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10 Novembre 2016 Tim - Esposto direzioni territoriali lavoro per violazioni contrattuali

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, unitamente alle rispettive RSU di TIM unità Produttiva Ve – Veneto intendono sottoporre ciò che hanno riscontrato rispetto all’inosservanza di quanto in oggetto da parte dell’azienda TIM S.p.A. in tutte le sedi aziendali presenti nella regione Veneto.

Premesso che:

- l’azienda TIM S.p.A. fornisce servizi di telecomunicazione ed applica ai propri dipendenti il CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazioni e il contratto aziendale del 14 e 15 maggio 2008.

- a partire dalla giornata del 2 novembre u.s. diversi lavoratori si sono visti recapitare una comunicazione, priva di protocollo, avente ad oggetto: fruizione permessi annui retribuiti – art.26 CCNL, con la quale veniva comunicato che "facendo seguito ai nostri precedenti colloqui e preso atto dell’impossibilità di definire –nostro malgrado– una pianificazione concordata della fruizione dei permessi annui retribuiti, ti indico di seguito le giornate e le modalità di fruizione degli stessi", con l’indicazione di giornate in cui l’azienda poneva il lavoratore stesso in fruizione forzata dell’istituto contrattuale denominato "riduzione orario di lavoro".

- l’articolo 26 del vigente CCNL delle telecomunicazioni ai commi 10, 11, 12, recita:

10. I lavoratori potranno fruire di detta riduzione con permessi individuali retribuiti per gruppi di ore non inferiori a 2; i permessi dovranno essere fruiti nel corso dell’anno di maturazione; l’azienda potrà stabilire, previo esame congiunto con la RSU, diverse modalità di utilizzazione delle ore di riduzione compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali. A livello aziendale potranno essere stipulati accordi che prevedano fruizioni collettive di detti permessi anche connesse a minori volumi produttivi.

11. La fruizione di detti permessi individuali retribuiti (come di quelli previsti per ex festività) avverrà previa richiesta da effettuarsi almeno venti giorni prima e nel rispetto di un tasso di assenza contemporanea a tale titolo non superiore al 5% dei lavoratori normalmente addetti al turno. Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso di venti giorni la fruizione dei permessi richiesti avverrà compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali e mediante rotazione che non implichi complessivamente assenza superiore ad un tetto compreso tra l’8,5% e l’11,5% dei lavoratori normalmente addetti al turno.

12. I permessi eccezionalmente non fruiti entro l’anno di maturazione continuano a confluire, salvo diversi accordi aziendali, a decorrere dal 1° gennaio 2010, in un apposito Conto ore individuale per un ulteriore periodo di ventiquattro mesi, per consentirne la completa fruizione da parte del lavoratore secondo le modalità di preavviso ed alle condizioni indicate al precedente comma 11. In caso di esigenze connesse a situazioni di difficoltà aziendale di carattere economico e/o produttivo, l’Azienda, previo esame con le RSU nel corso del quale saranno illustrate nel dettaglio le ragioni che rendono necessario il ricorso a tale istituto, potrà disporre la fruizione di detti permessi residui. Al termine di tale periodo, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate, saranno liquidate con la retribuzione in atto nel mese di scadenza.

- l’articolo Giorni festivi – Riposo settimanale dell’accordo aziendale del 14 e 15 maggio 2008 recita:

Ai lavoratori sono riconosciute 12 ore annuali di permesso retribuito che assorbono, per la domenica in cui è celebrata l’ex festività del 4 novembre, il compenso previsto per le festività nazionali coincidenti con la domenica dall’Accordo Interconfederale del 3 dicembre del 1954, di cui all’art. 28 comma 7, del CCNL TLC.

Le suddette ore sono riconosciute al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, in misura proporzionale alla ridotta prestazione lavorativa.

I permessi di cui al presente articolo, al pari di quelli previsti in sostituzione delle festività religiose soppresse di cui all’art. 28 del vigente CCNL TLC dovranno essere di norma fruiti entro l’anno di maturazione per turni interi, semi turni, ovvero per gruppi di trenta minuti.

Per quanto riguarda i criteri di maturazione e le ulteriori modalità di fruizione, qui non richiamate, si applicano le previsioni contenute nell’art. 26, commi 9 e 11, del vigente CCNL.

Tutto ciò premesso si espone quanto segue:

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, unitamente alle rispettive RSU di TIM unità Produttiva Ve – Veneto segnalano diverse inadempienze contrattuali rispetto alla comunicazione aziendale in premessa come di seguito riportato:

- non ci risulta che l’azienda abbia avviato nessun esame congiunto con la RSU né a livello nazionale né a livello di unità produttiva Ve – Veneto per spiegare le ragioni che rendono necessario il ricorso forzato a tale istituto, né tantomeno che siano stati stipulati accordi che prevedano fruizioni collettive di detti permessi.

- non ci risulta che l’azienda abbia avviato nessun esame con la RSU per illustrare le ragioni che rendono necessario il ricorso ai permessi degli anni precedenti confluiti nell’apposito Conto ore individuale disponendone la fruizione.

- i permessi retribuiti che vengono utilizzati dalle lavoratrici e dai lavoratori per conciliare i tempi, le necessità e gli imprevisti della vita privata con i tempi di lavoro, in base al contratto aziendale del 14 e 15 maggio 2008 vanno "di norma" fruiti entro l’anno di maturazione per turni interni, semi turni, ovvero per gruppi di trenta minuti.

Per quanto sopra esposto risulta evidente che ciò è stato perpetrato dall’azienda sia in palese violazione delle norme contrattuali su indicate e per questo motivo sollecitiamo i Vostri uffici ad effettuare le dovute verifiche.

Le scriventi Organizzazioni Sindacali, unitamente alle rispettive RSU di TIM unità Produttiva Ve – Veneto si rendono disponibili ad un confronto con i Vostri uffici per meglio esplicare quanto contenuto nella presente.

Distinti saluti.

Le RSU Telecom Italia unità produttiva Ve – Veneto di SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCOM-UIL

Le Segreterie Regionali di SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCOM-UIL

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