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13 Ottobre 2016 Tim - Disdetta contrattazione aziendale

Cari amici,

Nell’incontro nazionale del 6 ottobre 2016, i vertici aziendali hanno consegnato alle

Segreterie Nazionali e al Coordinamento delle RSU la lettera di disdetta degli accordi

relativi alla contrattazione aziendale del 14 e 15 maggio 2008, con effetto dal 1 febbraio

2017.

Inoltre, TIM ha consegnato senza illustrarli una serie di documenti che prevedono la

revisione completa degli accordi aziendali precedenti, la Delegazione Sindacale non è

entrata nel merito dei contenuti riportati nei vari documenti.

In questi giorni abbiamo elaborato un nostro documento che riporta il raffronto tra le

scellerate proposte aziendali e quanto previsto dagli accordi precedenti con le relative

conseguenze.

Ci teniamo a sottolineare che nel corso della riunione l’azienda ha illustrato al

Coordinamento Nazionale RSU esclusivamente delle slides riguardanti alla produttività,

allo scenario economico, al costo del lavoro agli organici e all’inquadramento

professionale guardandosi bene di entrare nel merito della documentazione consegnataci

alla “chetichella”.

In allegato il documento sopra citato, vi invitiamo a verificare se ci sono altre questioni da

segnalarci, poiché utili per la riunione dell’attivo unitario nazionale del 17 ottobre p.v.

Cordiali saluti.

“PROPOSTE” TIM

NUOVO CONTRATTO DI SECONDO LIVELLO (CONTRATTO AZIENDALE)

Orario di Lavoro

· Introduzione del concetto di “prestazione effettiva” dell’orario di lavoro settimanale.

· Orario base con inizio 8.15, uscita minima 16.53 e pausa pranzo fissa di 60 minuti.

· Flessibilità in ingresso di 45 minuti 8.15-9.00 (ad eccezione delle città di Roma,

Milano, Napoli e Torino che manterranno le 9.30).

· Eliminazione della possibilità di compensazione in pausa pranzo della flessibilità in

ingresso.

· Introduzione della flessibilità dell'orario di lavoro giornaliero (minimo 5 massimo 10

ore) ad esclusione dei part time calcolato su base media settimanale per tutto il

personale sia in orario base che in turno, ad eccezione del personale tecnico di Open

Access per il quale la durata media viene calcolata su base semestrale.

· Per il personale tecnico di Open Access operante stabilmente all’esterno, l’azienda

può richiedere il completamento dell'ultima work request e il tempo eccedente alla

normale prestazione lavorativa di 7.38 ore sarà recuperato nell'arco del semestre con

la riduzione dell'orario disposta dai responsabili in base delle esigenze di servizio.

· Estensione della timbratura in postazione per tutto il personale operativo di Caring

Service e al personale di Open access ASA con la non corresponsione di alcuna

maggiorazione o compensazione per le prestazioni eccedenti il normale orario di

lavoro complessivamente inferiori a 30 minuti su base mensile.

· Il personale direttivo (livelli 6, 7 e Quadri) in occasione dell’entrata e dell’uscita dalle

sedi aziendali, anche per motivi di servizio, sarà tenuto a registrare detti movimenti

attraverso i sistemi di rilevazione in uso.

· Vengo eliminati nei confronti del personale addetto ai servizi di informazione con

orario settimanale pari a 36 ore il riconoscimento di 32 ore di permesso retribuito

collettivo in ragione d’anno; e al personale addetto alla trasmissione radiomarittima il

riconoscimento di 8 ore di permesso collettivo in ragione d’anno a fronte di una

durata dell’orario settimanale pari a 36 ore.

Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno

· Eliminazione della maggiorazione del 7% per ciascuna ora di lavoro in turno non

ordinario prestata nei giorni feriali per le ore lavorate nella fascia oraria 20.00-22.00.

· Eliminazione della maggiorazione dell’80% per ciascuna ora di lavoro prestata in

turno ordinario nella fascia notturna dei giorni festivi.

Eliminazione nel caso di interventi in “Reperibilità” per le ore di lavoro supplementare

o straordinario delle maggiorazioni per “lavoro straordinario festivo” o “lavoro

straordinario notturno festivo”, rispettivamente pari al 50% e all’80% della quota

oraria della retribuzione mensile.

Eliminazione per i lavoratori inquadrati nei livelli superiori al 5°, in quanto personale

con funzioni direttive, del mancato compenso per le prestazioni eccedenti il normale

orario di lavoro.

Formazione

· Eliminazione dell’esigenza di operare interventi formativi in via prioritaria al personale

che non abbia conseguito l’inquadramento superiore al compimento dei termini

previsti.

