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27 Febbraio 2018 Tim - Assorbimento superminimi

Numerose aziende del settore TLC, tra le quali TIM, hanno deciso di riassorbire gli ultimi aumenti contrattuali a tutti quei lavoratori che beneficiano da anni di superminimi individuali e/o assegni al merito.

VOLONTÀ NON CONOSCIUTA, NON PREVISTA E TANTOMENO CONDIVISA DAL SINDACATO.

TIM, con estrema scrupolosità, che non ha quando si tratta di agevolare la vita quotidiana dei lavoratori, ha utilizzato lo stesso trattamento, per noi illegittimo, anche per quei dipendenti che nella voce presente in busta paga denominata: sovraminimo collettivo, percepivano assegni a personam e/o di merito individuali, alla data del rinnovo del CCNL del 28 giugno 2000.

Va detto che, Il superminimo, in linea di massima, è soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti retributivi previsti dalla contrattazione collettiva, quindi, gli aumenti retributivi che sono stabiliti, a qualunque titolo, dal contratto collettivo, non si sommano al superminimo goduto dal lavoratore, ma lo assorbono, cioè lo riducono in parte o in tutto.

Per questo motivo le aziende ritengono di poter assorbire unilateralmente il superminimo, a maggior ragione se le parti del rapporto di lavoro (azienda e lavoratore) non hanno stabilito che il superminimo non è assorbibile.

Tuttavia, alcune sentenze dei Tribunali di Napoli e Milano hanno stabilito che un comportamento concludente del datore di lavoro che abbia in occasione dei precedenti rinnovi contrattuali collettivi sempre adottato la regola del cumulo e non dell'assorbimento, in assenza di un successivo accordo tra le parti, l’assorbimento dei superminimi sopra citati, in parte o in tutto, è illegittimo.

Inoltre "risulterebbe" dalle sentenze che i compensi legati a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente riconosciuti unilateralmente dalle aziende, non sono mai assorbibili, perché in tal caso, il superminimo non è un generico miglioramento della posizione retributiva del lavoratore, ma ha un titolo specifico, e quindi diventa un elemento intangibile della retribuzione.

Considerata la gravità della decisione assunta dalle aziende del settore delle TLC e da TIM in particolar modo, e viste le sentenze sul tema, abbiamo dato mandato ai nostri legali di verificare la legittimità di tali provvedimenti e ci riserviamo di adire alle vie legali.

La Segreteria Regionale FISTel CISL Veneto

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