dell'impresa, nella misura dell’1,5%, calcolato sulle retribuzioni
imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.
 In caso di ricorso alle prestazioni di cui al menzionato articolo 5, comma 1, lett. d) -
integrazione, in termini di durata, della NASpI e versamento della contribuzione correlata -
lett. e) - assegno straordinario in caso di esodo agevolato e relativa contribuzione correlata -
e lett. f) - prestazione c.d. staffetta generazionale - è dovuto dall’impresa un contributo mensile
straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura.

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