· Eliminazione degli incontri territoriali sull’analisi della formazione erogata e

dell’impegno aziendale a conservare nella cartella personale del lavoratore, la

documentazione inerente la partecipazione a corsi di formazione e di certificazione su

richiesta del lavoratore a conclusione del corso.

Reperibilità

· Diminuzione della indennità oraria di reperibilità al 25% per i turni di reperibilità

effettuati la domenica o nei giorni festivi (attualmente al 30%).

· Eliminazione dell’ulteriore maggiorazione del 5% di indennità oraria per reperibilità al

inferiori a periodi di 8 ore.

· Non saranno considerate come un intervento e non daranno luogo a nessuna

maggiorazione per lavoro straordinario le attività di supporto o consulenza" svolte "ad

esempio" con il cellulare aziendale.

· Gli interventi da remoto saranno remunerati nel limite massimo di due ore e ridotto

del 5% rispetto a quanto previsto dal CCNL.

· Eliminazione della sovrapposizione dell’indennità di reperibilità con la corresponsione

del compenso per lavoro supplementare e/o straordinario.

Permessi retribuiti annuali

· Eventuali permessi retribuiti annuali non utilizzati nel corso dell’anno di maturazione

non saranno più nella disponibilità del lavoratore né potranno essere monetizzati nel

caso di esaurimento della spettanza annua di permessi e ferie si potrà richiedere di

usufruire fino a un massimo di quattro giorni di permesso non retribuito.

Permessi in sostituzione delle festività cadenti di domenica

· Le festività nazionali e le festività del Santo Patrono coincidenti con la domenica, in

luogo del regime economico e normativo del vigente CCNL saranno convertiti in

giorni di permesso retribuito non monetizzabile da fruire in giornata intera entro e non

oltre il 31 dicembre dell’anno di competenza.

Ferie

· Eliminazione per la durata dell’accordo, di 2 giorni aggiuntivi di ferie (spettanza pari

20 giorni e 21 giorni con anzianità di servizio superiore a 10 anni).

Personale non operativo

· Per il personale appartenente alle strutture “non operative”, saranno considerate

giornate di ferie per chiusura collettiva le due settimane centrali del mese di agosto.

· Nel periodo gennaio – settembre, i lavoratori dovranno fruire, in aggiunta alle due

settimane di chiusura collettiva, di ulteriori due settimane di ferie. Alla fine del mese di

settembre, qualora il lavoratore non abbia fruito delle ferie avrà la facoltà di

pianificare nel restante periodo ottobre – dicembre i giorni non ancora fruiti fino a

completamento della spettanza complessiva annua.

Personale operativo

· Per il personale delle strutture “operative” nel periodo gennaio – giugno, i lavoratori

dovranno fruire di una settimana di ferie e nel periodo luglio – settembre di ulteriori

due/tre settimane di ferie, in coerenza con le esigenze tecnico-organizzative.

· Alla fine del mese di settembre, qualora il lavoratore non abbia fruito delle

complessive quattro settimane dovrà programmare nel periodo ottobre – dicembre i

giorni non ancora fruiti fino a completamento della spettanza complessiva annua, in

coerenza con le esigenze tecnico-organizzative e tenendo conto delle eventuali

esigenze di carattere individuale.

Aumenti periodi di anzianità

· Per tutta la vigenza del nuovo accordo, è sospesa la maturazione degli aumenti

periodici di anzianità per i lavoratori che beneficiano di 14 scatti biennali.

Premio annuo

· Per gli assunti dopo il 1ottobre 2016 non vi sarà erogazione del premio.

TFR

· Per la determinazione della retribuzione annua di riferimento per il calcolo del

trattamento di fine rapporto non si terrà più conto del sovraminimo ad persoman (in

busta paga indicato come sovraminimo collettivo) e del sovraminimo individuale.

Mansioni

· In deroga a quanto previsto dal CCNL, dall’art. 2103 Codice Civile il lavoratore potrà

essere assegnato a mansioni sino a due livelli inquadramentali inferiori - all’interno

della medesima o diversa categoria professionale - rispetto a quello di appartenenza.

· In caso di assegnazione a due livelli inquadramentali inferiori verrà persa l’eventuale

indennità di funzione per quadri.

Sviluppo professionale

· Eliminazione per il personale inquadrato al livello 3 trascorsi 36 mesi effettivo servizio

al predetto livello e previa valutazione dell’azienda di poter essere inquadrato al

livello 4.

· Eliminazione per il personale inquadrato al livello 4 trascorsi 36 mesi effettivo servizio

al predetto livello e previa valutazione dell’azienda di poter essere inquadrato al

livello 5.

