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25 Febbraio 2020 Tim - Ministero del lavoro risposta a quesito su lavoro straordinario in contratto di espansione

In riferimento alla richiesta di parere indicata in oggetto formulata dalla società TIM S.p.A. con nota prot. n. 276 dell’11 febbraio 2020, acquisito il parere dell’ufficio legislativo con nota prot. n. 1869 del 24.02.2020,
in ordine alla questione posta dalla Società in parola, relativa alla possibilità di svolgimento di orario di lavoro straordinario in corso di contratto di espansione, si rappresenta quanto segue.
Come è noto, l’articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015, novellato dall’articolo 26-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 ha introdotto un nuovo e sperimentale istituto contrattuale. Stante il carattere innovativo dell’istituto citato, lo scrivente Ufficio ha fornito le prime indicazioni e chiarimenti operativi con circolare n. 16, del 6 settembre 2019 e con circolare n. 18 del 17 ottobre 2019, invece, ha chiarito alcuni aspetti peculiari per le imprese non rientranti nel campo di applicazione del titolo I del D. Lgs n. 148/2015 ma che comunque assicurano ai lavoratori tutele con il ricorso ai fondi di solidarietà bilaterali.
Nella citata circolare n. 16, del 6.09.2019, è stata chiarita la particolare natura negoziale- gestionale del contratto di espansione che prevede, infatti, il coordinamento di misure aziendali volte in particolar modo alla spinta della crescita interna e alla competitività in ambito esterno.
Sono stati individuati diversi strumenti volti a prevedere, sia la possibilità di programmare l’assunzione di nuove professionalità (art. 41, commi 1 e 2), sia di articolare progetti formativi e di riqualificazione del personale già dipendente, volto a far acquisire agli stessi competenze aggiornate ai nuovi processi produttivi.
In particolare, per favorire tale riqualificazione del personale già dipendente, ed evitare la dispersione del Know-how, si è prevista la possibilità di svolgere tale rinnovamento di competenze anche attraverso riduzioni orarie, integrate dal trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (comma 8).
Per favorire il mantenimento dei livelli occupazionali già in essere ed incrementare l’adesione alla formazione per l’acquisizione di nuove abilità operative, è stato previsto che i tempi di sospensione dal lavoro dedicati a tali percorsi di formazione e riqualificazione siano integrati con il sostegno al reddito della cassa integrazione guadagni straordinaria.
La disciplina operativa dal sostegno al reddito della cassa integrazione straordinaria- è anche per esplicito richiamo del Legislatore- riportata nell’alveo delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 148/2015.
Sono, pertanto, applicabili le richiamate norme del citato Decreto legislativo e -come anticipato- anche le indicazioni operative di cui alla richiamata circolare n. 16.
Si ritengono, inoltre, applicabili i principi generali sottesi agli strumenti di integrazione al reddito.
Così che nella circolare 16, al paragrafo “procedure” lett. c) si precisa in particolare- in linea con la prassi relativa alla generale applicazione delle riduzioni orarie per intervento di programmi di cassa integrazione guadagni e contratti di solidarietà - che in costanza di contratto di espansione “in linea generale non sono consentite prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale”.
Tale precisazione, posta a garanzia dei sovraordinati principi di parità di condizioni di lavoro, consente, però, di osservare, comunque, quanto segue.
Le contingenze che permettono lo svolgimento di lavoro straordinario -in costanza di riduzioni orarie attuate in applicazione dei criteri adottati nel contratto di solidarietà espansivo e dunque debitamente motivate dall’impresa beneficiaria- sono attentamente valutate in modo che sia sempre rispettata la finalità dei due istituti.
L’esigenza di richiedere eccezionalmente la prestazione lavorativa in orario eccedente l’ordinario emergerebbe da situazioni gestionali e operative dell’impresa coordinabile con la contingente riduzione oraria applicata per la formazione del personale da riqualificare e non diretto a gestire un esubero.
Così che- a mero titolo esemplificativo- possono ritenersi giustificabili ore di lavoro straordinario effettuate per far fronte ad esigenze di servizio non programmate ma essenziali per mantenere i livelli di servizio regolamentati, continuità di servizi essenziali di pubblica utilità e di interesse sociale, la sicurezza di impianti con attività non rinviabili.
Resta ovviamente fermo il carattere di assoluta eccezionalità e non prevedibilità del servizio svolto in orario di lavoro eccedente l’ordinario e che lo stesso non coincida con le giornate di fruizione di riduzione oraria.
MG/LL
IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Agnese de Luca

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