Sede e posto normale di lavoro

· Eliminazione dell’importo forfettario giornaliero pari a 5,42 euro per il mancato rientro

al proprio posto normale di lavoro per la fruizione dell’intervallo meridiano ove

l’attività lavorativa sia svolta nel comune in cui è sita la sede di lavoro. Solo per i

tecnici Open Access operanti stabilmente all’esterno possibilità, in alternativa al

ticket, il rimborso del primo pasto a piè di lista nel limite massimo di un importo non

ancora indicato da TIM (compresa IVA) dietro presentazione di idonea

documentazione fiscale.

· Per tutti lavoratori inviati per esigenze di servizio al di fuori della propria Sede di

lavoro ed entro la Provincia, in ipotesi di prestazione che dia luogo alla ripresa

dell’attività lavorativa dopo l’intervallo meridiano in alternativa al buono pasto sarà

consentito il rimborso del primo pasto a piè di lista nel limite massimo di 10,87 euro

(compresa IVA), dietro presentazione di idonea documentazione fiscale e a fronte di

una durata dell’intervallo meridiano pari a 60 minuti. Per il personale inquadrato ai

livelli 6 e 7 e per il personale Quadro, in alternativa al buono pasto, sarà consentito il

rimborso del primo pasto a piè di lista nel limite massimo di 20,00 euro (compresa

IVA), dietro la presentazione di idonea documentazione fiscale.

· Eliminata la facoltà di utilizzo per viaggi ferroviari della prima classe.

· Eliminata in caso di trasferta con viaggio al di fuori del normale orario di lavoro,

l’indennità commisurata al numero di ore intere di viaggio –

con arrotondamento per

difetto o per eccesso nel caso, rispettivamente, di frazioni inferiori o pari a mezz’ora

ovvero superiore a mezz’ora – di importo unitario pari a 9,40 euro con erogazione di

una indennità forfettaria pari a 15 euro.

· Riduzione per tutti i lavoratori comandati a prestare attività lavorativa al di fuori del

territorio nazionale, del rimborso a piè di lista delle spese documentate per

pernottamenti e per pasti dietro presentazione di idonea documentazione fiscale. Non

oltre il limite di 80,00 euro per ciascun pasto; nel caso di trasferta con diritto a due

pasti (presenza nella località di trasferta oltre le ore 14 e oltre le ore 20) il rimborso

può avvenire nel limite massimo di 120,00 euro complessivi nell’arco della giornata.

Trasferimenti

· Eliminati i trattamenti aggiuntivi previsti qualora il lavoratore abbia congiunti a carico.

· Previsti per tutte le casistiche quattro giorni, di permesso retribuito per trasloco, in

aggiunta al viaggio.

· Al lavoratore trasferito a domanda competeranno unicamente i permessi retribuiti per

trasloco.

Sistema di refezione

· Per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale il valore del buono pasto è

riproporzionato in funzione della riduzione della prestazione lavorativa.

Regolamentazioni specifiche

· Ai lavoratori non in turno trattenuti al lavoro oltre le ore 21,00 nell’ambito della propria

Sede di Lavoro, il rimborso del pasto a piè di lista è ridotto da 24,20 euro a massimo

di 15,00 euro (comprensivo di IVA) dietro presentazione di idonea documentazione

fiscale.

Trattamento di malattia

· Comunicazione di malattia in anticipo rispetto l’inizio del orario di lavoro (i lavoratori

che operano in orario base, con flessibilità in ingresso devono comunicare la malattia

entro le ore 8.00).

· Eliminazione della variazione del luogo di degenza durante lo stato di malattia previa

autorizzazione del medico curante.

· Eliminazione dei permessi retribuiti per visite mediche, cure ambulatoriali,

accertamenti clinici, analisi di laboratorio svolte in orario di lavoro in caso in cui

ricorrano condizioni di urgenza e necessità.

Telelavoro domiciliare

· Vengono eliminate i rimborsi spese legati alla prestazione domiciliare, ad eccezione

di quelli relativi alla connettività.

· Viene eliminato il riconosciuto il buono pasto.

Permessi studio

· Eliminato l’esonero dal recupero di due giorni di permesso fruiti in caso di

superamento di almeno tre esami universitari su cinque nel corso di ciascun anno

solare.

Provvedimenti disciplinari (Accordo 16 Luglio 2001)

Eliminato che la recidiva prevista dal punto 2, lettera h, art. 48 del vigente CCNL, abbia

effetto qualora il lavoratore incorra in una terza infrazione a condizione che ne nell’ambito

del biennio precedente siano stati applicati due provvedimenti di sospensione pari a tre

giorni ciascuno (durata massima della sospensione contrattualmente prevista).

Tim - Disdetta contrattazione aziendale Telecomunicazioni > Operatori TLC